Diritto bancario

Il finanziamento immorale secondo la Corte di Cassazione

Con la recente pronuncia n.7134 del 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che una banca non avesse diritto alla restituzione del prestito effettuato poiché lo aveva concesso nella consapevolezza che la società cliente, poi fallita, non aveva le forze di far fronte ai propri debiti, se non facendone di ulteriori. Un comportamento come quello descritto infatti è un «reato-contratto» afferma la Cassazione ed è punito con la nullità ex art. 1418 c.c.

Secondo le parole dei giudici infatti «Il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità».

In particolare la Cassazione ravvisa nel caso esaminato una nullità per contrarietà all’ordine pubblico economico, che individua come esempio di violazione del buon costume con la conseguenza che quanto versato non è «ripetibile», ossia non va restituito.

Secondo i giudici un finanziamento a società decotta costituisce «comportamento disdicevole alla luce del sentire comune» perché consente una permanenza falsata nel mercato di un soggetto «la cui insolvenza sia resa occulta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersione e strumentalizzata per operazioni in danno dei creditori»

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