Recesso del socio e pignoramento della quota di s.r.l.: il bene resta vincolato alla procedura esecutiva
Secondo il Tribunale di Brescia, sentenza n. 1970 del 17 febbraio 2026, il recesso comunicato dal socio dopo il pignoramento della quota di s.r.l. non sottrae la partecipazione alla procedura esecutiva: il diritto di recesso resta «congelato» fino a quando l’esecuzione non si sia esaurita.
Avv. Chiara Brilli · Avv. Marco Sangiorgio
L’avv. Marco Sangiorgio ha assistito il debitore esecutato nel giudizio definito dalla sentenza in commento.
La questione
La sentenza in commento affronta una questione particolarmente innovativa, in quanto priva, allo stato, di una disciplina legislativa espressa: quali effetti produca il recesso esercitato dal socio di una società a responsabilità limitata dopo che la partecipazione sia stata oggetto di pignoramento ad opera di un creditore personale del socio.
Il Tribunale di Brescia, investito della questione, muove dall’opposizione ad una precedente ordinanza di estinzione atipica dell’esecuzione promossa sulla quota del socio, stante la sua manifestata e comunicata volontà di recedere dalla società, pur in presenza di pignoramento e pur in pendenza della procedura esecutiva avviata da un terzo creditore e con l’intervento della stessa società di cui era socio esecutato.
Il Giudice dell’esecuzione aveva, infatti, privilegiato la natura personalissima e sui generis dell’atto di recesso, ritenendo inapplicabile la disciplina dell’art. 2913 c.c., pur invocata dai creditori per contrastare il recesso del socio, teso, in effetti, a vanificare l’esecuzione in corso.
Segnatamente, con propria ordinanza, il Giudice dell’esecuzione, notiziato dell’intervenuto recesso del socio esecutato, aveva rilevato che l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla partecipazione pignorata non può sic et simpliciter ritenersi trasferito al custode della quota pignorata, sicché detta prerogativa sarebbe rimasta in capo al debitore titolare della quota sottoposta a pignoramento.
Certamente, poi, il custode, secondo il G.E., non avrebbe potuto compiere atti dispositivi in relazione alla quota pignorata e dunque decidere anche sull’esercizio del diritto di recesso per conto del socio esecutato.
In relazione a detto particolare diritto, il Giudice dell’esecuzione non godrebbe, peraltro, di poteri cognitivi per esprimersi sul merito dello stesso, potendo solamente prenderne atto.
Il recesso, inoltre, per la sua particolare natura non poteva incasellarsi fra gli atti indicati dall’art. 2913 c.c., né, altrimenti, poteva qualificarsi alla stregua di un diritto di credito, applicandosi l’art. 2917 c.c.
Al più secondo il Giudice dell’esecuzione, i creditori avrebbero dovuto procedere ex novo sul diritto di credito vantato dal socio già pignorato a mezzo di una nuova espropriazione presso terzi ex art. 543 c.p.c., essendo venuta meno, estinguendosi la procedura inerente alla partecipazione societaria, per effetto del recesso legittimamente spiegato dal socio malgrado il vincolo pignoratizio e la nomina di un custode.
Il Tribunale, tuttavia, decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente, ribalta la precedente decisione ed afferma che il recesso non può sottrarre la quota alla destinazione impressale dal pignoramento, ritenendo, dunque, prevalente ed applicabile la disciplina dell’art. 2913 c.c.
Invero, pur non incidendo formalmente sulla titolarità del bene, il recesso viene qualificato in ragione dei suoi effetti sostanziali come condotta equivalente a un atto dispositivo, in quanto diretta a trasformare la partecipazione pignorata in un diritto alla liquidazione del relativo controvalore. Ne consegue, allora, che il diritto di recesso deve ritenersi "congelato" per tutta la durata dell’esecuzione e potrà eventualmente operare soltanto sull’eccedenza residua dopo il soddisfacimento dei creditori.
La pronuncia accoglie così una lettura funzionale del vincolo pignoratizio, privilegiando la conservazione della garanzia esecutiva rispetto alla libertà di autodeterminazione del socio nella vicenda societaria.
La specifica vicenda processuale
Un creditore aveva pignorato, ai sensi dell’art. 2471 c.c., la quota del 25% detenuta da un socio nella propria Srl di famiglia.
Dopo alcuni esperimenti di vendita andati deserti, il socio esecutato comunicava alla società, il 6.09.2024, il proprio recesso, a ridosso di un ulteriore esperimento fissato per il 10.09.2024.
Il debitore chiedeva quindi al giudice dell’esecuzione di arrestare la vendita, sostenendo che, per effetto della comunicazione ricevuta dalla società, la quota fosse venuta meno quale oggetto dell’espropriazione e fosse stata al più sostituita dal diritto alla liquidazione del controvalore della quota già prima pignorata.
Il giudice dell’esecuzione accoglieva tale impostazione e dichiarava conclusa la procedura per impossibilità di conseguire il risultato esecutivo ossia la vendita forzata della partecipazione, ritenendola venuta meno per effetto della sopravvenienza della comunicazione di recesso alla società, che pure risultava creditrice intervenuta nella procedura.
Riteneva, allora, il Giudice dell’esecuzione che i creditori avrebbero dovuto incardinare una nuova procedura, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, pignorando il credito da recesso del socio verso la società, ferma l’estinzione dell’esecuzione sulla partecipazione.
In particolare, il Giudice dell’esecuzione non riteneva applicabili alla vicenda sui generis del recesso del socio pignorato gli artt. 2912 e seguenti del codice civile e riteneva che l’esercizio di detto diritto non rientrasse nemmeno nel novero dei diritti amministrativi trasferiti al già nominato custode della partecipazione, continuando a spettarne l’esercizio al debitore esecutato.
La procedente proponeva perciò opposizione agli atti esecutivi: sosteneva, in particolare, la qualificazione del recesso come atto dispositivo in senso proprio, reputandolo inefficace ai sensi dell’art. 2913 c.c., rilevando, altresì, che il diritto non sarebbe stato comunque esercitabile dal debitore esecutato, al più pertenendo al nominato custode.
Affermava, inoltre, unitamente alla società, pure evocata nella fase di merito dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto creditrice intervenuta nell’esecuzione sulla partecipazione nella stessa SRL, che il recesso era da reputarsi pretestuoso, strumentale e pertanto, nel merito, infondato, in quanto non rientrante nelle casistiche di legge e di statuto.
Nella fase di merito il debitore contestava, viceversa, la legittimazione attiva dell’opponente, la configurabilità del recesso come atto dispositivo in senso proprio e la possibilità per il giudice dell’esecuzione di sindacare nel merito la validità e fondatezza del recesso, deducendo inoltre che la controversia societaria sul merito delle stesse ragioni di recesso fosse sottratta alla cognizione del Tribunale ordinario in quanto devoluta alla clausola compromissoria statutaria.
Il Tribunale respingeva le eccezioni preliminari e accoglieva l’opposizione, revocando l’ordinanza di estinzione e disponendo il ripristino della procedura esecutiva e del vincolo sulla quota.
Il quadro normativo: pignoramento, recesso e indisponibilità
L’art. 2471 c.c. riconosce espressamente che la partecipazione in una s.r.l. può formare oggetto di espropriazione e individua una modalità speciale di pignoramento: notificazione dell’atto al debitore e alla società, seguita dall’iscrizione nel registro delle imprese.
La disposizione presuppone, quindi, che la quota costituisca un bene autonomamente aggredibile dal creditore personale del socio.
Il vincolo non comporta il trasferimento della proprietà della quota al creditore, ma limita la disponibilità del debitore e assoggetta il bene alla funzione satisfattiva propria dell’esecuzione. In termini generali, l’art. 492 c.p.c. impone al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati.
L’art. 2913 c.c. stabilisce poi che gli atti di alienazione del bene pignorato non producono effetto in pregiudizio del creditore procedente e degli intervenuti; l’art. 2915 c.c. estende la tutela agli atti che importano vincoli di indisponibilità.
La disciplina del recesso nella s.r.l. è dettata dall’art. 2473 c.c.
Il diritto compete, tra l’altro, quando siano compiute operazioni che comportino una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’art. 2468, quarto comma, c.c.
Il socio receduto ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
Il punto di tensione nasce proprio da questa trasformazione: la quota, quale posizione partecipativa, lascia il posto a un diritto di credito alla liquidazione.
Per il socio, si tratta dell’effetto fisiologico del diritto di exit; per il creditore pignorante, del rischio che il bene assoggettato all’esecuzione venga sostituito unilateralmente da un diverso diritto, sottratto alle forme della vendita della partecipazione.
La ratio decidendi della sentenza: il recesso come atto dispositivo in senso sostanziale
Il nucleo della motivazione è nella distinzione tra la forma dell’atto e il suo risultato economico-giuridico.
Il Tribunale non si spinge ad affermare che il recesso sia tecnicamente un’alienazione della quota. Rileva, piuttosto, che l’esercizio del recesso, intervenuto dopo il pignoramento e a ridosso della vendita, mirerebbe a sganciare la partecipazione dalla destinazione esecutiva e, per questa via, assumerebbe portata equivalente a un atto dispositivo.
La sentenza forza la lettera dell’art. 2913 c.c. al fine di valorizzare la funzione conservativa del pignoramento: il debitore conserva la titolarità del bene, ma non può alterarne la destinazione a garanzia dei creditori.
La categoria dell’"atto dispositivo" viene impiegata dal Tribunale in senso sostanziale, non come sinonimo tecnico di alienazione.
Il parametro, allora, non è tanto la struttura negoziale del recesso, ma l’idoneità concreta dell’atto a pregiudicare il risultato dell’esecuzione.
Il passaggio più innovativo della sentenza bresciana consiste però nell’estensione di questa logica a un atto -il recesso- che non trasferisce la quota a un terzo e non è normalmente qualificato come alienazione, essendo piuttosto un atto personale e tipicamente potestativo del socio.
La decisione compie quindi un’operazione di assimilazione funzionale: ciò che rileva è che il socio non possa, mediante un atto unilaterale, modificare l’oggetto economico della garanzia senza il controllo della procedura.
La peculiare soluzione del Tribunale: il "congelamento" del diritto di recesso
Il Tribunale non dichiara in via generale l’inesistenza o l’invalidità del recesso; così avrebbe provato troppo.
Anche perché l’art. 2913 c.c. non potrebbe rendere nullo o inesistente l’atto dispositivo compiuto in pregiudizio ai creditori, potendone conseguire soltanto la sua inefficacia rispetto ai creditori pignoranti e intervenuti, restando a questi -- e solo a questi -- inopponibile.
La soluzione, piuttosto, è quella di ritenere il recesso inefficace nei confronti della procedura per tutto il tempo in cui permane il vincolo esecutivo.
La formula del "congelamento" consente di preservare, almeno sul piano teorico, l’esistenza del diritto nella relazione interna tra socio e società, impedendone tuttavia l’utilizzazione pregiudizievole per i creditori.
Il caso di specie era, peraltro, ancor più particolare, in considerazione del fatto che anche la società, di cui il debitore receduto era socio, era intervenuta come creditrice del suo socio nell’esecuzione pendente, sicché il recesso, secondo tale impostazione, le era altrettanto provvisoriamente inopponibile.
Secondo la sentenza, sembrerebbe, quindi, che il recesso possa eventualmente operare soltanto sull’ipotetica eccedenza residua, una volta soddisfatti i creditori procedenti e intervenuti nella procedura.
La soluzione può apparire funzionale alla conservazione del valore della garanzia, ma lascia aperti alcuni interrogativi applicativi.
Non è, d’altro canto, chiarito in che modo e perché il recesso, una volta esercitato, possa restare sospeso senza produrre effetti nel distinto rapporto sociale, considerato che l’art. 2473 c.c. collega alla dichiarazione di recesso l’avvio del procedimento di rimborso e che la partecipazione per la quale il recesso sia stato esercitato è destinata a essere liquidata.
Trascurando il caso particolare, dove la società era anche creditrice intervenuta, resterebbe, invero, che l’art. 2913 c.c., ove applicato, renderebbe certamente il recesso inopponibile ai creditori della procedura, ma non alla generalità dei terzi, trattandosi di un caso di inefficacia relativa e non già di nullità.
In questa prospettiva, allora, se il recesso si intende come immediatamente efficace, la società, rimasta estranea all’esecuzione, non dovrebbe essere nelle condizioni di poter opporre il pignoramento alla stregua di un valido motivo per negare la liquidazione al socio, né l’art. 2913 c.c. dovrebbe pregiudicare il socio debitore nel suo distinto rapporto con la società, laddove questa sia oggetto estraneo e non partecipe dell’esecuzione in corso.
In altri termini, l’art. 2913 c.c. non ci pare possa essere forzato sino a negare l’avvio della procedura di rimborso della quota nel rapporto intercorrente fra socio e società.
Se così fosse degli effetti dell’art. 2913 c.c. non si gioverebbero di per sé i soli creditori, ma anche la stessa società tenuta di principio al rimborso della partecipazione.
Se si ammette che il socio pignorato, ricorrendone i presupposti, possa recedere dalla società ci appare a questa stregua difficile argomentare nel senso di "congelare" gli effetti del recesso stesso nel rapporto con la società, cui, d’altro canto, non è stato inefficacemente (rispetto ai creditori) trasferito un bene già pignorato e che è di per sé estranea alla procedura esecutiva, non essendo nemmeno in senso proprio equiparabile ad un soggetto terzo pignorato.
In buona sostanza, o si esclude tout court il diritto di recesso per il socio la cui partecipazione risulti pignorata, ritenendolo, per esempio, di esclusiva pertinenza, a certe condizioni, del custode, oppure si dovrebbe ritenere che se il socio conservi tale prerogativa malgrado il vincolo pignoratizio, la società sia tenuta a procedere alla liquidazione della partecipazione del socio, sebbene la stessa risulti pignorata.
Peraltro, la soluzione adottata dal Giudice bresciano si risolve in una sorta di ibrido tra vendita forzata e liquidazione societaria, senza una precisa e netta scelta tra l’una e l’altra procedura.
Secondo la sentenza in commento, infatti, la quota dovrebbe restare vincolata al pignoramento e il recesso rivivrebbe solo per l’eventuale eccedenza rispetto a quanto ricavato per soddisfare i creditori della procedura.
Non si comprende, però, come potrebbe il recesso rivivere dopo che la partecipazione del socio sia stata venduta e trasferita a un terzo in seno alla procedura esecutiva.
Dovrebbe allora ritenersi che la sentenza intenda piuttosto dire che il socio possa soddisfarsi sull’eccedenza del ricavato dell’esecuzione forzata sulla quota, una volta soddisfatti i creditori, ma questa sarebbe già una conseguenza fisiologica dell’esecuzione, non certo una riespansione postuma di un diritto di recesso temporaneamente congelato.
Tanto osservato, la soluzione del Tribunale, pur cercando giustamente di salvaguardare la tutela dei creditori e sanzionare un intento, ritenuto elusivo, del debitore, ha finito per adottare una linea che può risultare, almeno per certi versi, eccentrica.
L’alternativa prospettata viceversa dal debitore era quella di non ritenere applicabile l’art. 2913 c.c. ad un atto particolare, di natura potestativa, e a carattere misto -- patrimoniale e amministrativo -- come il recesso.
Condivisibilmente, però, la soluzione dell’ordinanza opposta che aveva previsto l’estinzione tout court della procedura esecutiva e la sua anticipata chiusura per carenza sopravvenuta del suo oggetto era eccessivamente pregiudizievole ai creditori e financo troppo ardita.
Forse, allora, tra opposte visioni, il Giudice, a nostra opinione, avrebbe potuto privilegiare anche una terza via, a cavallo tra la radicale decisione del G.E. di estinguere l’esecuzione e quella del Giudice dell’opposizione di ripristinare il vincolo sulla quota pignorata, congelando il recesso del debitore.
In tal senso, si sarebbe potuto ritenere che recesso del socio avrebbe dovuto fare il suo seguito e il Giudice avrebbe dovuto ordinare il trasferimento del vincolo pignoratizio sulle somme derivanti dalla liquidazione della quota e ciò sino alla concorrenza del totale dei crediti insinuati nella procedura, vincolandole a favore del soggetto già nominato custode della partecipazione.
A questa stregua, i creditori avrebbero potuto essere tutelati attraverso l’alternativo meccanismo della surrogazione reale, con trasferimento del vincolo sul credito di rimborso; e del resto, anche il sistema conosce ipotesi di estensione del vincolo e di surrogazione reale (1) che, allora, a nostro avviso, si potrebbero applicare anche nel rapporto tra pignoramento della quota ex art. 2471 c.c. e recesso del socio esecutato.
Il rapporto con l’art. 2352 c.c. e il ruolo del custode
In causa il debitore sosteneva che il recesso spettasse al socio, e non al custode, perché estraneo ai diritti amministrativi attribuiti al custode dall’art. 2352 c.c. e a questa impostazione aveva per primo aderito anche il Giudice dell’esecuzione.
La norma stabilisce che, in caso di sequestro, il diritto di voto è esercitato dal custode e che gli altri diritti amministrativi spettano al custode, salvo diversa previsione del titolo o del provvedimento giudiziale. Per effetto del rinvio dell’art. 2471-bis c.c., la disciplina è utilizzata anche per le partecipazioni di s.r.l. gravate da pegno, usufrutto o sequestro, mentre il pignoramento richiede un coordinamento anche con la disciplina esecutiva.
La sentenza non risolve direttamente la questione della titolarità del diritto di recesso in capo al socio o al custode.
Fondamentalmente la elude, ritenendo che, indipendentemente dal soggetto legittimato nella relazione societaria, il diritto non possa essere esercitato in modo da pregiudicare la procedura.
È una scelta che processualmente può anche risultare comprensibile, perché consente di decidere l’opposizione senza accertare in via definitiva la validità del recesso spiegato dal socio pendente pignoramento sulla quota.
Tuttavia, proprio l’omessa distinzione tra titolarità del diritto e opponibilità dei suoi effetti lascia irrisolto uno dei problemi centrali della fattispecie.
Una cosa è stabilire chi possa validamente comunicare il recesso alla società; altra cosa è stabilire se un recesso validamente esercitato sia opponibile al creditore pignorante.
La Cassazione con ordinanza n. 16047/2024 ha affermato, con riferimento al pegno di una quota di s.r.l., che il socio conserva, salvo diversa pattuizione, gli altri diritti amministrativi diversi dal voto. Il principio sostiene in tal senso la necessità di non confondere la perdita del voto con la perdita integrale della qualità e delle prerogative sociali.
Non risolve però, da solo, il diverso problema degli effetti del recesso sulla procedura esecutiva.
All’uopo vale tuttavia la pena di ricordare che la Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 10144 del 12 luglio 2002, in un caso di pegno su azioni, ha escluso che il creditore pignoratizio, pur titolare del diritto di voto ai sensi dell’art. 2352 c.c., sia legittimato a esercitare il recesso, qualificandolo come atto di disposizione della partecipazione sociale di esclusiva spettanza del socio. Il principio, a nostra sommessa opinione, dovrebbe portare a ritenere che al custode non sia trasferita anche la facoltà di recedere, che viceversa dovrebbe ordinariamente permanere in capo al debitore, salvi casi limite in cui sia opportuno e legittimo consentire anche al custode di recedere, specie a fronte di operazioni societarie tese ad annacquare o a svuotare di valore economico la partecipazione sottoposta a pignoramento.
Profili critici
La motivazione della decisione appare persuasiva nella parte in cui il Tribunale impedisce al debitore di neutralizzare unilateralmente la procedura mediante una modificazione della forma del bene aggredito, soprattutto in presenza di un esercizio del recesso collocato immediatamente prima dell’esperimento di vendita.
La tutela della par condicio creditorum e l’esigenza di evitare condotte opportunistiche costituiscono argomenti condivisibili nella prospettiva assunta dalla sentenza.
Più problematica può apparire, invece, la riconduzione del recesso all’art. 2913 c.c.
La norma testualmente riguarda gli atti di alienazione, mentre il recesso è un diritto potestativo previsto dalla legge o dall’atto costitutivo e produce, almeno nella prospettiva societaria, lo scioglimento del rapporto limitatamente al socio.
L’estensione in via funzionale potrebbe tuttavia apparire sostenibile alla luce dell’art. 492 c.p.c. e della funzione conservativa del pignoramento.
Resta inoltre di non immediata comprensione il coordinamento tra l’ipotesi di un congelamento del diritto di recesso nel rapporto tra socio e società e il ripristino del vincolo pignoratizio sulla quota.
La sentenza revoca l’ordinanza e ripristina la procedura e il vincolo sulla quota, ma non illustra in effetti come la vendita forzata della quota debba conciliarsi con un’ipotizzata sopravvivenza del recesso già comunicato alla società, limitandosi solo a considerare quest’ultimo provvisoriamente sospeso in quanto ritenuto improduttivo di effetti verso la procedura e ciò sino alla concorrenza dei crediti ivi fatti valere.
Tutto ciò lascerebbe all’ordinanza di ripristino e al Giudice dell’esecuzione il compito di individuare le modalità concrete di prosecuzione e il difficile coordinamento tra vendita forzata della partecipazione e sospensione sui generis di un comunque esercitato e apparentemente sopravvissuto diritto di recesso.
Considerazioni conclusive
La pronuncia bresciana enuncia un principio destinato a essere rilevante nella prassi: il socio esecutato non può utilizzare il recesso per sottrarre alla procedura la partecipazione pignorata.
Il fondamento della soluzione non è tanto l’invalidità del recesso, quanto la sua ritenuta inefficacia rispetto alla destinazione esecutiva del bene, ossia non si dice in termini assoluti che il socio pignorato non possa recedere ma si afferma che quel recesso non può impedire la vendita forzata della partecipazione da parte della procedura.
Il vincolo del pignoramento prevale, nella prospettiva del creditore, sulle pur distinte vicende unilaterali del rapporto sociale che incidano non tanto sulla conservazione del valore della quota, garantito anche dal suo controvalore liquido, bensì sul diritto alla conservazione della natura del bene pignorato.
Questa conclusione si inserisce in una più generale lettura funzionale della custodia e del pignoramento.
La Cassazione civile, Sez. III, con sentenza n. 924 del 16 gennaio 2013 ha osservato che la conservazione del bene pignorato è sempre più intesa «in una prospettiva funzionale, come conservazione del valore economico di scambio del bene», cioè come attività volta a evitarne la svalutazione nelle more della procedura. Secondo la Corte di cassazione, oggetto dell’espropriazione è «non il solo valore di scambio del bene», ma anche il suo valore d’uso: per questo il pignoramento si estende, quale frutto ai sensi dell’art. 2912 c.c., al risarcimento dovuto per l’occupazione dell’immobile pignorato. Pur riferita a un immobile, tale impostazione offre un criterio sistematico utile anche per la partecipazione sociale: l’effetto conservativo deve investire il valore concretamente esprimibile dal bene, non soltanto la sua forma giuridica originaria.
Nella stessa prospettiva, l’art. 2915 c.c. considera inefficaci verso il creditore pignorante gli atti che impongono vincoli di indisponibilità non anteriori al pignoramento. La Cassazione penale, Sez. IV, con sentenza n. 20125 del 20 maggio 2021, nel conflitto fra pignoramento immobiliare e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha qualificato il principio prior tempore potior iure come «un principio generale, espresso in una molteplicità di disposizioni del codice civile», richiamando proprio l’art. 2915 c.c. A nostro avviso, il riferimento della norma agli atti che importano vincoli di indisponibilità consente di estendere quel principio agli atti che incidono sulla disponibilità del bene e non soltanto alle alienazioni in senso stretto. Il richiamo è significativo perché consente di fondare la soluzione non esclusivamente sull’interpretazione estensiva dell’art. 2913 c.c., ma anche sulla più ampia categoria degli atti limitativi della disponibilità.
Resta, tuttavia, necessario non sovrapporre la validità societaria del recesso alla sua efficacia nella procedura esecutiva.
La giurisprudenza recente riconosce che il recesso è un atto unilaterale destinato, in linea generale, a produrre effetti nella relazione sociale e a trasformare la posizione del socio in un diritto alla liquidazione.
La Cassazione con ordinanza n. 4821/2024 ha ribadito, con riguardo a una società di persone, che la liquidazione non costituisce una condizione sospensiva del recesso e che, una volta ricevuta la dichiarazione, il socio diviene titolare del credito alla liquidazione della quota. In altre parole lo scioglimento del rapporto sociale è immediatamente efficace per la società e per il socio, già al ricevimento del recesso.
Il principio non è automaticamente trasponibile alla fattispecie esecutiva, ma mostra perché la pronuncia bresciana avrebbe probabilmente dovuto qualificare con maggiore precisione il rapporto tra efficacia inter partes del recesso e sua inopponibilità al creditore pignorante.
In altri termini, il recesso potrebbe essere valido nei confronti della società e, al tempo stesso, non poter essere invocato dal socio contro la procedura per ottenere l’estinzione del pignoramento.
Questa configurazione, a nostra opinione, sarebbe più coerente della tesi di una sospensione indistinta del recesso, perché conserverebbe la distinzione tra rapporto sociale e rapporto esecutivo: nel primo, il recesso produce gli effetti previsti dall’art. 2473 c.c.; nel secondo, il creditore può opporre il vincolo anteriore e pretendere che il valore di liquidazione rimanga destinato alla soddisfazione dei crediti.
Ma questa soluzione mediana avrebbe allora imposto che il vincolo sociale si ritenesse cessato e la procedura continuasse sul controvalore di liquidazione, su cui si sarebbe surrogato il precedente vincolo pignoratizio apposto sulla partecipazione, non più esistente.
Anche se, in tal caso, non è immediato comprendere in che concrete modalità la procedura avrebbe dovuto effettivamente proseguire.
Sul versante processuale, la soluzione adottata dal Tribunale è coerente con la natura dell’opposizione proposta.
La giurisprudenza, difatti, ha ricondotto alla chiusura anticipata atipica tutte le ipotesi in cui l’esecuzione non possa proseguire o raggiungere i propri fini istituzionali per difetto di presupposti, mancanza di condizioni dell’azione o sopravvenienze impeditive (cfr. Cass., n. 29026/2018). Il rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non il reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass., n. 9319/2026).
Ne deriva che il giudice del merito non era chiamato ad accertare in via definitiva la sussistenza della causa societaria di recesso, né a pronunciare sulla sua validità con efficacia di giudicato nel rapporto tra socio e società.
Il thema decidendum riguardava piuttosto la legittimità dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto automaticamente venuto meno l’oggetto della procedura.
Sotto questo profilo, la pronuncia è anche condivisibile: il giudice dell’opposizione poteva stabilire che il recesso non producesse l’effetto processuale dell’estinzione senza necessariamente decidere la controversia societaria sottostante.
La natura rescindente del giudizio ex art. 617 c.p.c. suggerisce però cautela anche sul dispositivo.
Nel caso in esame, il ripristino del vincolo sulla quota è coerente con l’accoglimento dell’opposizione; dovrebbe tuttavia essere il giudice dell’esecuzione a stabilire le modalità concrete di prosecuzione, tenendo conto della comunicazione di recesso e della situazione societaria nel frattempo determinatasi.
La pronuncia presenta dunque un duplice significato.
Sul piano sostanziale, impedisce che il recesso divenga uno strumento di elusione della garanzia patrimoniale e afferma che il debitore non può modificare unilateralmente l’oggetto economico dell’esecuzione.
Sul piano processuale, riafferma che la chiusura della procedura per sopravvenuta carenza dell’oggetto è sindacabile mediante opposizione agli atti e che il giudice dell’opposizione deve concentrarsi sulla legittimità dell’atto esecutivo, senza trasformare il giudizio in un accertamento generale sul rapporto societario.
In definitiva, la soluzione adottata dal Tribunale di Brescia appare condivisibile nella sua finalità antielusiva e nella protezione accordata alla destinazione esecutiva del bene, ma avrebbe richiesto in jure una più precisa elaborazione sulla conciliabilità tra esercizio del recesso nel rapporto tra società e socio esecutato e ripristino del vincolo pignoratizio per non pregiudicare i creditori, non essendo né certo né chiaro che l’esecuzione possa effettivamente continuare a promuoversi su una partecipazione per cui è stato dichiarato recesso, dovendosi, allora, a nostra sommessa opinione, meglio esplorare anche la possibile applicazione del meccanismo della surrogazione reale sul controvalore di liquidazione della quota.
Altre pronunce trarranno senz’altro spunto dall’arresto bresciano, ma dovranno comunque meglio stabilire se la questione debba essere governata mediante l’inefficacia e la sospensione del recesso, con ripristino dell’esecuzione sulla quota, ovvero mediante l’estensione funzionale del vincolo alle somme dovute dalla società oppure, ancora, attraverso un autonomo pignoramento del credito risultante dalla liquidazione (soluzione quest’ultima che era, per esempio, stata sposata dal Giudice dell’esecuzione).
Il precedente commentato, pur utile e apprezzabile nel suo intento antielusivo, non scioglie, quindi, ogni dubbio e probabilmente in futuro potrebbe essere oggetto di nuovo dibattito in sede di merito, posto che non risultano precedenti editi sul punto della Suprema Corte e considerato che la specifica vicenda non approderà davanti ai Supremi Giudici non essendo stata la sentenza ulteriormente impugnata.
(1) In questo senso, sul rapporto tra recesso del socio e pignoramento, si è espressa, per esempio, la dottrina notarile: cfr. la massima I.H.17 20 settembre 2014 Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie per cui in caso di liquidazione della quota di partecipazione del socio receduto attraverso l’utilizzo di riserve disponibili della società, gli eventuali diritti dei terzi sulle relative partecipazioni, quali il diritto di pegno, l’usufrutto, il sequestro o pignoramento, si trasferiscono per surrogazione reale sulle somme di denaro corrisposte al socio receduto.
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