Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi: non basta l'inadempimento, serve una valutazione complessiva del debitore
l Tribunale di Napoli conferma la cancellazione della segnalazione e la penale ex art. 614-bis c.p.c. a carico dell'intermediario
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, ordinanza collegiale 25 giugno 2026 (reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.)
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli offre l'occasione per fare il punto su un tema che tocca da vicino imprenditori e società: quando è legittima la segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia?
La risposta del Collegio partenopeo è netta: la sofferenza non può mai essere l'esito di un automatismo. L'intermediario che segnala senza una seria istruttoria sulla complessiva situazione economico-finanziaria del cliente compie una segnalazione illegittima, con conseguente ordine di cancellazione, anche in via cautelare d'urgenza, e condanna al pagamento di una penale giornaliera in caso di ritardo.
La vicenda
Un imprenditore, socio e amministratore di società, riceveva da una nota società di gestione di crediti deteriorati (cessionaria del credito originario di una banca ai sensi dell'art. 58 T.U.B.) una comunicazione che preannunciava la segnalazione a sofferenza del suo nominativo in Centrale Rischi. La comunicazione, tuttavia, non indicava con chiarezza la natura del credito, il rapporto da cui derivava, né l'importo preteso.
Il debitore diffidava immediatamente la società dal procedere e chiedeva documentazione e chiarimenti ai sensi degli artt. 117 e 119 T.U.B. La cessionaria si limitava a un riscontro interlocutorio ("richiesta presa in carico") e, senza fornire alcun documento, procedeva comunque alla segnalazione a sofferenza, per una morosità di appena 9.000 euro circa.
L'imprenditore ricorreva quindi ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Napoli, che con ordinanza del 22 aprile 2026:
- dichiarava illegittima la segnalazione e ne ordinava l'immediata cancellazione con effetto retroattivo;
- condannava la segnalante, ex art. 614-bis c.p.c., a una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine (fino a un massimo di dieci giorni);
La società proponeva reclamo. Il Collegio lo ha rigettato integralmente, confermando il provvedimento in ogni sua parte.
Il principio cardine: la sofferenza richiede una valutazione globale, non un mero ritardo
Il cuore della decisione sta nella ricostruzione dei presupposti della segnalazione a sofferenza. Il Tribunale ricorda che, secondo la disciplina di settore (Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 e successivi aggiornamenti), l'appostazione a sofferenza presuppone uno stato di insolvenza, inteso come "incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che questa nozione non coincide con l'insolvenza fallimentare: occorre piuttosto una valutazione negativa della situazione patrimoniale del cliente, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza che rilevino i concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (Cass. n. 21428/2007).
Ne deriva che l'intermediario, prima di segnalare, deve compiere una verifica complessiva basata su elementi oggettivi quali:
- la liquidità del soggetto;
- la sua capacità produttiva e reddituale;
- la situazione del mercato in cui opera;
- l'ammontare del credito;
- l'esistenza di procedure esecutive o protesti.
Nessuno di questi indici, da solo, giustifica la segnalazione se la situazione concreta del cliente non desta allarme quanto alla sua generale solvibilità.
Di particolare rilievo anche il richiamo a Cass. n. 26361/2014: ai fini della sofferenza rileva la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, mentre nessun rilievo assume la volontà di non adempiere quando è giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito. Chi contesta fondatamente il credito non è, per ciò solo, un insolvente.
L'applicazione al caso concreto: l'automatismo che tradisce la ratio delle Istruzioni
Applicando questi principi, il Collegio ha rilevato che la segnalante non aveva svolto alcuna seria istruttoria: non risultavano altre segnalazioni in Centrale Rischi, protesti o procedure esecutive a carico del cliente. L'intermediario si era limitato a registrare l'inadempimento e a segnalare il nominativo "in una sorta di automatismo che contraddice la ratio delle istruzioni richiamate", concludendo per uno stato di insolvenza a fronte di una morosità di circa 9.000 euro.
Interessante anche il passaggio sull'affidamento di 150.000 euro di cui il debitore godeva presso altro istituto. La reclamante aveva sostenuto che tale apertura di credito, revocabile in qualsiasi momento, dimostrasse la dipendenza del debitore dal credito bancario. Il Tribunale ha ribaltato l'argomento: proprio la concessione di un affidamento di tale importo dimostra semmai la solidità finanziaria, o quantomeno la credibilità economica, del soggetto segnalato.
Preavviso di segnalazione: obbligatorio solo per i consumatori
Un chiarimento utile riguarda il preavviso di segnalazione. Il Collegio ricorda che la Circolare n. 139/1991 (cap. II, sez. 5, par. 2) impone agli intermediari di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati della classificazione a sofferenza, ma prevede che tale informativa sia preventiva solo quando il cliente è un consumatore e la sofferenza costituisce la prima informazione negativa segnalata (art. 125, comma 3, T.U.B.).
Nel caso di specie, il debitore — socio e amministratore di società — rivestiva pacificamente la qualifica di imprenditore, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica. Attenzione, però: ciò non significa che l'intermediario possa segnalare l'imprenditore senza rispettare i principi di correttezza e buona fede. Un preavviso generico, privo dell'indicazione del credito e dell'importo, non consente al debitore né di comprendere la pretesa né di adempiere, e concorre a rendere illegittima la condotta della segnalante.
Il periculum in mora: la sofferenza come preclusione all'accesso al credito
Sul fronte del periculum, il Tribunale conferma un orientamento consolidato e prezioso per la difesa del segnalato: le segnalazioni a sofferenza sono potenzialmente idonee a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto, perché diffondono nel sistema bancario una valutazione di grave difficoltà patrimoniale che si traduce, di fatto, in una preclusione all'accesso al credito e in una lesione della reputazione commerciale.
Il pregiudizio è tanto più grave per chi esercita attività d'impresa, la cui operatività dipende strutturalmente dalla possibilità di reperire credito sul mercato. Non è quindi necessario provare revoche di affidamenti o dinieghi di finanziamento già verificatisi: la natura stessa della segnalazione, unita alla qualità imprenditoriale del segnalato, integra il pericolo di danno grave e irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c.
Cosa insegna questa pronuncia
La decisione del Tribunale di Napoli consolida alcuni punti fermi nella difesa contro le segnalazioni illegittime in Centrale Rischi:
- l'inadempimento, anche protratto, non basta: serve una valutazione complessiva e documentata dello stato di insolvenza;
- la contestazione seria del credito esclude la sofferenza: chi chiede documentazione ex artt. 117 e 119 T.U.B. e contesta la pretesa non ammette alcun debito;
- l'importo conta: segnalare a sofferenza per una morosità di poche migliaia di euro, in assenza di altri indici negativi, è sintomo di automatismo illegittimo;
- il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. è la via maestra, con la possibilità di ottenere la cancellazione immediata e retroattiva, assistita da penale giornaliera;
- anche il cessionario del credito (società di gestione di NPL) risponde della segnalazione illegittima al pari della banca originaria.
Per l'imprenditore segnalato ingiustamente, i tempi di reazione sono decisivi: la segnalazione a sofferenza si propaga nel sistema creditizio con il flusso di ritorno mensile e può compromettere in poche settimane rapporti bancari costruiti in anni.