Conto corrente senza contratto scritto: quando gli addebiti della banca sono nulli e ripetibili
Nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 2 luglio 2026, n. 22606 (Pres. Scoditti, Rel. Nazzicone)
1. Il caso
Una società in concordato preventivo agisce contro la banca per la ripetizione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese addebitati su un conto corrente rimasto acceso dal 1982 al 2008. Nel corso del giudizio il credito della banca viene ceduto a una società veicolo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/1999. La Corte d'appello di Firenze, ritenuto il conto “affidato” sulla base della segnalazione in Centrale dei Rischi, qualifica tutte le rimesse come ripristinatorie, fa decorrere la prescrizione decennale solo dalla chiusura del conto e compensa il credito restitutorio della correntista con quello della cessionaria.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 22606/2026, cassa la decisione su due punti decisivi: l'onere di provare il limite dell'affidamento grava sul correntista, e la società di cartolarizzazione non è legittimata passiva rispetto all'azione di indebito, non potendosi quindi operare alcuna compensazione.
2. Forma scritta dei contratti bancari: lo spartiacque della l. 154/1992
Il secondo motivo di ricorso ripropone una questione centrale nel contenzioso bancario: può l'apertura di credito desumersi dalla mera tolleranza di uno scoperto? La risposta dipende dal regime temporale. Con l'art. 3 della l. 17 febbraio 1992, n. 154 — poi trasfuso nell'art. 117 TUB — il legislatore ha imposto la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari. Da quel momento:
- per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge, l'apertura di credito non può essere provata per facta concludentia: in difetto di pattuizione scritta, il fido è tamquam non esset e le rimesse su conto scoperto hanno natura solutoria;
- per i contratti conclusi prima del 1992 — come quello di specie, aperto nel 1982 — la conclusione per facta concludentia era consentita e la prova dell'affidamento può essere fornita con ogni mezzo, incluse le presunzioni (Cass. 13 giugno 2024, n. 16445).
La Suprema Corte conferma inoltre che la segnalazione alla Centrale dei Rischi può costituire prova dell'esistenza di un accordo per l'utilizzo di importi eccedenti la disponibilità e dei relativi limiti (Cass. 24 gennaio 2024, n. 2338).
3. I contratti bancari ante 1992: sopravvivenza del rapporto e obblighi di adeguamento
Una domanda ricorrente riguarda la sorte dei contratti bancari — conto corrente, deposito, aperture di credito — conclusi prima della riforma senza forma scritta: dopo il 1992 questi rapporti dovevano essere “contrattualizzati” per iscritto? La risposta è negativa sul piano della validità. Vale il principio tempus regit actum (art. 11 disp. prel. c.c.): la validità del contratto si valuta secondo la legge vigente al momento della conclusione, e il requisito di forma introdotto dall'art. 3 della l. 154/1992 opera solo per i contratti stipulati successivamente. Il TUB lo ha poi sancito espressamente con la norma transitoria dell'art. 161, comma 6: i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del testo unico restano regolati dalle norme anteriori. Il rapporto sorto validamente per facta concludentia resta dunque valido ed efficace, senza necessità di rinnovazione scritta a pena di nullità: è esattamente ciò che la Cassazione ribadisce nell'ordinanza in commento per il conto aperto nel 1982.
L'irretroattività opera però sul solo piano della validità. Le norme di trasparenza e di comportamento si applicano anche ai rapporti in corso, per il futuro: pubblicità delle condizioni, comunicazioni periodiche, disciplina dello ius variandi ex art. 118 TUB. Da qui la prassi bancaria degli anni Novanta di far sottoscrivere ai clienti i c.d. contratti di adeguamento: la loro mancanza non travolge il rapporto preesistente, ma senza un nuovo patto scritto la banca non può applicare condizioni economiche diverse da quelle originariamente convenute. E le singole clausole incompatibili con il regime sopravvenuto devono essere adeguate ex nunc: emblematico il caso dell'anatocismo, dove la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha imposto l'adeguamento dei contratti in corso entro il 30 giugno 2000, con conseguente illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata oltre tale data senza valida pattuizione conforme.
Attenzione, infine, al punto di maggior rilievo pratico: ogni nuova pattuizione intervenuta dopo il 1992 — un nuovo affidamento, l'aumento del fido preesistente, la modifica delle condizioni economiche, la novazione del rapporto — soggiace al requisito della forma scritta. Ne deriva, nei rapporti di lunga durata come quello di specie (1982–2008), un doppio regime probatorio all'interno dello stesso conto: per il contratto e l'affidamento ante 1992 la prova è libera, anche presuntiva; per le estensioni o le nuove concessioni post 1992 occorre l'atto scritto, in difetto del quale le rimesse eccedenti l'originario fido assumono natura solutoria, con decorrenza della prescrizione dalle singole annotazioni.
4. La nullità delle clausole non pattuite per iscritto e la ripetizione dell'indebito
Il difetto di forma scritta rileva su un doppio binario. Sul piano sostanziale, l'art. 117 TUB sanziona con la nullità — nullità di protezione, rilevabile solo a vantaggio del cliente ex art. 127 TUB — le clausole non consacrate per iscritto: interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri applicati in assenza di valida pattuizione sono addebiti privi di causa, che il correntista può ripetere ex art. 2033 c.c. o espungere dal saldo passivo preteso dalla banca. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva già dichiarato illegittimi gli addebiti per capitalizzazione trimestrale e CMS.
Sul piano processuale, la mancanza (o la mancata prova) del contratto di apertura di credito incide sulla prescrizione: se il conto è scoperto e non affidato, ogni rimessa ha funzione solutoria e il termine decennale decorre dalla singola annotazione; se il conto è affidato ed entro fido, le rimesse sono ripristinatorie e la prescrizione decorre solo dalla chiusura del rapporto (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
5. Il punto qualificante: il correntista deve provare anche il limite del fido
Qui l'ordinanza fissa — in continuità con Cass. 15 gennaio 2026, n. 854 e Cass. 1° giugno 2026, n. 17368 — un iter logico ormai consolidato, riassunto in quattro passaggi:
- l'onere di allegazione e prova sulla natura delle rimesse grava sul correntista che agisce in ripetizione ex art. 2033 c.c. (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895);
- la prova generica dell'esistenza di un affidamento non basta a paralizzare l'eccezione di prescrizione: se il limite del fido è ignoto, è impossibile stabilire quali rimesse siano ripristinatorie e quali solutorie (Cass. 3 novembre 2025, n. 28990);
- il correntista deve dunque allegare e provare anche il limite dell'affidamento, unico parametro che consente la qualificazione in concreto delle rimesse;
- ciò vale anche per i fidi ante 1992 provabili con ogni mezzo: deve comunque emergere almeno l'ammontare dell'affidamento accordato (Cass. 24 aprile 2024, n. 11016).
La Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante la circostanza — rimasta ignota — del limite del fido, presumendo ripristinatorie tutte le rimesse: errore che ha determinato la cassazione con rinvio.
6. Cartolarizzazione: nessuna compensazione con la società veicolo
Accolto anche il quarto motivo: i crediti cartolarizzati ex l. 130/1999, letta alla luce del Regolamento UE 2017/2402, costituiscono un patrimonio separato destinato in via esclusiva ai portatori dei titoli. Il debitore ceduto non può quindi proporre contro la cessionaria domande — nemmeno di ripetizione dell'indebito — fondate sul rapporto con la banca cedente, né opporre la compensazione, neppure impropria (Cass. 5 luglio 2024, n. 18454). La pretesa restitutoria resta azionabile esclusivamente contro la banca originaria.
7. Implicazioni operative
Per imprese e correntisti che intendono contestare gli addebiti bancari, l'ordinanza impone rigore istruttorio: non basta dedurre la nullità delle clausole per difetto di forma o produrre la segnalazione in Centrale dei Rischi. Occorre ricostruire il rapporto con la documentazione contrattuale e contabile completa — contratto di conto corrente, contratti di affidamento con i relativi limiti, estratti conto integrali — per distinguere rimesse solutorie e ripristinatorie e neutralizzare l'eccezione di prescrizione. E quando il credito è stato cartolarizzato, l'azione di ripetizione va indirizzata alla banca cedente, non alla società veicolo.