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Tributario

Il socio accomandante non risponde dei debiti IVA e IRAP della S.a.s.: la Cassazione annulla l'intimazione di pagamento notificata direttamente al socio

Con l'ordinanza n. 16844/2026 la Cassazione ribadisce che il socio accomandante non risponde dei debiti IVA e IRAP della S.a.s.: l'art. 2313 c.c. regola solo i rapporti interni alla società e l'intimazione di pagamento notificata direttamente al socio è invalida fin dall'origine. Salvo eccezioni precise, che deve provare il Fisco.

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Tributario

Cartelle prescritte: a chi fare ricorso e quando

nelle contestazioni da cartella AER vige il riparto di giurisdizione La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e al momento temporale in cui il fatto dedotto si colloca rispetto alla notifica della cartella. In caso di mancata o invalida notifica, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado è competente quando sussiste un pregiudizio qualificato ex art. 12, c. 4-bis, DPR 602/1973 (lett. a-f, tassative), nonché per l'intera controversia quando mancata notifica e prescrizione sono cumulate su crediti tributari (Cass. SU 7822/2020; SU 2098/2025). Il Tribunale ordinario è invece competente per i vizi formali dell'atto esecutivo in sé e per le sanzioni amministrative pure (CdS, L. 689/1981)

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Fideiussione

NOVITÀ FIDEIUSSIONE: la Decadenza ex art. 1957 c.c. non è tardiva

FIDEIUSSIONE E SUA DECADENZA Le fideiussioni bancarie al loro interno prevedono la clausola di deroga ad eccepire la decadenza, quindi tolgono la possibilità di farlo. Esempio di una clausola di deroga più o meno questo: «i diritti riservati alla banca restano integri fino a totale estinzione del suo debito, senza che si tenuta ad escutere il debitore nei termini di cui all’art. 1957 c.c. che si intende revocato» Questa clausola è NULLA per il fideiussore consumatore e può esserlo a determinate condizioni anche per il NON consumatore (nei casi in cui è applicabile la nullità antitrust). Il problema nell’eccepire la decadenza è che in linea generale deve essere eccepita immediatamente, altrimenti si intende rinunciata. Però la nullità della clausola di deroga è un risultato che i fideiussori hanno ottenuto abbastanza recentemente, quindi spesso a giudizi già iniziati. In questo caso quindi alcuni tribunale dicevano che si era in ritardo a voler far valere la decadenza, perché non era stata chiesta immediatamente. Finalmente la Cassazione cambia rotta e dice: Non è in ritardo il fideiussore fino a quando almeno non è pronunciata dal giudice la nullità della clausola di deroga a far valere la decadenza ex art. 1957 cc (ossia quella sopra che ho trascritto) Cassazione n. 10618 del 21 aprile 2026

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Avv. Gladys Castellano

Da 15 anni difendo i debitori e sono esperta di esecuzioni, sovraindebitamento e crisi di impresa.

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