Diritto bancario

Copia del contratto e documentazione bancaria: il perimetro dell'art. 119 TUB dopo Cass. n. 10728/2026

Il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB comprende anche il contratto di conto corrente, ma soltanto entro il limite decennale fissato dalla norma; oltre quel limite il contratto può essere preteso unicamente ai sensi dell'art. 117 TUB, allegando che la banca non lo consegnò al momento della stipula, e il relativo diritto si prescrive in dieci anni dalla stipulazione, non dalla chiusura del rapporto.

L’azione contro la banca per la rideterminazione del saldo di un conto corrente e la ripetizione di quanto indebitamente addebitato si imbatte quasi sempre nello stesso ostacolo: il contratto non è tra i documenti in possesso del Cliente. Il correntista non ne conserva copia, la banca risponde che il documento è troppo risalente per essere ancora in archivio, e il giudizio si decide sull'onere della prova prima ancora che sulla validità delle clausole.

Su questo terreno la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è intervenuta tre volte nei primi quattro mesi del 2026, con esiti non sovrapponibili. L'ordinanza n. 10728, deliberata nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026 e pubblicata il 22 aprile 2026 (Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro), è la più ampia delle tre: ripercorre l'intera giurisprudenza di legittimità sull'art. 119 TUB, formula tre principi di diritto e prende espressamente le distanze dalle due pronunce di gennaio. Il risultato, per il correntista che non dispone del contratto, è un quadro più rigoroso di quanto una prima lettura di quelle pronunce lasciasse intendere. A distanza di poche settimane, tuttavia, un diverso collegio della stessa Sezione ha rinviato alla pubblica udienza proprio la questione dell'applicabilità dell'art. 119 TUB alla copia del contratto, sicché il quadro che si ricava dall'ordinanza di aprile va letto come provvisorio.

Un conto acceso prima del 1985 e un contratto che nessuno conserva

La controversia nasce dalla domanda con cui una società correntista aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione di oltre 88.000 euro, addebitati a titolo di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto e di interessi ultralegali. Il conto era stato acceso, secondo quanto dedotto dalla stessa attrice, prima del 1985 ed era stato chiuso nel 1999. Nel 2005 la società aveva chiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, copia del contratto e di altra documentazione, senza ottenere risposta.

In giudizio la correntista non aveva prodotto il contratto e aveva formulato istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. La banca aveva dedotto di non disporre più, dal 1996, di un documento risalente a oltre ventisette anni prima. Il Tribunale di Velletri aveva respinto la domanda per difetto di prova; la Corte d'appello di Roma aveva confermato, ritenendo l'istanza di esibizione inconcludente e osservando che l'attrice non aveva mai dedotto di non aver ricevuto copia del contratto al momento della sottoscrizione. Per il periodo successivo al 1989, anno in cui le parti avevano stipulato un contratto di apertura di credito prodotto dalla banca, la Corte territoriale aveva poi ritenuto inutilizzabile la consulenza tecnica d'ufficio, perché fondata su estratti conto scalari acquisiti dal consulente presso l'attrice dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.

La Cassazione ha respinto il motivo relativo all'esibizione del contratto e ha accolto quello relativo alla consulenza tecnica, cassando con rinvio. Il cuore dell'ordinanza, tuttavia, è la ricostruzione del diritto alla documentazione bancaria.

Il dato normativo

L'art. 117, comma 1, TUB stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto e che un esemplare è consegnato ai clienti. L'art. 119 TUB, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, disciplina le comunicazioni periodiche: al comma 1 impone, nei contratti di durata, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno; al comma 2 prevede l'invio dell'estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente; al comma 4 attribuisce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, con la precisazione che al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

La formulazione del comma 4 parla di «singole operazioni». Tutta la questione ruota intorno all significato da attribuire a questa espressione.

Dalla buona fede all'art. 119: come si è formato l'orientamento

La giurisprudenza di legittimità ha costruito il diritto alla documentazione prima ancora che esistesse una norma dedicata. Cass. n. 4598/1997, in una vicenda anteriore sia al TUB sia alla legge n. 154/1992, promossa dal curatore di una società per ricostruirne i rapporti con la banca, ha fondato il diritto sul principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, affermando che la consegna dei documenti riguardanti la tenuta del conto e le operazioni registrate «costituisce una naturale proiezione dell'interesse dedotto nel contratto».

Con Cass. n. 11733/1999 il diritto previsto dall'art. 119, comma 4, è stato qualificato come diritto sostanziale, tutelato come situazione giuridica «finale» e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, compresa la preparazione di un'azione contro la stessa banca. Cass. n. 12093/2001, pronunciata proprio su una domanda di condanna alla consegna delle copie dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, ha precisato che il comma 4 va oltre l'elementare dovere di informazione dei primi due commi, perché consente di ottenere gli opportuni riscontri di ciascuna operazione registrata. Cass. n. 11004/2006 ha escluso che il diritto possa essere limitato ad alcune operazioni soltanto, estendendolo a tutte quelle del periodo cui il cliente sia interessato, nel rispetto del limite decennale.

Cass. n. 15669/2007 ha poi letto i commi 1, 2 e 4 dell'art. 119 come espressione di un più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascita del rapporto, ai suoi elementi fondanti, alla sua evoluzione e alla sua conclusione, individuando nella norma una regola minima a carico della banca (la comunicazione periodica) e una regola massima a carico del cliente (il limite dei dieci anni e l'assunzione del costo). Le ordinanze n. 5091/2016, n. 13277/2018 e n. 27769/2019 hanno aggiunto che il richiedente non deve indicare specificamente gli estremi del rapporto, essendo sufficiente che fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per individuare i documenti.

Nella fase più recente l'orientamento si è consolidato in due direzioni. Da un lato, l'oggetto del diritto è stato inteso nella sua massima estensione: Cass. n. 24641/2021 ha ritenuto compresi nel comma 4 gli estratti conto, anche quando la banca li abbia regolarmente inviati, giungendo ad affermare che la norma consente al cliente di smarrire gli estratti conto e di richiederne nuovamente copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, con il solo onere della spesa; Cass. n. 35039/2022 ha riferito il diritto a tutta la documentazione negoziale, anche per rapporti sorti prima del TUB. Dall'altro lato, il limite temporale è stato tenuto fermo: la stessa Cass. n. 35039/2022 ha ricondotto il decennio al principio generale dell'art. 2220 c.c., precisando che, al di fuori di esso, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, che grava in modo identico su entrambe le parti.

Sul piano processuale, Cass. n. 24641/2021 e Cass. n. 41427/2021 hanno chiarito che l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presuppone che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e che questa, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Cass. n. 12993/2023 ha ammesso che la richiesta sia formulata anche in pendenza del giudizio, purché al momento dell'istanza di esibizione siano decorsi i novanta giorni assegnati alla banca, e ha avvertito che la scelta del momento in cui inoltrarla deve tenere conto delle preclusioni istruttorie, senza che la rimessione in termini possa rimediare a una condotta non diligente.

L'ordinanza n. 8914/2025, infine, ha distinto con nettezza due obbligazioni della banca: quella di consegnare il contratto alla stipula e di inviare gli estratti conto alle scadenze, che sussiste senza bisogno di richiesta e il cui inadempimento si consuma allo spirare del termine; quella di ri-consegnare la medesima documentazione a richiesta del cliente, circoscritta al decennio. Ne discende che l'esibizione chiesta per l'inadempimento dell'obbligo di ri-consegna non può estendersi oltre il decennio, mentre documentazione più risalente può essere pretesa solo come proiezione dell'inadempimento dell'obbligo originario, che il correntista deve allegare e che la banca può smentire provando di aver adempiuto, con ogni mezzo e anche per presunzioni.

Gennaio 2026: il contratto fuori dall'art. 119

L'ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026 (Pres. Scoditti, Rel. Falabella) ha affrontato il caso di un cliente che aveva ottenuto con decreto ingiuntivo la consegna della scrittura privata relativa a un contratto del 1998. I giudici di merito avevano ritenuto il contratto estraneo all'art. 119, comma 4, ma esigibile in copia fino a dieci anni dopo la chiusura del rapporto.

La Corte ha condiviso la prima affermazione e respinto la seconda. Secondo l'ordinanza, l'art. 119, comma 4, «non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale», per due ragioni. Sul piano testuale, sono operazioni bancarie le attività che l'istituto svolge nell'interesse della clientela, e il contratto «programma dette operazioni ma non si identifica con esse»; la distinzione emergerebbe dallo stesso art. 117 TUB, che tiene separati il contratto affetto da nullità parziale e le operazioni cui si applicano i tassi sostitutivi. Sul piano sistematico, il limite decennale dell'art. 119 corrisponde a quello di conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c., e si spiega con i documenti destinati a registrare le operazioni.

Il diritto alla copia del contratto discende dunque, per l'ordinanza n. 251, dal solo art. 117, comma 1, TUB, che non obbliga la banca a rilasciare ulteriori copie dopo aver consegnato l'esemplare. L'alternativa è formulata così: se il cliente ha ricevuto copia del contratto, non può esercitare una seconda volta il diritto alla consegna e potrà al più invocare, nel processo, l'esibizione del documento smarrito ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; se non l'ha ricevuta, può ottenerne la consegna, anche con decreto ingiuntivo, nei limiti della prescrizione ordinaria, che decorre dal perfezionamento del negozio. Del tutto privo di fondamento normativo, per la Corte, è un generale diritto alla consegna da esercitare a partire dall'esaurimento del rapporto. Il ricorso della banca è stato comunque dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non aveva chiarito di aver dedotto in sede di merito che la copia era già stata consegnata.

Pochi giorni dopo, l'ordinanza n. 1137/2026 ha richiamato la n. 251 in un caso in cui il cliente aveva chiesto ai sensi dell'art. 119 TUB i contratti e gli estratti conto, la banca aveva opposto il limite decennale e, a fronte dell'istanza di esibizione, non aveva prodotto i contratti né provato di averli consegnati all'origine. Il passaggio, riportato testualmente nell'ordinanza n. 10728, conclude che la mancata produzione dei contratti è da addebitare alla banca, perché la consegna di copia del contratto corrisponde a un diritto di credito del cliente e ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica l'art. 119, comma 4. Letta isolatamente, la pronuncia è stata intesa come l'affermazione di un diritto alla copia del contratto sottratto a qualsiasi limite temporale.

Aprile 2026: il contratto torna nell'art. 119, ma con il limite dei dieci anni

L'ordinanza n. 10728/2026 ricompone il sistema intorno a una duplice fonte. Il correntista ha diritto alla consegna del contratto, e questo diritto, sempre di natura sostanziale, può essere fatto valere per due titoli distinti, con presupposti e limiti diversi.

Il primo titolo è l'art. 117, comma 1, TUB. Il cliente deduce l'inadempimento dell'obbligazione di consegna che la banca avrebbe dovuto adempiere alla stipula e chiede l'adempimento. La banca può paralizzare la domanda provando con ogni mezzo di aver già consegnato l'esemplare, oppure eccependo tempestivamente la prescrizione decennale, che decorre dalla data di perfezionamento del contratto. L'idea che il termine decorra dalla chiusura del conto, sostenuta dalla ricorrente, è qualificata dalla Corte come argomento privo di qualunque base normativa.

Il secondo titolo è l'art. 119, comma 4, TUB, che la Corte riferisce non solo alle copie di assegni, bonifici e prelievi, ma anche ai contratti e ai documenti di sintesi come estratti conto e scalari. Qui il cliente non deve allegare alcun inadempimento originario: esercita il diritto alla ri-consegna, sostiene la spesa e incontra il limite temporale previsto dalla norma, correlato all'obbligo della banca di conservare la documentazione degli ultimi dieci anni. La ragione dell'inclusione del contratto è funzionale: senza il contratto, osserva la Corte, la documentazione inerente alle singole operazioni «finirebbe per rimanere muta», e sarebbe paradossale, nella prospettiva dell'effettività della trasparenza, escludere dall'ambito della norma proprio la fonte del rapporto cui quella documentazione si riferisce.

Da questa ricostruzione l'ordinanza ricava tre principi di diritto. Il primo riguarda l'onere della prova: nel giudizio volto alla rideterminazione del saldo e alla ripetizione dell'indebito, l'onere dei pagamenti e del difetto di causa solvendi «si estende alla produzione del contratto di conto corrente», e il correntista che deduca di non esserne in possesso perché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna può richiederne copia ai sensi dell'art. 117 TUB. Il secondo riguarda la prescrizione: il diritto all'adempimento dell'obbligazione di consegna prevista dall'art. 117 TUB «è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto». Il terzo riguarda l'oggetto dell'art. 119: l'obbligo di consegnare copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni «si estende al contratto di conto corrente ed agli estratti conto».

La Corte dichiara di condividere l'ordinanza n. 251 nella parte in cui conferma la natura sostanziale del diritto e il limite decennale dell'obbligo di conservazione, ma non nella parte in cui esclude il contratto dal perimetro dell'art. 119, comma 4. L'argomento testuale proverebbe troppo, perché metterebbe in discussione anche l'inclusione degli estratti conto e degli scalari, che non attengono a singole operazioni e che la giurisprudenza consolidata considera pacificamente compresi; quello sistematico fondato sull'art. 2220 c.c. non implicherebbe logicamente l'esclusione della documentazione contrattuale. Quanto all'ordinanza n. 1137, la Corte afferma di non potervi dare seguito e sottolinea che né quella pronuncia né la n. 251 affermano ciò che la ricorrente pretendeva di ricavarne, ossia un obbligo della banca di consegnare il contratto a prescindere dal titolo dell'art. 117 TUB e dall'allegazione del suo inadempimento.

L'applicazione al caso e la regola di allegazione

Applicati questi principi, la decisione della Corte d'appello di Roma è risultata corretta. La richiesta formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, incontrava il limite decennale, e la banca aveva dichiarato di non possedere più il documento. La via dell'art. 117 TUB era preclusa per una ragione diversa: la correntista non aveva mai allegato di non aver ricevuto il contratto alla sottoscrizione.

Su questo punto l'ordinanza è netta. Chi intende far valere il diritto alla consegna del contratto deve allegare chiaramente l'inadempimento della banca e proporre altrettanto chiaramente la domanda di adempimento entro i termini per la delimitazione del thema decidendum. Il correntista che non formula questa allegazione, prosegue la Corte, era tenuto al pari della banca a conservare l'originale o la copia e, non avendolo fatto, non può eludere l'onere probatorio invocando il pari dovere di conservazione della controparte; tanto meno può pretendere che sia la banca a dimostrare l'originaria consegna, perché ciò equivarrebbe a ribaltare su di essa l'onere della prova in assenza dell'allegazione di un inadempimento.

Il rigore sull'allegazione trova conferma nell'ordinanza n. 21235/2026, nella quale i fideiussori di una società correntista lamentavano l'addebito, su un conto anticipi, di interessi e commissioni mai pattuiti, richiamando la mancata trasmissione del contratto chiesto ai sensi dell'art. 119 TUB. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ragione della decisione d'appello, fondata sull'assoluta genericità delle allegazioni: non erano stati indicati la data di apertura e di chiusura del conto, il saldo, le condizioni pattuite, le variazioni applicate e l'ammontare degli addebiti contestati. La richiesta documentale rimasta senza riscontro non ha sopperito a quelle lacune.

Che cosa resta aperto

Il contrasto interno alla Prima Sezione riguarda un punto preciso e non va sopravvalutato. Le ordinanze n. 251 e n. 10728 concordano nel negare un diritto alla copia del contratto esigibile fino a dieci anni dalla chiusura del conto, nel ricondurre il diritto alla consegna originaria all'art. 117 TUB e nel far decorrere la relativa prescrizione dalla stipula. Divergono sull'inclusione del contratto nell'art. 119, comma 4, e la divergenza ha una conseguenza pratica circoscritta ma reale: per un contratto rientrante nel decennio, secondo la n. 10728 il cliente può ottenerne una nuova copia anche se l'esemplare gli fu consegnato, mentre secondo la n. 251 non può, salvo l'esibizione nel processo. L'ordinanza n. 1137 si colloca invece su una linea diversa da entrambe, nella misura in cui addebita alla banca la mancata produzione del contratto senza che risulti l'allegazione della sua mancata consegna originaria.

La questione, peraltro, non può dirsi definita. Con ordinanza interlocutoria n. 22834/2026, deliberata nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 e pubblicata il 7 luglio 2026, la Prima Sezione ha rinviato a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, un ricorso che pone esattamente questo tema, formulando la questione nei termini seguenti: «se il diritto alla consegna di copia del contratto sottoscritto prescinda dal termine previsto dall'art 119 Tub e se, ed in quali termini, tale norma sia applicabile alla copia del contratto». Nella vicenda, la Corte d'appello di Roma aveva ritenuto priva di rilievo l'inottemperanza della banca alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 TUB, trattandosi di un rapporto costituito in epoca ultradecennale, e aveva addebitato alla correntista la mancata produzione del contratto; la ricorrente sostiene che il diritto alla copia del contratto, fondato sull'art. 3 della legge n. 154/1992 e sull'art. 117 TUB, sia sganciato dai termini e dalle modalità dell'art. 119. Il rinvio riguarda la pubblica udienza della Sezione semplice e non costituisce una rimessione alle Sezioni Unite, ma, intervenuto dopo la pubblicazione dell'ordinanza n. 10728, indica che la questione è ritenuta meritevole di un esame ulteriore. Fino a quella decisione, il quadro resta affidato a pronunce non allineate.

Resta inoltre da chiarire da quando si computi il decennio quando oggetto della richiesta sia il contratto. Nella ricostruzione dell'ordinanza n. 10728 la banca aveva dichiarato di non avere più la documentazione dalla scadenza del decennio dalla sua formazione, e la Corte ha ritenuto per questo inconcludente l'istanza di esibizione. Se il decennio si misura dalla stipula, il contratto che regola un rapporto ancora in corso da oltre dieci anni uscirebbe dal perimetro dell'art. 119, comma 4, pur continuando a disciplinare le operazioni documentate negli estratti conto dell'ultimo decennio. È un profilo che l'ordinanza non affronta espressamente e sul quale è prevedibile un ulteriore contenzioso.

L'altro principio dell'ordinanza: i documenti acquisiti dal consulente tecnico

La cassazione con rinvio è dipesa da una questione diversa, che merita attenzione perché riguarda proprio i conteggi da cui dipende l'esito delle cause sul conto corrente. La Corte ha condiviso la premessa della Corte d'appello: secondo le Sezioni Unite n. 3086/2022, il consulente incaricato dell'esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. può acquisire documenti non prodotti dalle parti, ma, se questi sono diretti a provare fatti principali, l'acquisizione richiede il previo consenso delle parti.

Ha però escluso che la violazione di questa regola sia rilevabile senza limiti. Richiamando le stesse Sezioni Unite e Cass. n. 5370/2023, l'ordinanza afferma che la mancanza del consenso determina una nullità relativa, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c.: deve essere eccepita dalla parte che quel consenso avrebbe dovuto prestare nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione o alla notizia dell'atto. Nel caso esaminato il consulente aveva comunicato al consulente di parte della banca l'acquisizione degli scalari mancanti e la banca non aveva sollevato alcuna eccezione, né all'udienza successiva al deposito né negli atti conclusivi. La nullità era dunque sanata e la consulenza non poteva essere dichiarata inutilizzabile.

L'ordinanza ricorda inoltre, in risposta alle difese della banca, che l'onere probatorio del correntista non implica necessariamente la produzione della totalità degli estratti conto: secondo l'indirizzo consolidato a partire da Cass. n. 1763/2024, il giudice può ricostruire il saldo valorizzando altra documentazione, come le contabili delle singole operazioni, gli estratti conto scalari e le risultanze delle scritture contabili, nonché la condotta processuale delle parti ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Riflessi operativi

Il primo riflesso riguarda la conservazione. La giurisprudenza di legittimità ripete da anni che, oltre il decennio, l'onere di conservare i documenti rappresentativi dei propri diritti grava in modo speculare su entrambe le parti. Il correntista, e a maggior ragione l'impresa, che intenda riservarsi la possibilità di contestare le condizioni applicate deve custodire il contratto e le successive modifiche per tutta la durata del rapporto: l'art. 119 TUB non è uno strumento di recupero illimitato nel tempo.

Il secondo riguarda la tempestività della richiesta. L'istanza di esibizione presuppone che la documentazione sia stata chiesta alla banca e che siano decorsi novanta giorni senza adempimento giustificato. La richiesta può precedere il giudizio o essere formulata in corso di causa, ma il suo calendario deve essere coordinato con le preclusioni istruttorie, che per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 sono scandite dalle memorie integrative dell'art. 171-ter c.p.c. La soluzione più prudente resta inoltrare la richiesta prima di notificare l'atto introduttivo, indicando gli elementi minimi per individuare i documenti, compreso espressamente il contratto. La richiesta deve inoltre essere specifica e funzionale alla prova. Nell'ordinanza n. 12860/2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che contestava il rigetto dell'istanza di esibizione, perché non censurava le ragioni della decisione di merito, che l'aveva ritenuta rivolta a una pluralità indeterminata di documenti relativi a tutti i rapporti intercorsi, priva di strumentalità e riferita a documentazione anteriore di oltre un decennio all'instaurazione del giudizio. Gli elementi minimi indispensabili per individuare i documenti, di cui parla la giurisprudenza, vanno indicati in concreto.

Il terzo riguarda il contenuto dell'atto introduttivo. Se il contratto non è mai stato consegnato, l'allegazione va formulata in modo esplicito e accompagnata dalla domanda di adempimento ai sensi dell'art. 117 TUB entro i termini per la definizione del thema decidendum. Occorre al tempo stesso considerare che la banca potrà eccepire la prescrizione, decorrente dalla stipula, e dimostrare la consegna con ogni mezzo, anche per presunzioni; l'ordinanza n. 251 ricorda, a questo proposito, che le istruzioni della Banca d'Italia del 2009 sulla trasparenza dispongono che, nei contratti conclusi con il consumatore, la consegna sia attestata con un'apposita sottoscrizione sull'esemplare conservato dall'intermediario. Diversa ancora è l'ipotesi in cui il correntista intenda sostenere che il contratto non sia mai stato concluso per iscritto: in quel caso la questione si sposta sulla nullità per difetto di forma, e l'allegazione deve essere formulata in termini inequivoci: in difetto, torna ad applicarsi la regola, ribadita dall'ordinanza n. 10728, per cui l'onere probatorio del correntista si estende alla produzione del contratto.

Il quarto riguarda la documentazione contabile anteriore al decennio. Anche per gli estratti conto la via dell'art. 119, comma 4, si arresta ai dieci anni; per il periodo precedente occorre allegare che gli estratti non furono inviati alle scadenze dovute, facendo valere l'inadempimento dell'obbligo originario di cui all'art. 119, comma 2, TUB, con onere della banca di provare l'invio. In mancanza, resta la possibilità di chiedere al giudice una ricostruzione del saldo fondata su documentazione diversa dagli estratti conto. L'allegazione del mancato invio, tuttavia, va formulata con consapevolezza dei suoi limiti. L'ordinanza n. 20358/2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso di una correntista che contestava il ricevimento degli estratti conto, facendo proprio un passaggio di Cass. n. 8914/2025: l'invio risponde anche a un interesse della banca, perché il recapito comporta il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1832 c.c., e dinanzi al reiterato omesso invio è ragionevole attendersi che l'inadempimento abbia costituito «oggetto di una apposita e tempestiva documentata istanza all'Istituto di credito». Il correntista che non abbia mai lamentato il mancato ricevimento nel corso del rapporto espone quindi la propria allegazione a essere superata in via presuntiva.

Il quinto, rivolto a chi difende la banca, discende dalla parte dell'ordinanza sulla consulenza tecnica: l'acquisizione di documenti da parte del consulente senza il consenso delle parti deve essere eccepita subito. Il silenzio all'udienza successiva al deposito della relazione sana il vizio.

Conclusioni

L'ordinanza n. 10728/2026 conferma la vocazione estensiva della giurisprudenza sull'oggetto dell'art. 119, comma 4, TUB, riportandovi anche il contratto, ma nello stesso tempo riafferma con fermezza il limite decennale e la distinzione tra il diritto alla ri-consegna e il diritto alla consegna originaria. Per i rapporti risalenti, che sono quelli in cui il problema si pone con maggiore frequenza, il risultato è restrittivo: il contratto ultradecennale può essere preteso solo allegando che non fu mai consegnato, e la pretesa resta esposta all'eccezione di prescrizione decennale decorrente dalla stipula. Le letture che, sulla scorta delle ordinanze di gennaio, avevano prospettato un diritto alla copia del contratto svincolato da qualsiasi termine non trovano riscontro in questa pronuncia; la questione è ora rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione, e fino a quella decisione è particolarmente rischioso impostare una causa sul presupposto che la mancata produzione del contratto sarà addebitata alla banca.

Avvertenza

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e riflette lo stato della giurisprudenza alla data di pubblicazione. Non costituisce parere legale né consulenza professionale e non è idoneo a fondare alcuna decisione in ordine a situazioni concrete, che dipendono sempre dall'esame degli specifici atti e documenti. La consultazione del contributo non instaura alcun rapporto professionale con lo scrivente Studio. Per la valutazione di una posizione individuale è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.

Altri articoli che potrebbero interessarti

Giudicato implicito e clausole abusive: dopo Soledil la Cassazione ammette il rilievo della nullità anche nel giudizio di rinvio

Nel 2024 la Cassazione aveva chiesto alla Corte di giustizia se il giudicato implicito sulla penale ridotta impedisse di rilevarne l'abusività. Dopo Soledil la risposta della Cassazione è arrivata: se nessun giudice ha motivato sulla validità della clausola, la nullità si può ancora rilevare. Nel commento, le ricadute sul contenzioso delle fideiussioni e le questioni rimaste aperte.

Vai all'articolo completo

Cassazione n. 21651/2026. Il concorso di colpa della banca nell'erogazione e nel mantenimento del credito: nuove prospettive di tutela per il fideiussore

Con l'ordinanza n. 21651/2026 la Cassazione ammette che il fideiussore opponga alla banca, come mera difesa, la condotta colposa tenuta nell'erogazione e nel mantenimento del credito. Il commento esamina il rapporto con la liberazione dell'art. 1956 c.c., il concorso dell'impresa finanziata, la misura della riduzione e l'opponibilità della difesa alla società cessionaria.

Vai all'articolo completo

Finanziamento concesso senza verifiche: la banca non può contestare la convenienza del piano

Quando la banca eroga un finanziamento senza verificare che il reddito del cliente sia in grado di sostenerlo, perde la possibilità di contestare la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti. Che cosa prevede la norma nel testo vigente, quali limiti incontra la preclusione, che cosa deve contenere la relazione dell'organismo di composizione della crisi e quale documentazione serve per far valere la violazione.

Vai all'articolo completo