Diritto bancario

Clausole abusive e nozione di «professionista»: la Corte di giustizia include l’ente pubblico che eroga credito agevolato

Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, sentenza 9 luglio 2026, causa C‑188/25, Štátny fond rozvoja bývania contro GL, KL e SC – Pres. F. Biltgen, Rel. I. Ziemele – avvocato generale D. Spielmann, causa decisa senza conclusioni – lingua processuale: lo slovacco.

La Prima Sezione della Corte di giustizia ha dichiarato che un ente pubblico istituito dalla legge per l’esercizio di un’attività senza scopo di lucro di sostegno all’edilizia abitativa, consistente in particolare nella concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali a persone fisiche, è un «professionista» ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva 93/13/CEE, nei limiti in cui i contratti di credito conclusi con tali persone rientrino nell’ambito della sua attività professionale. Con la seconda statuizione la Corte ha affermato che il principio del primato impone al giudice nazionale, vincolato in virtù di una norma o di una prassi interna alle valutazioni in diritto del giudice di grado superiore nella causa rinviatagli per riesame, di disattendere tali valutazioni ove le ritenga non conformi all’interpretazione del diritto dell’Unione resa dalla Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Nessuna delle due affermazioni si discosta dagli orientamenti consolidati, come rivela la trama dei richiami contenuti nella motivazione. Il contributo proprio della pronuncia va colto altrove: nell’applicazione della nozione funzionale di professionista a un ente pubblico che opera in regime legale di credito agevolato, e nel rigetto della domanda di limitazione degli effetti nel tempo, passaggio che la sentenza dedica per intero ai criteri della buona fede e del rischio di gravi inconvenienti.

La vicenda

Il 13 dicembre 2006 lo Štátny fond rozvoja bývania, persona giuridica di diritto pubblico la cui attività consiste nel concedere sussidi pubblici all’edilizia abitativa, in particolare mediante crediti immobiliari a tasso agevolato, concludeva con due persone fisiche un contratto di credito per EUR 33.193,92, rimborsabile in trent’anni, destinato all’acquisto di un appartamento; un terzo si costituiva garante. Il 22 gennaio 2018, in difetto del pagamento delle rate mensili, il Fondo risolveva il contratto nei confronti dei mutuatari e, con lettera del 13 agosto 2018, nei confronti del fideiussore. Il 24 settembre 2018 agiva per la condanna dei mutuatari e del garante al pagamento del saldo, pari a EUR 26.040,44, oltre interessi, spese di recupero e penali.

Accolta la domanda in primo grado, l’appello dei convenuti, fondato sulla tutela loro spettante quali consumatori, veniva respinto con applicazione delle disposizioni del codice di commercio slovacco. La Corte suprema della Repubblica slovacca, adita in cassazione, escludeva l’applicabilità della direttiva 93/13 sul rilievo che il Fondo non agisse in qualità di professionista; riteneva tuttavia che il rapporto fosse disciplinato dal codice civile e non dal codice di commercio, annullava perciò la decisione d’appello e rinviava la causa per riesame al Krajský súd v Prešove. Da tale rinvio origina il quesito pregiudiziale: il giudice del riesame, vincolato secondo il diritto processuale interno alle valutazioni giuridiche del giudice di legittimità, le reputava incompatibili con la direttiva.

L’eccezione di irricevibilità e la scindibilità delle clausole

Il Fondo eccepiva l’irricevibilità sotto due profili: la pretesa chiarezza dell’interpretazione dell’art. 2, lett. c), tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, e la circostanza che il rapporto contrattuale fosse disciplinato da disposizioni imperative del diritto nazionale, con conseguente operatività dell’esclusione di cui all’art. 1, par. 2, della direttiva. La Corte ha disatteso entrambi gli argomenti, rilevando che essi attengono al merito della causa, e ha ricordato che non è precluso al giudice nazionale sottoporre alla Corte una questione la cui risposta, secondo le parti, non lasci adito a ragionevoli dubbi (punti 26 e 27, con richiamo a Painer, C‑145/10, punti 64 e 65).

Nel disattendere la seconda eccezione la Corte ha ribadito un principio di sicuro rilievo pratico: l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non implica che la validità delle altre clausole del medesimo contratto, non coperte da tali disposizioni, sfugga alla valutazione del giudice nazionale alla luce della direttiva stessa (punto 23, con richiamo a S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, punto 31). L’esclusione opera dunque clausola per clausola, non per contratto. Giova aggiungere che, per costante giurisprudenza, la nozione di disposizione imperativa rilevante ai fini dell’art. 1, par. 2, non coincide con quella di norma inderogabile propria degli ordinamenti interni, comprendendo anche le disposizioni che si applicano in mancanza di diverso accordo tra le parti (tredicesimo considerando; RWE Vertrieb, C‑92/11).

Quanto al caso concreto, il giudice del rinvio aveva espressamente indicato che le clausole da esso ritenute abusive – relative alla risoluzione, alle penali e alla debenza, anche dopo la risoluzione, di interessi ulteriori rispetto a quelli moratori – non riflettono disposizioni legislative nazionali, poiché, sebbene la legge ne imponga l’inserimento nei contratti conclusi dal Fondo, quest’ultimo resta libero di specificarne il contenuto esatto. La Corte ne prende atto con riserva di verifica da parte del giudice nazionale (punti 24 e 25). Il rilievo appartiene dunque alla valutazione del giudice del rinvio e non costituisce accertamento della Corte.

La nozione di professionista come categoria ampia e funzionale

Sul merito la motivazione muove dal dato letterale. L’impiego del termine «qualsiasi» nell’art. 2, lett. c), sottolinea che ogni persona fisica o giuridica deve essere considerata professionista qualora eserciti un’attività professionale (punto 31, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, punto 49); il riferimento all’attività «pubblica o privata», letto alla luce del quattordicesimo considerando, conferma che la direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico (punto 32, Karel de Grote, punto 50). Il legislatore dell’Unione ha così inteso sancire un concetto ampio, comprensivo dei compiti di natura e interessi pubblici (punto 33, S.V., C‑485/21, punto 28), con la conseguenza che non sono esclusi né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli aventi status di diritto pubblico, mentre lo scopo di lucro resta irrilevante, atteso che i compiti di interesse pubblico sono spesso svolti senza fini lucrativi (punto 34, Karel de Grote, punto 51).

A sostegno dell’accezione ampia la Corte richiama l’obiettivo della direttiva, che mira a tutelare tutte le persone fisiche in situazione di inferiorità rispetto al professionista (punti 35-42, Pouvin e Dijoux, C‑590/17,; punto 37, YYY S.A./L.S.-K.S., C‑570/21), e qualifica espressamente quella di professionista come nozione funzionale, che impone di valutare se il rapporto contrattuale concreto si inserisca nell’ambito delle attività svolte a titolo professionale (punto 36, Pouvin e Dijoux, punto 36).

Applicando tale criterio, la Corte osserva che il Fondo è stato istituito per attuare la politica di edilizia abitativa dello Stato slovacco, in particolare mediante la concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali, e che gli importi corrispondenti ai rimborsi, compreso il pagamento degli interessi, sono reinvestiti nella concessione di nuovi crediti e consentono di coprire le spese di funzionamento dell’ente (punto 37). Ne discende, con riserva di verifica del giudice del rinvio, che i contratti di credito conclusi dal Fondo appaiono inserirsi nell’ambito delle attività di finanziamento di operazioni di acquisto immobiliare da esso svolte a titolo professionale (punto 38).

Le obiezioni difensive vengono respinte con nettezza. Il Fondo aveva dedotto che il proprio meccanismo di sostegno non risponde ad alcuna logica di mercato e che esso agisce quale organismo incaricato di una missione di interesse economico generale; il governo slovacco aveva aggiunto che i beneficiari sono selezionati secondo criteri di ammissibilità imposti dalla legge (punti 39 e 40). Nessuna di tali circostanze incide sulla qualificazione: essa non può privare le persone fisiche della tutela riconosciuta dalla direttiva, con il rischio di compromettere l’obiettivo da questa perseguito, poiché chi contrae un credito immobiliare presso il Fondo si trova in posizione di inferiorità rispetto a un ente la cui attività professionale consiste appunto nel concedere finanziamenti per un acquisto immobiliare (punti 41 e 42).

La soluzione si iscrive senza scarti nella linea inaugurata da Karel de Grote (C-1471/16), ove un istituto d’istruzione libero e privo di scopo di lucro era stato qualificato professionista in relazione alla concessione a una propria studentessa di un piano di rimborso rateale: la qualifica può quindi riguardare un’attività complementare e accessoria rispetto a quella istituzionale, senza che occorra individuare nell’erogazione del credito l’attività principale del soggetto. L’apporto della sentenza in commento consiste nell’estensione del criterio a un ente pubblico che opera in regime legale di credito agevolato e nella precisazione che né l’estraneità a una logica di mercato né la selezione dei beneficiari secondo criteri normativi valgono a sottrarlo alla nozione.

La seconda questione e la posizione del fideiussore

La seconda questione, posta in via subordinata per l’ipotesi di risposta negativa alla prima, interrogava la Corte sull’applicabilità della direttiva al contratto di fideiussione stipulato tra una persona fisica e il Fondo, quando il garante non abbia ricevuto alcuna prestazione dall’ente e abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale. Avendo risposto affermativamente alla prima questione, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere (punto 44). Il quesito resta pertanto impregiudicato, e merita di essere segnalato proprio per questo: la sentenza non contiene alcuna presa di posizione sulla garanzia.

La risposta va cercata nella consolidata giurisprudenza in tema di qualità di consumatore del garante persona fisica (Tarcău, C‑74/15; Dumitraş, C‑534/15), secondo cui rileva la posizione assunta dal garante nel rapporto, e non l’oggetto dell’obbligazione garantita. La qualificazione del creditore come professionista, che la pronuncia in commento agevola quando il creditore sia un ente pubblico erogatore di credito, costituisce peraltro il presupposto perché quella giurisprudenza possa operare: l’accertamento resta duplice, dovendo investire tanto il carattere professionale dell’attività del creditore quanto l’estraneità del garante rispetto all’attività del debitore principale.

Il primato del diritto dell’Unione e il vincolo conformativo

La terza questione è affrontata muovendo da una premessa che l’articolazione del ragionamento rende essenziale: in linea di principio il diritto dell’Unione non osta a una normativa o a una prassi nazionale che vincoli il giudice di grado inferiore alla decisione del giudice superiore, tenuto conto della competenza degli Stati membri nell’organizzazione della giustizia (punto 51, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, punto 45). Il vincolo conformativo è dunque legittimo in sé e cede soltanto in presenza di un’accertata incompatibilità.

Quanto all’incompatibilità, la Corte ricorda che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata fondata su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi della direttiva, e di disapplicare di propria iniziativa qualsiasi interpretazione accolta da un organo di grado superiore alla quale essi siano vincolati (punti 49 e 50, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, punti 88 e 89). Il giudice che abbia esercitato la facoltà attribuitagli dall’art. 267 TFUE è vincolato dall’interpretazione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni del giudice superiore, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettarne le decisioni (punto 52, Global Ink Trade, C‑537/22, punto 24). La circostanza che il giudizio si svolga su rinvio per riesame non muta la conclusione (punto 53).

Anche in questa parte la pronuncia si colloca in continuità con un orientamento risalente, che da Rheinmühlen (166/73) e Elchinov (C‑173/09) esclude che il vincolo gerarchico interno possa tradursi in una barriera all’attuazione dell’interpretazione resa in sede pregiudiziale. L’apporto sta nella riaffermazione del principio con specifico riguardo al procedimento su rinvio per riesame e alla qualificazione del contraente forte come professionista.

Il diniego di limitazione degli effetti nel tempo

Il Fondo e il governo slovacco avevano chiesto di circoscrivere gli effetti della sentenza ai procedimenti in corso non ancora definiti, deducendo la buona fede dell’ente, che aveva operato in conformità alle decisioni della Corte suprema slovacca a partire dal 2019, e il rischio di conseguenze finanziarie idonee a comprometterne l’attività (punti 56 e 57). La Corte ha respinto la domanda, ricordando che l’interpretazione resa ai sensi dell’art. 267 TFUE chiarisce e precisa il significato delle norme nel senso in cui esse devono o avrebbero dovuto essere intese sin dalla loro entrata in vigore, e che la limitazione è ammessa in via del tutto eccezionale, in presenza di due criteri essenziali e cumulativi, ossia la buona fede degli interessati e il rischio di gravi inconvenienti (punto 58, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, punti 132 e 136).

Sul rischio di gravi ripercussioni economiche l’onere di produrre dati numerici grava sullo Stato membro richiedente (punto 60, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, punto 91). Nel caso di specie il governo slovacco aveva bensì fornito i dati relativi al numero dei crediti immobiliari concessi dal Fondo e al corrispondente volume finanziario, ma né esso né il Fondo avevano precisato quali effetti giuridici e finanziari la qualificazione dell’ente come professionista avrebbe prodotto sui contratti da esso conclusi (punti 61 e 62).

Proprio in questo passaggio si colloca l’affermazione di maggiore spendibilità dell’intera pronuncia: l’applicazione della direttiva a tali contratti che conduca a constatare il carattere abusivo di talune clausole non implica necessariamente la nullità dei contratti nella loro interezza, i quali sussistono privi delle clausole giudicate abusive, purché una simile sopravvivenza sia giuridicamente possibile secondo le norme di diritto interno (punto 62, Bank BPH, C‑19/20, punto 66). Difettando il criterio del rischio di gravi inconvenienti, la Corte non ha ritenuto necessario verificare la sussistenza di quello relativo alla buona fede (punti 63 e 64). Lo schema argomentativo è destinato a tornare utile ogniqualvolta un ente pubblico invochi l’irretroattività di un accertamento di abusività.

Il limite: l’autorità di cosa giudicata

La sentenza si chiude con un passaggio che ne delimita con precisione la portata e che non va trascurato. La Corte rammenta l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata tanto nell’ordinamento dell’Unione quanto in quelli nazionali (punto 65, Köbler, C‑224/01, punto 38; Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, punto 37) e afferma che il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia, neppure quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione contrastante con detto diritto. Ove peraltro il diritto processuale interno preveda già la possibilità, a determinate condizioni, di ritornare su una decisione definitiva, tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (punto 66, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, punti da 59 a 62).

Il confine risulta così nitido: cede il vincolo conformativo endoprocessuale, che opera all’interno di un giudizio ancora pendente, non il giudicato formatosi all’esito dell’esaurimento dei mezzi di impugnazione.

Le agevolazioni pubbliche per l’edilizia nell’ordinamento italiano

La fattispecie decisa non è un’anomalia dell’ordinamento slovacco. Il sostegno pubblico all’abitazione si articola, in Italia come altrove, secondo due configurazioni strutturalmente diverse, e soltanto la prima è quella su cui la pronuncia incide direttamente.

Vi è anzitutto l’erogazione diretta, nella quale un soggetto pubblico conclude esso stesso il contratto con la persona fisica: gli enti e le aziende di edilizia residenziale pubblica, che stipulano contratti di locazione, di cessione in proprietà e di assegnazione con patto di futura vendita (per la Lombardia, i servizi abitativi pubblici disciplinati dalla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, con contratti conclusi dai Comuni e dalle ALER; per la cessione in proprietà, la l. 24 dicembre 1993, n. 560); gli enti territoriali e le società finanziarie regionali che erogano mutui agevolati o contributi in conto interessi per l’acquisto o il recupero della prima abitazione (in Lombardia, Finlombarda S.p.A.); gli enti previdenziali che concedono ai propri iscritti mutui ipotecari a condizioni di favore (la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita dall’art. 1, comma 245, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, oggi amministrata dall’INPS, il cui regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari è adottato dall’ente medesimo). La struttura è quella esaminata dalla Corte: soggetto pubblico privo di scopo di lucro, istituito per una finalità di interesse generale, che opera fuori da una logica di mercato, seleziona i beneficiari secondo requisiti fissati dalla legge o dal regolamento e conclude con persone fisiche contratti redatti su moduli uniformi. Ricorrono tutti gli elementi che il Fondo slovacco aveva speso, senza successo, per sottrarsi alla nozione di professionista.

Vi è poi la configurazione di garanzia, nella quale il soggetto pubblico non contrae con il destinatario dell’agevolazione ma assiste il credito del finanziatore: è il modello dei fondi statali di garanzia sui mutui per l’acquisto della prima casa, affidati in gestione a società a partecipazione pubblica (il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), della l. 27 dicembre 2013, n. 147, e il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, commi 475 e seguenti, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, entrambi gestiti da Consap S.p.A.). Qui la direttiva non trova applicazione nel rapporto originario, semplicemente perché tra ente e persona fisica non vi è contratto; i problemi si spostano a valle, sul titolo che l’ente fa valere dopo l’escussione e sulla sorte delle garanzie personali che assistevano il finanziamento. Si tratta di un terreno che presenta difficoltà proprie, in ordine alla natura surrogatoria o autonoma della pretesa restitutoria e alle modalità pubblicistiche del recupero, e che merita trattazione separata.

Nella configurazione di erogazione diretta l’argomento che l’ente oppone è invariabilmente il medesimo: il contenuto contrattuale sarebbe predeterminato dalla fonte normativa che disciplina l’agevolazione, sicché il sindacato di abusività non sarebbe configurabile. È l’eccezione sollevata dal Fondo slovacco, ed è a essa che la sentenza fornisce due risposte utilizzabili anche da noi.

La prima è la scindibilità affermata al punto 23. Anche ammettendo che talune clausole riproducano disposizioni comunque applicabili al contratto in forza di legge, le rimanenti non ne risultano coperte e restano soggette al vaglio. L’esclusione non immunizza il regolamento contrattuale nel suo complesso, ma soltanto le singole pattuizioni riproduttive; nella pratica, ciò significa che l’eccezione va scomposta clausola per clausola, e non accolta o respinta in blocco.

La seconda è il criterio dei punti 24 e 25. Non basta che la fonte imponga la presenza di una determinata clausola: occorre che ne imponga anche il contenuto, in modo da non lasciare all’ente alcun margine di conformazione. Nei rapporti di edilizia agevolata il margine esiste quasi sempre, e si concentra proprio là dove si annidano le pattuizioni più onerose, ossia nella disciplina della decadenza dal beneficio e della risoluzione, nella misura delle penali e nel regime degli interessi dovuti dopo la risoluzione, oltre a quelli moratori. Sono esattamente le clausole indicate dal giudice del rinvio slovacco, e la coincidenza non è casuale: si tratta delle previsioni che, in ogni schema di credito agevolato, la fonte normativa si limita a prescrivere in astratto rimettendone all’ente la determinazione concreta.

Si aggiunga una considerazione sul rango della fonte. L’art. 1, par. 2, esclude dal sindacato le clausole riproduttive di disposizioni legislative o regolamentari imperative, e la ratio dell’esclusione, esplicitata dal tredicesimo considerando, riposa sulla presunzione che il legislatore nazionale abbia già ponderato l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. Quella presunzione mal si concilia con atti adottati dallo stesso ente che predispone il contratto, o dall’amministrazione che ne governa l’operatività: convenzioni tipo, deliberazioni, regolamenti interni e disposizioni attuative costituiscono, sotto il profilo funzionale, autoregolamentazione delle condizioni generali, non ponderazione legislativa degli interessi contrapposti. Ammettere il contrario equivarrebbe a consentire al contraente forte di immunizzare le proprie clausole standard mediante fonte propria. L’argomento va peraltro maneggiato con misura, poiché la nozione di disposizione imperativa rilevante ai fini della direttiva è autonoma e di lettura funzionale: la qualificazione formale dell’atto nell’ordinamento interno è indizio significativo, non elemento decisivo.

Resta infine il profilo della sede in cui il controllo può svolgersi. Il recupero delle somme dovute a enti pubblici avviene con frequenza mediante strumenti pubblicistici, il che rischia di collocare l’accertamento dell’abusività fuori dal giudizio ordinario di cognizione. Su questo terreno soccorre il principio di effettività, nella lettura che ne è stata data con riguardo alle procedure sommarie ed esecutive: il controllo officioso sulle clausole deve trovare una collocazione processuale effettiva, e la sua assenza in ogni fase del procedimento rende la tutela in concreto impossibile o eccessivamente difficile.

Riflessi processuali: il giudizio di rinvio e l’art. 384 c.p.c.

Il meccanismo processuale slovacco non coincide con il giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 383 e 384 c.p.c., sicché la trasposizione della seconda statuizione richiederebbe, in astratto, un’argomentazione per analogia. Sul punto, tuttavia, la Corte si è già pronunciata con specifico riguardo all’art. 384, secondo comma, c.p.c., su rinvio della Corte di cassazione: con sentenza della Quarta Sezione del 18 dicembre 2025, causa C‑320/24, CR e TP contro Soledil Srl in concordato preventivo, ha dichiarato che gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e dell’art. 47 della Carta, ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola asseritamente abusiva, quando il motivo non sia stato invocato dal consumatore nelle fasi precedenti né rilevato d’ufficio nel procedimento sfociato nella sentenza di cassazione.

In quella occasione la Corte ha ritenuto contraria al principio di effettività la costruzione secondo cui la decisione di ridurre la penale presuppone logicamente la validità della clausola e ne copre quindi implicitamente il vaglio, pur in assenza di qualsiasi motivazione sul punto; ha inoltre escluso che il comportamento dei consumatori potesse dirsi completamente passivo, avendo essi partecipato a tutte le fasi del procedimento e avendo dedotto l’abusività, sia pure soltanto con il secondo ricorso per cassazione.

I due piani vanno tenuti distinti. La sentenza in commento riguarda il vincolo alle valutazioni in diritto del giudice superiore all’interno di un giudizio ancora pendente; la pronuncia resa nella causa C‑320/24 concerne invece il limite che il giudicato, anche implicito, oppone al rilievo officioso. Letti congiuntamente, i due arresti restituiscono il giudizio di rinvio come sede di attuazione non solo del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma altresì del primato del diritto dell’Unione.

Osservazioni conclusive

Sul piano sostanziale la pronuncia consolida una nozione funzionale di professionista, sganciata dalla contrapposizione tra pubblico e privato: l’elemento decisivo è la riconducibilità del rapporto contrattuale concreto all’attività esercitata a titolo professionale, mentre la natura pubblica dell’ente, la missione di interesse generale, l’assenza di scopo di lucro e la selezione legale dei beneficiari non valgono, di per sé, a sottrarre il rapporto al perimetro della direttiva. Per i rapporti di edilizia agevolata conclusi direttamente con persone fisiche, la difesa fondata sulla natura pubblicistica del contraente forte deve dirsi, dopo questa sentenza, definitivamente preclusa.

Sul piano processuale la Corte ridimensiona il carattere assoluto del vincolo conformativo gravante sul giudice investito nuovamente della causa, senza per questo intaccare il giudicato. Il giudice nazionale resta tenuto a seguire le valutazioni del giudice superiore soltanto finché esse siano compatibili con l’interpretazione eurounitaria vincolante; in caso contrario deve disattenderle e, se necessario, disapplicare la stessa regola processuale interna che gli imporrebbe di conformarvisi.

Rimane infine da segnalare, per l’operatore, il valore del passaggio sulla limitazione degli effetti nel tempo, sia per la rigorosa distribuzione dell’onere probatorio a carico di chi la invoca, sia per la precisazione che l’accertamento dell’abusività di singole clausole non travolge il contratto nella sua interezza.

Il testo della sentenza è consultato nell’edizione provvisoria pubblicata sul sito della Corte; i riferimenti ai punti della motivazione sono a essa riferiti.

Avvertenza

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e riflette lo stato della giurisprudenza alla data di pubblicazione. Non costituisce parere legale né consulenza professionale e non è idoneo a fondare alcuna decisione in ordine a situazioni concrete, che dipendono sempre dall’esame degli specifici atti e documenti. La consultazione del contributo non instaura alcun rapporto professionale con lo scrivente Studio. Per la valutazione di una posizione individuale è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.

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