Il socio accomandante non risponde dei debiti IVA e IRAP della S.a.s.: la Cassazione annulla l'intimazione di pagamento notificata direttamente al socio
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026
Può l'Agenzia delle Entrate chiedere direttamente al socio accomandante di una società in accomandita semplice il pagamento dei debiti IVA e IRAP accertati a carico della società? Con l'ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha risposto in modo netto: no. Il socio accomandante è privo di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie della società, e l'intimazione di pagamento notificata direttamente a lui è invalida fin dall'origine.
Si tratta di una pronuncia di grande rilievo pratico, perché tocca una situazione tutt'altro che rara: società di persone estinte o in difficoltà, e atti della riscossione che raggiungono ex soci convinti, a torto, di non avere alternative al pagamento.
Il caso
Una contribuente, socia accomandante di una S.a.s. lucana cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2017, riceveva un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2010 (il cosiddetto atto “impoesattivo”), a seguito di una sentenza d'appello che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento IRAP e IVA a carico della società per l'anno d'imposta 2010.
La socia impugnava l'atto. In primo grado il ricorso veniva respinto, ma la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l'appello, ritenendo l'intimazione illegittima perché fondata su un'insussistente responsabilità solidale del socio accomandante. L'Agenzia delle Entrate ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che la limitazione di responsabilità potesse essere fatta valere soltanto in sede esecutiva, non impugnando l'intimazione.
La decisione: l'art. 2313 c.c. regola solo i rapporti interni
La Cassazione rigetta il ricorso dell'Ufficio, correggendo però la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Il punto non è, come aveva ritenuto la CTR, che il socio accomandante risponda “in misura limitata” dei debiti sociali. Il punto è più radicale: il socio accomandante non risponde affatto, direttamente, verso i creditori della società.
Secondo la Corte, l'art. 2313 c.c., nel prevedere che gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, detta una disciplina che riguarda esclusivamente i rapporti interni alla compagine sociale: obbliga il socio, nei soli confronti della società, a eseguire i conferimenti promessi. La norma non autorizza i creditori sociali, Fisco compreso, ad agire direttamente nei confronti dell'accomandante.
Ne consegue che, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla S.a.s., quali IVA e IRAP, il socio accomandante è privo di legittimazione passiva: non è, semplicemente, il destinatario corretto dell'atto. L'intimazione di pagamento notificata a lui è quindi invalida ab origine.
IVA e imposte sui redditi: una distinzione da conoscere
La Corte coglie l'occasione per ribadire una distinzione sistematica importante. Per le imposte sui redditi opera il principio di trasparenza dell'art. 5 TUIR: i redditi delle società di persone sono imputati direttamente a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, senza distinzione tra tipologie di soci (con conseguente litisconsorzio necessario tra soci e società).
Per l'IVA, invece, l'obbligazione tributaria si modella sulla struttura della responsabilità della singola società di persone: nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente, perché l'art. 2291 c.c. prevede la responsabilità illimitata di tutti; nella S.a.s., la responsabilità illimitata e solidale riguarda i soli accomandatari. L'accomandante ne resta fuori.
Le eccezioni: quando l'accomandante risponde davvero
Il principio non è assoluto. Il codice civile individua ipotesi precise in cui il socio accomandante perde il beneficio o può comunque essere chiamato a rispondere:
- art. 2314 c.c.: se ha consentito l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale, risponde illimitatamente verso i terzi;
- art. 2320 c.c.: se ha violato il divieto di immistione, ingerendosi nell'amministrazione della società, risponde illimitatamente e solidalmente;
- art. 2324 c.c.: dopo la liquidazione, i creditori sociali insoddisfatti possono agire verso gli accomandanti nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Nel caso deciso, nessuna di queste circostanze era stata dedotta dall'Ufficio, che aveva agito sul presupposto errato di una responsabilità solidale pro quota del socio.
Società estinta e responsabilità dell'ex socio: l'onere della prova grava sul Fisco
La società era stata cancellata dal registro delle imprese. In questi casi, i creditori insoddisfatti possono effettivamente rivolgersi ai soci limitatamente responsabili, ma solo fino alla concorrenza di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c., applicabile anche alle società di persone, e art. 2324 c.c. per la S.a.s.).
Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 3625/2025: l'avvenuta percezione di somme o attività liquidatorie da parte dell'ex socio è un elemento costitutivo non impeditivo della sua responsabilità. In altre parole, è il Fisco a dover provare che il socio ha effettivamente riscosso qualcosa dalla liquidazione, non il socio a dover dimostrare il contrario.
Nel caso concreto, però, l'Ufficio non aveva fatto valere alcuna responsabilità di tipo successorio: l'intimazione era stata notificata sul presupposto di una solidarietà del socio con la società, presupposto giuridicamente infondato.
Il profilo processuale: la difesa scatta subito, senza attendere l'esecuzione
L'ordinanza contiene infine un chiarimento processuale di grande utilità pratica. L'Agenzia sosteneva che la limitazione di responsabilità potesse essere fatta valere solo in sede esecutiva. La Corte respinge anche questa tesi: l'intimazione di pagamento ex art. 29 d.l. 78/2010 è un atto dotato di efficacia esecutiva propria, poiché decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento si avvia automaticamente l'esecuzione, senza necessità di cartella, e quando individua come debitore un soggetto non contemplato nel titolo, quel soggetto ha piena legittimazione a impugnarla quale primo e unico atto che lo ha attinto nella sua sfera giuridica (in linea con Cass. n. 18835/2024).
Il destinatario può dunque far valere la propria estraneità (o la limitazione di responsabilità ex art. 2324 c.c.) già impugnando l'intimazione, in sede cognitiva, correlativamente è l'Ufficio, in quella stessa sede, a dover provare le condizioni della responsabilità del socio.
Cosa significa in pratica
Per chi è o è stato socio accomandante di una S.a.s., le indicazioni operative sono chiare. Se arriva un'intimazione di pagamento (o altro atto della riscossione) per debiti IVA o IRAP della società, l'atto è con ogni probabilità viziato, salvo che il Fisco abbia dedotto e provato una delle ipotesi eccezionali di responsabilità. Non conviene pagare d'istinto, ma nemmeno ignorare l'atto: i termini per l'impugnazione decorrono dalla notifica, e la difesa va attivata tempestivamente davanti al giudice tributario.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione offre oggi un riferimento solido per queste difese, particolarmente frequenti nel contenzioso che coinvolge ex soci di società di persone estinte.