Segnalazione in centrale rischi

Segnalazione illegittima in Centrale Rischi: perché la cancellazione non basta

Nota a Tribunale di Roma, sez. XVII civ., sent. n. 1245 del 26 gennaio 2026 e Tribunale di Roma, sez. XVI civ., sent. n. 6560 del 20 aprile 2026.

Due pronunce del Tribunale di Roma emesse a pochi mesi di distanza offrono un quadro coerente e istruttivo sul contenzioso in materia di segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi. In entrambi i casi la segnalazione è stata ritenuta priva dei presupposti di legge. In entrambi i casi, tuttavia, la domanda risarcitoria è stata respinta. Nella seconda vicenda il segnalato è stato per di più condannato alla rifusione delle spese di lite.

Il messaggio che se ne ricava è chiaro: nel giudizio sulla segnalazione illegittima l'accertamento dell'illiceità della condotta e la liquidazione del danno viaggiano su binari distinti, e il secondo è, nella pratica, assai più impegnativo del primo.

Il primo caso: assenza di prova del credito e illegittimità derivata

Nella vicenda decisa con la sentenza n. 1245 del 26 gennaio 2026 il correntista agiva per l'accertamento negativo del credito vantato da una società cessionaria, subentrata alla banca originaria, e per la declaratoria di illegittimità della conseguente segnalazione, con richiesta di cancellazione e di risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Tribunale disattende le contestazioni dell'attore sulla titolarità del credito, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nelle cessioni in blocco, è sufficiente la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale quando i criteri di individuazione per categorie consentano di identificare senza incertezze i rapporti ceduti, senza necessità di enumerazione analitica. Analogamente respinge la tesi dell'estinzione del debito per effetto della transazione conclusa con l'istituto cedente, poiché quell'accordo menzionava esclusivamente i due mutui ipotecari e non il rapporto di conto corrente, già passato a sofferenza e non più operativo al momento del pagamento.

La domanda viene però accolta su un profilo diverso e assorbente: la convenuta non ha prodotto gli estratti conto giustificativi del saldo debitore né documentato l'atto ricognitivo del debito invocato. In assenza di prova del credito, la segnalazione risulta illegittima e ne viene ordinata la cancellazione, con assorbimento di ogni questione relativa ai requisiti procedurali e sostanziali dell'appostazione.

Sul risarcimento, invece, il Tribunale è severo. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ricorda che l'accertamento dell'illiceità della segnalazione e della sua potenzialità lesiva non esime dalla verifica dell'esistenza concreta del danno, della sua entità e del nesso causale. La prova testimoniale articolata dall'attore, vertente sulle richieste di mutuo asseritamente rigettate a causa della segnalazione e sul conseguente stato di sofferenza psichica, non viene ammessa perché formulata in modo del tutto generico e comunque inidonea a dimostrare il nesso eziologico tra la segnalazione e il diniego. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova.

Il secondo caso: la sofferenza non nasce dal mero inadempimento

La sentenza n. 6560 del 20 aprile 2026 affronta una fattispecie più articolata e, sul piano dei principi, particolarmente utile.

Un professionista riceveva dalla banca, nel dicembre 2016, comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente con invito a rientrare dallo scoperto entro quindici giorni. Il rientro non avveniva nel termine, ma la banca non chiudeva il conto né quantificava i propri crediti alla data indicata. Il rapporto restava così in una condizione di quiescenza per anni, malgrado i reiterati solleciti del cliente diretti a definire la pendenza. Solo nel febbraio 2022 la banca minacciava la segnalazione a sofferenza, quantificando la pretesa in oltre diciassettemila euro soltanto alcuni mesi dopo, e dando poi corso alla segnalazione. La vicenda si chiudeva in via transattiva con il pagamento di novemila euro, ossia circa la metà dell'importo segnalato, e con la cancellazione della segnalazione nel trimestre successivo.

Sul piano dell'an il Tribunale accoglie integralmente la prospettazione del ricorrente. Ricorda che la segnalazione a sofferenza presuppone in capo al debitore una situazione di insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero una situazione ad essa equiparabile, e che il mero inadempimento del debito verso la banca, anche se accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non giustifica la qualificazione della posizione come in sofferenza. Le Istruzioni della Banca d'Italia impongono all'intermediario una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, valutazione che non può scaturire automaticamente da un ritardo nel pagamento.

Nel caso concreto, osserva il giudice, né nella lettera di preannuncio né negli altri atti di causa risulta esplicitata quella necessaria valutazione, tanto più alla luce dell'esiguità del credito residuo rispetto all'esposizione iniziale, del progressivo rientro operato dal cliente e della documentata pendenza di trattative volte a una definizione bonaria, che avevano inevitabilmente comportato il protrarsi del pagamento. La segnalazione risulta pertanto compiuta in difetto dei presupposti di legge, con condotta quantomeno colposa dell'istituto.

Anche qui, però, il risarcimento non viene riconosciuto. Il danno patrimoniale lamentato consisteva nella revoca di un affidamento di centoventimila euro da parte di un altro istituto di credito. Il Tribunale rileva che la lettera di revoca si limitava a comunicare in modo neutro il recesso, senza fornire alcuna motivazione, e che il ricorrente non aveva documentato di avere richiesto chiarimenti volti a far emergere le effettive ragioni della decisione: la derivazione causale dalla segnalazione non poteva dunque considerarsi provata. Vi si aggiunge il rilievo che il recesso era intervenuto nel luglio 2022 e che la segnalazione era stata cancellata già nel trimestre successivo, con conseguente ardua configurabilità di un danno in un arco temporale tanto ridotto.

Quanto al danno non patrimoniale, il Tribunale ribadisce che la risarcibilità in astratto dei pregiudizi derivanti dalla lesione di valori costituzionali facenti capo alla persona non esime dalla prova in concreto del danno conseguenza. Il danno non è mai in re ipsa, poiché tale nozione finirebbe per identificare il danno con l'evento dannoso e per configurare un danno punitivo, ammissibile nel nostro ordinamento solo in presenza di espressa previsione normativa. Nella specie nessuna argomentazione era stata spesa oltre l'affermazione apodittica dell'esistenza del pregiudizio, né era stato articolato alcun capitolo di prova. Le domande vengono integralmente respinte, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Il punto di sintesi: due giudizi in uno

Lette insieme, le due pronunce delineano con chiarezza la struttura del contenzioso in materia di segnalazione illegittima.

Sul versante dell'an la posizione del segnalato è, oggi, tendenzialmente solida. La giurisprudenza è ferma nel richiedere una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, nell'escludere ogni automatismo tra ritardo e sofferenza e nel valorizzare circostanze quali il progressivo rientro dall'esposizione, l'esiguità del residuo e la pendenza di trattative. A ciò si aggiunge, come mostra la prima sentenza, che l'assenza di prova documentale del credito travolge a monte la legittimità dell'appostazione, rendendo superfluo ogni esame dei requisiti sostanziali.

Sul versante del quantum, invece, la difesa si gioca su un terreno interamente probatorio, dove le domande vengono ordinariamente respinte. Non basta dimostrare che la segnalazione era illegittima, né allegare genericamente la difficoltà di accesso al credito o il discredito professionale. Occorre provare il danno conseguenza e il nesso causale che lo lega alla condotta dell'intermediario.

Indicazioni operative

Dalle due decisioni si ricavano alcune indicazioni pratiche di immediata utilità, tanto per il professionista quanto per il cliente segnalato.

La prima riguarda il tempo. Le prove del danno vanno raccolte mentre la segnalazione è ancora in corso, non dopo la sua cancellazione. Una segnalazione durata un solo trimestre, per quanto illegittima, offre uno spazio ristretto per dimostrare un pregiudizio, e le circostanze che avrebbero potuto documentarlo diventano rapidamente irrecuperabili.

La seconda riguarda la documentazione del diniego di credito. La lettera con cui un istituto revoca un affidamento o rigetta una richiesta di finanziamento è quasi sempre neutra e priva di motivazione. Occorre quindi sollecitare per iscritto le ragioni della decisione, conservando l'intero scambio, così da costruire il collegamento causale che il giudice non può presumere.

La terza riguarda l'articolazione dei capitoli di prova. Nel primo caso la prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile perché generica: i capitoli devono essere specifici quanto a istituto, data, importo richiesto, esito e ragione dell'esito, non limitarsi ad affermare che il finanziamento è stato negato a causa della segnalazione.

La quarta, infine, riguarda l'impostazione stessa della domanda. Distinguere con nettezza l'accertamento dell'illegittimità e la richiesta di cancellazione, che hanno buone probabilità di accoglimento, dalla domanda risarcitoria, che va sostenuta con un impianto probatorio autonomo. Coltivare quest'ultima senza materiale adeguato espone, come dimostra la seconda sentenza, al rischio concreto di una condanna alle spese che vanifica il risultato ottenuto sull'illegittimità.

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