La segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi: presupposti di legittimità, oneri dell’intermediario e strumenti di tutela del segnalato
Analisi sistematica alla luce di Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 e della più recente giurisprudenza di merito e arbitrale
1. Premessa. Funzione della Centrale dei Rischi e quadro delle fonti
La Centrale dei Rischi (CR) gestita dalla Banca d’Italia costituisce un sistema informativo pubblico sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari, preordinato al contenimento del rischio di credito e alla stabilità complessiva del sistema. La sua base normativa è rinvenibile negli artt. 53, 67 e 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), nella delibera CICR del 29 marzo 1994 e, sul piano attuativo, nella Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991, n. 139 («Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi»), periodicamente aggiornata.
Gli intermediari partecipanti comunicano mensilmente le posizioni di rischio pari o superiori alla soglia di censimento (attualmente 30.000 euro), mentre i crediti classificati a sofferenza sono segnalati a prescindere dall’importo. Il flusso di ritorno consente a ciascun intermediario di conoscere l’indebitamento complessivo del cliente presso il sistema: da qui l’attitudine della segnalazione negativa a riverberarsi immediatamente sull’intero rapporto del segnalato con il ceto bancario, precludendo di fatto l’accesso al credito, provocando la revoca degli affidamenti in essere e, nei casi più gravi, compromettendo la stessa continuità aziendale dell’impresa.
Proprio questa efficacia sistemica spiega il rigore con cui giurisprudenza di legittimità, giudici di merito e Arbitro Bancario Finanziario delimitano i presupposti della segnalazione a sofferenza, che non è mai un atto neutro di mera contabilizzazione, bensì un atto di classificazione discrezionale a elevato potenziale lesivo, soggetto a precisi oneri istruttori e informativi.
2. La nozione di sofferenza nelle Istruzioni della Banca d’Italia
Ai sensi delle Istruzioni (Circ. n. 139/1991, cap. II, sez. 2), la classificazione a sofferenza riguarda l’intera esposizione per cassa del cliente che versi in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario e a prescindere dall’esistenza di garanzie reali o personali che assistano il credito.
La definizione regolamentare contiene già in nuce i due corollari sviluppati dalla giurisprudenza: (i) la nozione di insolvenza rilevante è più ampia di quella concorsuale, non richiedendo l’accertamento giudiziale né la definitività del dissesto, ma è al contempo più ristretta del semplice inadempimento, dovendo esprimere una difficoltà economica grave e non transitoria; (ii) la valutazione deve investire la posizione complessiva del cliente e non il singolo rapporto controverso. Le stesse Istruzioni precisano infatti che la classificazione implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento.
3. Il presupposto sostanziale: la valutazione complessiva della situazione patrimoniale
Sul piano sostanziale, l’orientamento della Corte di cassazione è consolidato a partire da Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428, ed è stato ribadito, tra le altre, da Cass. n. 15609/2014, Cass. n. 4320/2021 e Cass. n. 10159/2022: l’appostazione a sofferenza non può discendere dalla sola analisi dello specifico rapporto in corso tra banca segnalante e cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore, idonea a evidenziare uno stato di insolvenza – anche reversibile e non giudizialmente accertato – ovvero una grave e non transitoria difficoltà economica.
Ne discendono precisi corollari applicativi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di merito e dall’ABF:
- il mero inadempimento, anche reiterato, non integra di per sé lo stato di sofferenza, tanto più quando il credito sia oggetto di seria contestazione giudiziale (si pensi all’opposizione a decreto ingiuntivo o alle azioni di ripetizione per anatocismo, usura o nullità delle clausole di determinazione degli interessi);
- resta estranea alla nozione di sofferenza l’illiquidità contingente e non strutturale, ossia la temporanea tensione di cassa non accompagnata da un oggettivo stato di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni;
- la valutazione deve essere svolta ex ante e deve risultare da un’istruttoria documentata: bilanci, andamento dei rapporti presso il sistema, capienza patrimoniale, prospettive reddituali;
- la presenza di garanzie non esclude di per sé la classificazione, ma la solidità patrimoniale complessiva del debitore – se documentata – è elemento che l’intermediario non può pretermettere.
Il tema dell’onere istruttorio assume particolare rilievo nelle ipotesi, ormai frequentissime, di cessione del credito a società veicolo o a operatori del mercato degli NPL: il cessionario che intenda mantenere o effettuare la segnalazione non può limitarsi a mutuare acriticamente le valutazioni del cedente, dovendo compiere un’autonoma verifica sull’attualità dei presupposti. In questo senso si è di recente espresso il Tribunale di Milano, Sez. VI civ., con ordinanza cautelare del 1° aprile 2026, che ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione operata da una cessionaria sulla scorta di una risalente comunicazione della banca cedente, in difetto di qualunque istruttoria autonoma sulla situazione finanziaria della debitrice.
4. Il presupposto formale: il preavviso di segnalazione
Sul piano formale, l’art. 125, comma 3, TUB impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a suo carico informazioni negative a una banca dati. Le Istruzioni della Banca d’Italia prevedono a loro volta che l’intermediario informi per iscritto il cliente – e gli eventuali coobbligati, ivi compresi i fideiussori – in occasione della prima segnalazione a sofferenza.
La natura giuridica del preavviso è stata oggetto di un importante intervento nomofilattico arbitrale: il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 4519/2023, ha distinto la disciplina dei Sistemi di Informazioni Creditizie privati (SIC: CRIF, CTC, Experian), ove il preavviso previsto dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy (provv. n. 163/2019) costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, dalla Centrale dei Rischi, ove l’informativa ex art. 125, comma 3, TUB si atteggia a obbligo di trasparenza e correttezza, la cui violazione rileva sul piano risarcitorio senza travolgere, di per sé, la segnalazione sostanzialmente fondata.
La distinzione non deve però essere sopravvalutata in chiave difensiva: da un lato, una parte significativa della giurisprudenza di merito continua a valorizzare l’omesso preavviso quale indice di violazione dei doveri di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., con ricadute sulla responsabilità dell’intermediario; dall’altro, nei SIC il preavviso resta requisito di validità della segnalazione, e l’onere di provarne l’effettivo invio – secondo l’orientamento più rigoroso dell’ABF (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 3435/2025) – grava integralmente sull’intermediario.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593: il rifiuto di ogni automatismo
L’ordinanza n. 5593/2026 consolida e, per certi profili, arricchisce il quadro descritto. La vicenda trae origine da un rapporto di leasing: a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni – in pendenza, peraltro, di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di trattative transattive non formalizzate – la società utilizzatrice veniva segnalata a sofferenza. Nei gradi di merito le domande risarcitorie erano state respinte, avendo la Corte d’appello ritenuto legittima la segnalazione sull’esclusivo presupposto dell’inadempimento contrattuale.
La Suprema Corte cassa con rinvio, riaffermando due principi e aggiungendone un terzo di notevole interesse pratico:
insufficienza del mero inadempimento: la qualificazione del credito come sofferenza richiede il riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all’insolvenza, da accertare attraverso l’esame della documentazione patrimoniale prodotta (bilanci, perizie di stima), che il giudice di merito non può pretermettere;
vizio motivazionale della decisione automatica: è affetta da motivazione apparente la sentenza che affermi la legittimità della segnalazione sul solo presupposto dell’esistenza del rapporto creditizio e del suo inadempimento;
legittimazione dei soggetti collegati: il nesso causale tra segnalazione illegittima e danno può sussistere anche in capo a soggetti diversi dal segnalato – nella specie, una società collegata cui era stato negato un mutuo proprio in ragione della segnalazione della collegata – purché dimostrino un pregiudizio diretto e causalmente riconducibile alla segnalazione.
Quest’ultimo profilo merita attenzione: la Corte apre espressamente la tutela risarcitoria ai danni “riflessi” infragruppo, valorizzando il collegamento societario (anche nella prospettiva dell’art. 2497 c.c.) quale canale di propagazione del pregiudizio reputazionale e creditizio. Per le imprese organizzate in gruppo, la segnalazione illegittima di una società può dunque fondare pretese risarcitorie plurime, in capo a ciascuna entità che provi il diniego di credito o l’aggravamento delle condizioni contrattuali derivato dalla segnalazione.
6. Le conseguenze dell’illegittima segnalazione: responsabilità e danno
La segnalazione priva dei presupposti sostanziali o formali è fonte di responsabilità dell’intermediario, ricostruita dalla giurisprudenza ora in chiave contrattuale – quale violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto (artt. 1175, 1375 e 1218 c.c.) – ora in chiave aquiliana ex art. 2043 c.c., quale lesione dell’immagine, della reputazione economica e del diritto di iniziativa economica del segnalato. Nei SIC viene inoltre in rilievo la disciplina del trattamento dei dati personali, con la connessa responsabilità ex art. 82 GDPR.
Quanto al danno, l’impostazione oggi prevalente in sede di merito esclude che esso sia in re ipsa: in coerenza con l’insegnamento delle Sezioni Unite sul danno-conseguenza, il pregiudizio patrimoniale (diniego di finanziamenti, revoca di affidamenti, perdita di occasioni contrattuali, aggravio del costo del credito) e non patrimoniale (lesione della reputazione commerciale) deve essere allegato e provato, sia pure con ampio ricorso alla prova presuntiva, particolarmente idonea a dar conto delle dinamiche del merito creditizio. La prova documentale del rifiuto di credito motivato dalla segnalazione, come la comunicazione bancaria valorizzata da Cass. n. 5593/2026, costituisce l’elemento probatorio d’elezione ai fini del nesso causale.
Diverso è il piano cautelare: ai fini del periculum in mora, la giurisprudenza prevalente riconosce che la permanenza a sistema di una segnalazione a sofferenza è potenzialmente e attualmente dannosa per l’imprenditore commerciale, con conseguente accessibilità della tutela d’urgenza pur in assenza di un danno già consumato.
7. Gli strumenti di tutela del segnalato
7.1. Il reclamo e l’istanza di rettifica
Il primo presidio è stragiudiziale: il reclamo all’intermediario segnalante, con richiesta di rettifica o cancellazione, eventualmente accompagnato dall’accesso ai dati della propria posizione presso la CR (servizio gratuito della Banca d’Italia) e, per i SIC, dall’esercizio dei diritti ex artt. 15 ss. GDPR. L’intermediario che riceva contestazioni fondate è tenuto a rettificare i flussi, con effetto anche sulle segnalazioni pregresse.
7.2. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF offre un rimedio rapido ed economico, particolarmente adatto ai casi documentalmente ben istruiti. La casistica arbitrale più recente (tra le molte: Collegio di Milano, decc. nn. 8872, 8874 e 8875/2025; Collegio di Palermo, dec. n. 7385/2025) si concentra sull’onere probatorio circa i presupposti sostanziali della classificazione, sulla prova dell’invio e della ricezione del preavviso e sulla legittimazione dell’intermediario cessionario nelle operazioni ex art. 58 TUB.
7.3. La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
Quando il pregiudizio è attuale (revoca degli affidamenti, pratiche di finanziamento sospese, forniture a rischio) lo strumento elettivo è il ricorso d’urgenza per ottenere l’ordine di cancellazione (o di rettifica) della segnalazione. Il fumus boni iuris si fonda sulla dimostrazione dell’assenza dei presupposti sostanziali (situazione patrimoniale non deficitaria, credito seriamente contestato, istruttoria omessa) o formali; il periculum sulla dannosità attuale della permanenza a sistema del dato. La citata ordinanza del Tribunale di Milano del 1° aprile 2026 dimostra l’efficacia del rimedio anche nei confronti dei cessionari di crediti in blocco.
7.4. L’azione di merito
L’azione ordinaria consente l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la condanna alla cancellazione e la liquidazione integrale del danno, patrimoniale e non patrimoniale. La strategia processuale più efficace muove su entrambi i fronti, sostanziale e formale, e cura sin dall’atto introduttivo la costruzione del compendio probatorio sul nesso causale: comunicazioni di diniego di credito, delibere di revoca degli affidamenti, corrispondenza con gli istituti, evidenze del deterioramento del rating.
8. Rilievi conclusivi
Il sistema delle segnalazioni a sofferenza vive di un equilibrio delicato tra l’interesse pubblico alla trasparenza del rischio di credito e la tutela della reputazione economica del cliente bancario. La giurisprudenza più recente – di cui Cass. n. 5593/2026 è espressione matura – ha definitivamente consegnato all’interprete un principio ordinante: la sofferenza non è la fotografia di un inadempimento, ma l’esito di una valutazione istruttoria complessiva, documentata e attuale, della situazione economico-patrimoniale del debitore. Dove quella valutazione manca, la segnalazione è illegittima e il sistema dei rimedi – arbitrale, cautelare e di merito – offre al segnalato strumenti di reazione effettivi.
Per l’impresa e per il debitore in difficoltà, la verifica della legittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi non è peraltro un tema isolato: essa si colloca a monte di ogni strategia di risanamento, poiché una segnalazione illegittimamente appostata pregiudica l’accesso alla nuova finanza e può alterare la stessa percorribilità degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Contestare il dato errato e, in parallelo, ristrutturare l’esposizione debitoria sono due binari complementari della medesima difesa del patrimonio e della continuità aziendale.