Fideiussione

Garante consumatore e art. 1957 c.c.: la liberazione dalla fideiussione senza giudizio

Chi ha firmato una fideiussione per l'attività di un familiare o di un conoscente scopre spesso di essere garante nel momento peggiore: quando la banca revoca gli affidamenti, chiede il rientro e, nel frattempo, lo segnala in Centrale Rischi come coobbligato. Se si trova in questa situazione, la domanda che si pone è se debba pagare, e quanto. Prima ancora, però, ne esiste un'altra, che raramente viene posta: se la garanzia che lei ha sottoscritto sia ancora efficace.

Di recente lo Studio ha ottenuto, con una sola contestazione inviata a mezzo PEC e senza promuovere alcun giudizio, la liberazione di una garante da un impegno fideiussorio di 69.300 euro, assunto a favore della ditta individuale di un'altra persona. Con la stessa comunicazione la banca ha disposto la cessazione, dal 1° ottobre 2026, delle segnalazioni in Centrale Rischi e nel SIC. La lettera con cui l'istituto ha accolto la richiesta contiene una frase che merita attenzione, e su cui si tornerà: la banca dichiara di non aderire alle tesi esposte, e ciò nonostante libera la garante.

Il termine di sei mesi che il codice civile pone a carico della banca

L'art. 1957, comma 1, c.c. stabilisce che «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».

La norma tutela il garante contro l'inerzia del creditore. Scaduto il debito principale, la banca non può attendere a tempo indefinito, lasciando crescere interessi e oneri, per poi rivolgersi al fideiussore quando il debitore è ormai privo di beni: deve attivarsi contro il debitore entro sei mesi. Se non lo fa, il fideiussore è liberato.

Nei rapporti bancari a tempo indeterminato, come l'apertura di credito in conto corrente, la scadenza dell'obbligazione principale va individuata nel momento in cui il debito diventa esigibile, che di regola coincide con il recesso della banca e con la richiesta di rientro. Da quella data decorre il semestre.

La clausola che neutralizza la tutela

La protezione dell'art. 1957 è derogabile, e nella prassi bancaria viene derogata con grande frequenza. Molti moduli di fideiussione contengono una clausola in forza della quale il garante resta obbligato anche se la banca non ha agito tempestivamente contro il debitore. Il garante la sottoscrive, di norma con una seconda firma dedicata alle clausole specificamente approvate, e con essa rinuncia alla decadenza che la legge gli riconosce.

Quando il garante è un consumatore, questa clausola non può essere considerata al riparo da contestazioni.

Quando il garante è un consumatore

L'art. 3, comma 1, lett. a), del codice del consumo definisce consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Nella fideiussione la qualifica va accertata in capo al garante, non al debitore garantito: il fatto che il credito sia stato concesso a un'impresa non esclude che chi lo garantisce agisca per scopi del tutto estranei alla propria attività. Ciò che rileva è l'assenza di un collegamento funzionale fra il garante e l'impresa garantita. Il familiare o l'amico che firma per consentire a un'altra persona di ottenere credito, senza partecipare all'impresa né trarne un vantaggio professionale, rientra pienamente nella definizione.

Riconosciuta la qualifica, trova applicazione la disciplina delle clausole vessatorie. L'art. 33, comma 1, cod. consumo considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». Il comma 2 elenca una serie di clausole che «si presumono vessatorie fino a prova contraria» e, alla lett. t), vi include quelle che sanciscono a carico del consumatore «decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni».

La clausola di deroga all'art. 1957 rientra in questa previsione. Priva il garante dell'eccezione di decadenza che la legge gli attribuisce e sposta interamente su di lui il rischio dell'inerzia della banca, senza alcuna contropartita.

L'obiezione della banca, nella sua forma più solida

L'argomento più serio che una banca oppone non riguarda la qualifica del garante, ma la struttura della norma. La lett. t) dell'art. 33 parla di decadenze sancite «a carico del consumatore»: la clausola di deroga, si sostiene, non impone al garante alcuna decadenza, ma elimina una decadenza che grava sul creditore. Si tratterebbe quindi di una pattuizione diversa da quelle che la norma presume vessatorie, la cui eventuale abusività dovrebbe essere dimostrata in concreto dal consumatore alla stregua del solo comma 1. A questo si aggiunge la doppia sottoscrizione, che proverebbe la consapevole accettazione della clausola.

Nessuno dei due argomenti è decisivo. Sul primo: la stessa lett. t) menziona, accanto alle decadenze, le «limitazioni della facoltà di opporre eccezioni», e la deroga all'art. 1957 ha esattamente questo effetto, perché sottrae al garante l'eccezione con cui potrebbe paralizzare la pretesa della banca. Anche a voler escludere la presunzione, lo squilibrio richiesto dal comma 1 è evidente: il garante perde una tutela di legge e la banca acquista la possibilità di rimanere inerte senza conseguenze. Sul secondo: l'art. 34, comma 4, esclude la vessatorietà solo per le clausole che «siano stati oggetto di trattativa individuale», e il comma 5 pone a carico del professionista, nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, l'onere di provare che la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore. La seconda firma apposta su un modulo predisposto dalla banca attesta la sottoscrizione della clausola, non la sua negoziazione.

La conseguenza è fissata dall'art. 36 cod. consumo: le clausole vessatorie «sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto», e la nullità «opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice». Caduta la deroga, la fideiussione resta in vita ma torna a essere governata dall'art. 1957, e se la banca non ha agito contro il debitore nei sei mesi successivi alla scadenza il garante è liberato.

Perché è stata sufficiente una contestazione

La frase della lettera ricordata in apertura spiega il risultato meglio di qualunque commento. La banca non ha riconosciuto di avere torto: ha dichiarato di non aderire alle tesi esposte e ha liberato la garante «in considerazione del caso specifico e dello sviluppo della vicenda».

Una contestazione stragiudiziale non ha lo scopo di persuadere la controparte. Ha lo scopo di metterla nella condizione di valutare con precisione il rischio che corre resistendo. Quando la contestazione individua la norma applicabile, ricostruisce le date da cui dipende la decadenza, qualifica correttamente la posizione del garante e anticipa le obiezioni con le relative risposte, la banca deve confrontare il valore della garanzia con i tempi, i costi e l'esito incerto di un giudizio in cui la nullità della clausola, per espressa previsione di legge, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio. Se quel confronto non è favorevole, la liberazione diventa per la banca la scelta più razionale.

Per il garante la differenza non è soltanto economica. La liberazione ottenuta in via stragiudiziale produce i suoi effetti in pochi mesi, compresa la cessazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e nei sistemi di informazione creditizia, che condizionano l'accesso al credito del garante molto più a lungo di quanto durerebbe una causa.

Fin dove arriva la tutela

La tutela descritta non è automatica e non riguarda ogni garante. Presuppone, anzitutto, che la qualifica di consumatore sia effettiva: il socio, l'amministratore o chi partecipa comunque all'attività dell'impresa garantita difficilmente potrà invocarla. Presuppone, inoltre, che la banca sia rimasta inerte per oltre sei mesi dalla scadenza del debito principale, circostanza che va verificata sui documenti, a partire dalla lettera di recesso e dagli atti successivi rivolti al debitore. Occorre infine esaminare il testo della fideiussione, perché la sua qualificazione e il contenuto delle clausole possono incidere sull'applicabilità stessa dell'art. 1957.

Quando la banca non accoglie la contestazione, gli stessi argomenti si trasferiscono in giudizio, con un vantaggio che la fase stragiudiziale non offre: la nullità di protezione può essere rilevata d'ufficio, e il garante che non l'abbia eccepita non ne perde il beneficio. La contestazione, dunque, non consuma le difese del garante, ma ne anticipa la forza.

Avvertenza

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e riflette lo stato della giurisprudenza alla data di pubblicazione. Non costituisce parere legale né consulenza professionale e non è idoneo a fondare alcuna decisione in ordine a situazioni concrete, che dipendono sempre dall'esame degli specifici atti e documenti. La consultazione del contributo non instaura alcun rapporto professionale con lo scrivente Studio. Per la valutazione di una posizione individuale è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.

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