Fideiussione

NOVITÀ FIDEIUSSIONE: la Decadenza ex art. 1957 c.c. non è tardiva

La Cassazione interviene su un tema particolarmente sentito nella difesa del Fideiussore, ossia quando deve ritenersi tardiva l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..

La problematica nasce in relazione al fatto che la qualifica di fideiussore consumatore è abbastanza recente, ma ancora più recente è la consapevolezza della giurisprudenza in merito al carattere abusivo, e quindi nullo, della clausola che impedisce di eccepire la decadenza (la prima sentenza che lo ha dichiarato è del nostro studio e risale al 2023).

Questo ha comportato che la richiesta di decadenza arrivasse spesso a giudizio già iniziato e che quindi fosse spesso considerata tardiva.

I colleghi infatti non potevano sollevare la decadenza perché la clausola di deroga contenuta nella fideiussione lo impediva.

Secondo l’insegnamento tradizionale l’eccezione di decadenza è un’eccezione in senso stretto, va quindi sollevata (ossia portata all’attenzione del Giudice) nel primo atto difensivo e comunque massimo la prima memoria del processo.

Il nostro studio ha proprio un caso simile di cui abbiamo anche parlato sui social e infatti siamo in Cassazione (la storia della cliente novantenne e dell’appello di CDA Ancona che l’ha riconosciuta come consumatore ma ha affermato che l’eccezione di decadenza era invece tardiva).

Ora però la Cassazione fa un’importantissima precisazione:

l’eccezione di decadenza è un’eccezione in senso stretto, quindi da farsi tempestivamente non primo atto difensivo, ma solo quando non sia stata richiesta la nullità della clausola che impediva venisse sollevata, perché in quest’ultimo caso la richiesta di decadenza deve per forza seguire la dichiarazione di nullità della clausola che impedisce che venga accolta.

questo il passaggio fondamentale «la decadenza va eccepita tempestivamente quando è oggetto di una eccezione di parte, non quando è l’effetto di una nullità

parziale».

Questo cambia radicalmente la previsione degli esiti dei giudizi in corso, tutti quei giudizi che mirano a veder dichiarare la nullità della clausola di deroga, sia sotto il profilo consumeristico, sia antitrust.

Ne consegue che quindi per il consumatore la strada è abbastanza lineare, perché l’eccezione di nullità della clausola di deroga alla decadenza ex artt. 1957 c.c può farsi in ogni momento durante il processo (quindi anche in appello o Cassazione) e poi seguire la richiesta di decadenza, mentre per il fideiussore NON consumatore la strategia è più articolata, perché la nullità antitrust delle fideiussioni schema ABI ha bisogno di materiale probatorio che a giudizio già iniziato non si può produrre. Va quindi fatta riflessione in merito al giudizio autonomo antitrust per sollevare comunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la decadenza.

Prudente in questo momento attendere le SSUU sulla nullità antitrust per valutare sia l’impatto sulla decadenza della presenza della clausola che impone il pagamento a semplice richiesta scritta, sia l’applicabilità della nullità antitrust alle fideiussioni specifiche.

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