Il fideiussore escusso dal Fondo di garanzia per le PMI: quale titolo, quali eccezioni
Il garante di una piccola impresa riceve una cartella di pagamento. L'ente creditore indicato non è la banca che ha erogato il finanziamento, ma il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, soggetto con il quale egli non ha mai concluso alcun contratto. La somma è iscritta a ruolo e assistita da un privilegio di rango elevatissimo. Trattandosi di credito non tributario, la cognizione spetta al giudice ordinario, e la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata si propone con l'opposizione all'esecuzione, restando affidati all'opposizione agli atti esecutivi, nel termine breve, i vizi formali della cartella e della sua notificazione.
La domanda che il difensore deve porsi prima di ogni altra è quale titolo il gestore stia facendo valere nei confronti del garante. Dalla risposta discende tutto il resto: il regime delle eccezioni opponibili, la sorte delle nullità della fideiussione, la stessa esistenza dell'obbligazione. La giurisprudenza di legittimità, per come si è stratificata negli ultimi anni, non fornisce una risposta univoca, e la contraddizione che la attraversa costituisce, a mio avviso, il principale spazio difensivo disponibile.
Due ricostruzioni incompatibili
La prima ricostruzione qualifica il credito del gestore come diritto autonomo e distinto. La Corte di cassazione, nella sentenza della Prima Sezione 6 settembre 2026, n. 25083, afferma che il Fondo, avendo garantito la banca finanziatrice e non il debitore, non assume nei confronti di quest'ultimo la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 e seguenti c.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 61, comma 2, l.fall.; che il suo diritto, pur mirando al medesimo risultato economico della surrogazione o del regresso, se ne distingue, non trattandosi dell'esercizio del diritto già spettante al creditore garantito ma di un autonomo e distinto diritto al recupero delle risorse pubbliche impiegate; e che l'obbligazione del debitore verso il Fondo è autonoma e distinta rispetto a quella originata dal finanziamento bancario, sicché rispetto a essa non può predicarsi né la formazione di un giudicato né la preclusione endofallimentare derivante dall'ammissione al chirografo del creditore garantito.
La seconda ricostruzione muove dalla surrogazione. La stessa pronuncia, nella medesima motivazione, afferma che il diritto del Fondo dev'essere esercitato ai sensi dell'art. 1203 c.c., vale a dire, come imposto dalla legge, a mezzo della surrogazione del Fondo che ha pagato alla banca garantita; salvo poi precisare che tale surrogazione, in ragione della diversità dei diritti in questione, ha carattere meramente descrittivo del fenomeno. La surrogazione risulta dunque insieme imposta dalla legge e priva di consistenza sostanziale.
L'ambivalenza non nasce lì. Le Sezioni Unite, con la sentenza 15 marzo 2026, n. 5889, impiegano il lessico della surrogazione in senso tecnico e senza cautele: il gestore si surroga nel credito della banca, e il credito è definito puramente restitutorio in surroga della garanzia pubblica escussa. Soprattutto, per risolvere la questione dell'estensione degli effetti della definizione agevolata al coobbligato non aderente, le Sezioni Unite qualificano la posizione dei fideiussori come solidarietà passiva in senso stretto ex art. 1292 c.c., osservando che l'unicità causale del rapporto debitorio e l'identità di prestazione sono di tutta evidenza, poiché il debito dei coobbligati scaturisce dalla fideiussione congiuntamente prestata ex art. 1946 c.c. per il medesimo debito principale, e applicano di conseguenza gli artt. 1299 e 1301 c.c.
Il punto merita di essere fissato, perché è il più solido di quanti si possano opporre: per le Sezioni Unite, ciò che i garanti devono al gestore scaturisce dalla fideiussione. Non dal credito restitutorio di fonte pubblicistica, non dall'atto di concessione della garanzia, ma dal contratto che essi hanno sottoscritto con la banca. Se la res debita è quella, allora ciò che il gestore fa valere è il credito della banca acquisito per surrogazione. Se invece il credito è autonomo, di causa pubblicistica, e il Fondo non è coobbligato solidale, viene meno il presupposto stesso del ragionamento svolto dalle Sezioni Unite.
Un contrasto dichiarato, e oggi pendente
Il dissenso non è un'impressione del commentatore. La Terza Sezione, nella sentenza 12 dicembre 2024, n. 32148, dà atto che l'ordinanza della Prima Sezione 30 novembre 2023, n. 33369, perviene a conclusione non perfettamente in linea, collegando l'insorgenza del privilegio al pagamento eseguito in favore della banca anziché alla causa del credito, la definisce isolata e non convincente e se ne discosta espressamente. La sentenza n. 25083 del 2026 richiama proprio quell'ordinanza a sostegno dell'affermazione secondo cui il Fondo si rivale avvalendosi della surrogazione legale.
Vi è di più. Con l'ordinanza interlocutoria 12 aprile 2026, n. 9228, la Terza Sezione ha rilevato il contrasto e ha trasmesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374 c.p.c. La questione devoluta è quella intertemporale, cioè se il privilegio spetti anche ai crediti restitutori sorti prima dell'entrata in vigore della norma, ma il modo in cui il contrasto viene ricostruito riguarda da vicino il nostro tema: su un versante le pronunce che negano la retroattività, fra le quali la n. 33369 del 2023 e la n. 22962 del 2025, rese proprio con riferimento alla pretesa azionata nei confronti del garante; sull'altro la n. 32148 del 2024, che afferma la natura genetica della prelazione. Le due decisioni fra le quali l'ambivalenza si consuma stanno ai due lati di un contrasto che la Corte ha ritenuto dirimente.
Va osservato, infine, che la Prima Sezione ha deciso nel settembre 2026 riaffermando la tesi genetica, senza che nella motivazione compaia alcun riferimento alla trasmissione disposta cinque mesi prima.
L'alternativa: il privilegio oppure la garanzia
Da questa incoerenza discende l'argomento che ritengo più difficile da aggirare, e che non consiste nel sostenere che la Corte abbia sbagliato, bensì nel rilevare che il gestore deve scegliere.
Il trasferimento della fideiussione al nuovo creditore non è un effetto naturale né un corollario logico del pagamento. Riposa su una norma puntuale, l'art. 1204 c.c., per il quale la surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Quella disposizione presuppone il subingresso nel medesimo credito e trasferisce l'accessorio insieme al principale, secondo la logica degli artt. 1939 e 1945 c.c. Ove il subingresso sia negato in radice, collocando la differenza nella causa attributiva e nell'oggetto stesso della pretesa, l'art. 1204 c.c. rimane senza oggetto. Il fideiussore si è obbligato, ai sensi dell'art. 1936 c.c., a garantire l'adempimento dell'obbligazione del debitore verso la banca; non ha assunto alcun impegno verso un ente che vanta un credito restitutorio di fonte legale, avente causa e oggetto diversi, sorto per effetto di una fattispecie a formazione progressiva alla quale egli è rimasto estraneo.
Se dunque il credito è autonomo e privilegiato ex se, la fideiussione rilasciata alla banca non lo assiste, e il garante resta esposto verso la sola banca per la parte di finanziamento non soddisfatta dall'escussione. Se invece il gestore intende agire contro il garante, deve necessariamente postulare il subingresso nel credito bancario, con l'effetto dell'art. 1204 c.c.; a quel punto acquista quel credito con le qualità e i vizi che gli sono propri, e il garante gli oppone tutto ciò che avrebbe opposto alla banca.
Il vantaggio che il gestore trae dall'autonomia del titolo, ossia il privilegio e la riscossione a mezzo ruolo, ha per prezzo la perdita della garanzia; il vantaggio di conservare la garanzia ha per prezzo l'assunzione delle eccezioni. Le due utilità non sono cumulabili.
La linea di riserva, ove il giudice non segua l'alternativa
L'obiezione prevedibile è che la legge possa trasferire la sola garanzia, senza subingresso nel credito principale. L'obiezione ha un appiglio testuale nella stessa sentenza n. 25083 del 2026, che richiama l'art. 2856 c.c., norma che pur parlando di surrogazione prevede la sostituzione del creditore non nel medesimo credito ma nel diritto d'ipoteca che lo assisteva.
Conviene perciò attrezzare una difesa che regga anche su quel ramo. Anche ad ammettere il trasferimento della sola garanzia, ciò che si trasferisce resta una fideiussione, con la sua accessorietà rispetto all'obbligazione garantita e con il regime dell'art. 1945 c.c. Chi acquista la garanzia acquista un'obbligazione misurata su quella principale e gravata delle eccezioni che il fideiussore poteva opporre alla banca. Nell'uno e nell'altro caso, dunque, il regime delle eccezioni segue il garante.
Un ulteriore riscontro si legge nella medesima sentenza, là dove la Corte, elencando le eccezioni proponibili in sede di verifica dello stato passivo, ammette che si deduca la nullità del finanziamento bancario sottostante e della garanzia pubblica, che ne costituisce un accessorio. Se il credito del Fondo fosse davvero indipendente dal rapporto tra banca e impresa, la caducazione del finanziamento gli sarebbe indifferente. L'autonomia è dunque affermata in via di principio e ridimensionata in via applicativa.
Che cosa la giurisprudenza ha effettivamente deciso sui garanti
Occorre qui una precisazione di metodo, perché l'affermazione va calibrata. Che il garante sia assoggettabile alla riscossione a mezzo ruolo è stato deciso. Che egli sia obbligato verso il gestore, e a quale titolo, non lo è mai stato.
L'ordinanza 10 aprile 2024, n. 9657, è la pronuncia capofila: vi si afferma che il procedimento esattoriale si applica anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, a nulla rilevando che non siano stati beneficiari diretti del finanziamento. La motivazione sviluppa però argomenti che riguardano la causa e il rango del credito, non l'individuazione dei soggetti obbligati, e nel farlo accosta tre qualificazioni fra loro inconciliabili: l'escussione determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito; l'azione dell'ente concedente non costituisce esercizio del diritto spettante al creditore garantito, nel quale esso subentra, né un nuovo diritto derivante dal pagamento, ma trova fondamento nell'atto di concessione e postula la revoca del beneficio; la revoca, si aggiunge poco oltre, non è affatto presupposto indefettibile. È su questa base che l'intera costruzione successiva poggia.
La sentenza n. 32148 del 2024 dichiara di dare continuità a quella pronuncia, precisando per inciso che essa era relativa al medesimo finanziamento e ad altri garanti della stessa società. Gli argomenti propri che vi si trovano, cioè la ratio dell'art. 8-bis, l'art. 2745 c.c. e la natura genetica del privilegio, riguardano il momento di insorgenza della prelazione. Il privilegio, tuttavia, è una causa di prelazione: qualifica il credito nel concorso, non individua i soggetti che ne rispondono. Che il garante sia obbligato resta il presupposto del ragionamento, non il suo oggetto. Ciò che viene presentato come orientamento consolidato è, sul punto dei terzi garanti, una sola vicenda giudiziaria decisa due volte.
Il rilievo si completa sul piano processuale, ed è istruttivo. Nella vicenda decisa dalla n. 9657 del 2024 le eccezioni di nullità del mutuo e delle fideiussioni e la decadenza ex art. 1957 c.c. erano state introdotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., e sono state dichiarate inammissibili perché nuove, con una lettura delle preclusioni sulla quale tornerò, perché non corrisponde all'attuale insegnamento delle Sezioni Unite; il motivo che riproponeva la surroga ex art. 1203 c.c. e le eccezioni opponibili al nuovo creditore è caduto per difetto di interesse, essendo assorbente quella statuizione. Nella vicenda decisa dalla n. 32148 del 2024 il motivo di identico contenuto è stato dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., per non avere il ricorrente precisato se la censura fosse stata avanzata con l'opposizione e tempestivamente riproposta ex art. 346 c.p.c. Due volte la questione è stata posta, due volte è andata perduta in rito.
Lo stesso vale per le Sezioni Unite n. 5889 del 2026, che hanno dichiarato estinto il processo per adesione di uno dei fideiussori alla definizione agevolata. I tre principi di diritto enunciati riguardano il perfezionamento della definizione ai fini dell'estinzione dei giudizi, l'estensione della rottamazione ai carichi non tributari e la propagazione degli effetti al coobbligato non aderente. Il secondo motivo di ricorso, con il quale i fideiussori lamentavano di non rispondere del rapporto legale di surroga e che nessun rapporto contrattuale fosse mai intercorso con il gestore, e il quarto, che deduceva la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, non sono stati esaminati per effetto dell'estinzione. La questione, dunque, è stata formalmente sottoposta alle Sezioni Unite e non decisa.
La base testuale e il problema del rango della fonte
La disposizione su cui l'aggressione al garante effettivamente riposa è l'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 giugno 2005, nella parte in cui prevede che, liquidata la perdita al finanziatore, il Fondo acquisisce ex lege il diritto di rivalersi sul beneficiario finale per le somme pagate, surrogandosi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Il primo rilievo è che la clausola conferma la ricostruzione surrogatoria anziché smentirla. Subentrare nei diritti del finanziatore relativi alle garanzie reali e personali significa succedere in diritti accessori, e l'accessorio non si trasferisce se non con il principale. Non è consentito invocare la surrogazione per acquisire le garanzie e negarla per respingere le eccezioni.
Il secondo rilievo attiene al rango, ed è la stessa sentenza n. 25083 del 2026 a offrirne il fondamento. Nel giustificare il meccanismo, la Corte qualifica il d.m. 20 giugno 2005 come norma di natura dichiaratamente non regolamentare, adottata in forza dell'art. 1, comma 209, della legge n. 311/2004 e operante in funzione integrativa della disciplina legislativa, «se del caso estendendone l'ambito operativo oltre i limiti che la stessa legge, con norma generale, ha determinato». Che una fonte di rango secondario possa eccedere i limiti fissati dalla legge è affermazione che, applicata al titolo dell'obbligazione di un terzo verso un soggetto con cui non ha contrattato e al suo assoggettamento alla riscossione esattoriale, apre un problema che nessuna delle pronunce affronta. La lettura costituzionalmente orientata è che l'art. 2, comma 4, non crei alcuna obbligazione nuova a carico del garante, limitandosi a disciplinare il subingresso del Fondo nella posizione della banca.
Nella stessa direzione depone la struttura dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, che la giurisprudenza qualifica concordemente come disposizione meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente. Una norma che non innova non può essere la fonte dell'obbligazione del garante verso il Fondo: la presuppone.
Il quadro normativo dopo il Codice degli incentivi
Chi imposti oggi una difesa deve tenere conto di un dato ulteriore. Il d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi ed entrato in vigore il 1° gennaio 2026, ha abrogato all'art. 24 il d.lgs. n. 123 del 1998, sul cui art. 9, comma 5, l'intera costruzione giurisprudenziale si regge. La disposizione corrispondente è l'art. 17, comma 6, che conserva il privilegio e la riscossione a mezzo ruolo, ma con una formulazione diversa in due punti non secondari: la prelazione è riferita ai crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal codice, mentre la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il credito del gestore sorge per effetto del solo pagamento e senza bisogno di revoca; e il recupero a ruolo è previsto in capo all'amministrazione responsabile a fronte della mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, senza alcuna menzione dei terzi prestatori di garanzie, che nel nuovo testo non compaiono.
L'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015 non figura fra le norme abrogate e resta quindi in vigore, ma rimane l'unica disposizione di rango primario che menzioni i garanti. L'art. 25, comma 3, del codice stabilisce inoltre che ogni richiamo al d.lgs. n. 123 del 1998 contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti si intenda riferito alle corrispondenti disposizioni del codice, con la conseguenza che il rinvio operato dal d.m. 20 giugno 2005 va oggi letto come rinvio all'art. 17, comma 6.
Per la generalità delle posizioni pendenti, tuttavia, la disciplina applicabile resta la precedente, sia per il principio di irretroattività, sia per l'espressa clausola dell'art. 25, comma 1, che conserva le previgenti disposizioni per i bandi già pubblicati. La questione rimessa al Primo Presidente conserva perciò intera la sua rilevanza pratica, e vi si aggiunge il profilo, segnalato dalla stessa ordinanza n. 9228 del 2026, dell'ultrattività dell'art. 9, comma 5, rispetto alle fattispecie verificatesi sotto la sua vigenza.
Le eccezioni che ne discendono
Accolta la premessa surrogatoria, o comunque riconosciuta l'accessorietà della garanzia trasferita, il garante oppone al gestore quanto avrebbe opposto alla banca. Vengono anzitutto in rilievo i profili di invalidità della garanzia: la nullità parziale della fideiussione redatta secondo lo schema uniforme censurato in sede antitrust, con la sorte delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di deroga all'art. 1957 c.c.; la decadenza per mancato tempestivo esercizio dell'azione contro il debitore principale, ove la clausola derogatoria sia caducata; la liberazione ex art. 1956 c.c. nelle ipotesi di concessione di credito a debitore le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate.
Ove il garante sia persona fisica estranea all'attività dell'impresa, si apre inoltre la disciplina consumeristica, secondo la giurisprudenza che ha superato l'automatismo tra qualità del debitore principale e qualità del garante, imponendo di verificare se questi abbia agito per scopi estranei alla propria attività o sulla base di collegamenti funzionali con la società garantita (Tarcău, C-74/15; Dumitraş, C-534/15). Su questo ramo la sentenza della Corte di giustizia 9 luglio 2026, causa C-188/25, priva di fondamento l'obiezione che il gestore prevedibilmente solleverà: la natura pubblica dell'ente, la missione di interesse generale, l'assenza di scopo di lucro e la selezione dei beneficiari secondo criteri imposti dalla legge non valgono a sottrarre il rapporto al perimetro della direttiva 93/13, ove il soggetto agisca nell'ambito della propria attività professionale. Due precisazioni sono però necessarie. La Corte ha risposto sulla qualificazione dell'ente e ha dichiarato assorbita la seconda questione, che verteva proprio sull'applicabilità della direttiva al contratto di fideiussione stipulato con l'ente da chi non abbia ricevuto alcuna prestazione: la posizione del garante continua perciò a reggersi sui precedenti già citati. La nozione di professionista, inoltre, è funzionale, e il dispositivo opera nei limiti in cui i contratti conclusi rientrino nell'attività professionale dell'ente, con verifica rimessa al giudice nazionale.
Utile in prospettiva difensiva è anche il rilievo, contenuto nella medesima sentenza, secondo cui l'esclusione delle clausole che riproducono disposizioni imperative non impedisce di valutare la vessatorietà delle altre clausole del medesimo contratto: è la risposta all'obiezione secondo cui il rapporto sarebbe integralmente predeterminato dalla disciplina pubblicistica e dalle disposizioni operative.
Il piano processuale, che viene prima di ogni altro
L'esito delle due pronunce sopra esaminate consegna un insegnamento che nella pratica precede il merito. Le eccezioni indicate vanno formulate per intero nell'atto introduttivo dell'opposizione. L'ostacolo non sta nel regime generale della trattazione, bensì in una regola propria delle opposizioni esecutive, che la Corte ripete e che la n. 32148/2024 richiama: in esse non sono ammessi motivi ulteriori rispetto a quelli dedotti con l'atto introduttivo, neppure se idonei a comportare la caducazione del titolo esecutivo. Se le eccezioni restano assorbite da una decisione favorevole di primo grado, vanno riproposte ex art. 346 c.p.c. in appello; in sede di legittimità il ricorso deve dare conto puntualmente di entrambi i passaggi, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
Chi si trovi però ad avere introdotto quelle difese con la prima memoria non è privo di argomenti, e l'inammissibilità pronunciata dall'ordinanza n. 9657 del 2024 non è, a mio avviso, un precedente da accettare. Quella decisione applica la formula di Sez. Un. 15 giugno 2015, n. 12310, nella parte in cui escludeva le domande ulteriori o aggiuntive, senza confrontarsi con Sez. Un. 13 settembre 2018, n. 22404, che ha ammesso nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. la domanda subordinata connessa alla medesima vicenda sostanziale. Sez. Un. 15 ottobre 2024, n. 26727, ha poi dichiarato superato il criterio dell'invarianza di petitum e causa petendi, riconducendo l'ammissibilità all'interesse della parte rispetto alla medesima vicenda in fatto e qualificando le domande così introdotte come aggiuntive o alternative, sovente collocate in posizione di subordine. La nullità della fideiussione, la nullità del finanziamento e la decadenza ex art. 1957 c.c., dedotte da chi contesta il diritto del gestore di procedere in via esecutiva, attengono al medesimo bene della vita e non introducono alcun fatto estraneo alla vicenda dedotta. La difesa dovrà quindi sostenere che il principio generale affermato dalle Sezioni Unite prevale sulla regola speciale delle opposizioni esecutive, o quantomeno ne delimita la portata alle difese che introducano una vicenda sostanziale diversa.
Va poi considerata l'alternativa tra opposizione e definizione agevolata, che le Sezioni Unite hanno reso praticabile chiarendo che il credito del gestore, pur non tributario, vi rientra, poiché ciò che rileva è la modalità legale di riscossione a mezzo ruolo e l'affidamento del carico all'agente nell'arco temporale considerato. L'adesione di uno solo dei coobbligati produce effetti sostanziali e processuali, estinzione del giudizio compresa, anche nei confronti del coobbligato non aderente, la cui contestazione sulla convenienza dell'adesione si sposta nel rapporto interno di regresso ex art. 1299 c.c. La scelta è però irreversibile in un senso soltanto: in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, la definizione non produce effetti sul piano sostanziale e riprendono a decorrere prescrizione e decadenza, mentre il processo resta estinto e le sentenze di merito non passate in giudicato perdono efficacia. Il garante che aderisca e poi decada si ritrova privo del giudizio di opposizione e con il carico riattivato.
Infine, e con effetto immediato, la pendenza della questione davanti al Primo Presidente suggerisce di formulare in via subordinata l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite e, nei giudizi di merito, di valutare la sospensione in attesa della pronuncia. Al di là dell'esito, l'istanza costringe la controparte a prendere posizione sull'alternativa, invece di limitarsi a riprodurre la massima ricorrente.
Conclusione
È stato deciso che il credito del gestore si riscuote a mezzo ruolo anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Non è stato deciso, con esame del merito della questione, a quale titolo il fideiussore della piccola impresa risponda verso il gestore, né quali eccezioni gli siano opponibili: la questione è stata sollevata almeno tre volte, e tre volte è rimasta fuori dalla decisione. Su quel titolo convivono, nelle medesime motivazioni, una ricostruzione surrogatoria e una ricostruzione autonomistica fra loro incompatibili, e il contrasto che ne discende è oggi all'attenzione del Primo Presidente.
L'argomento difensivo va perciò costruito sull'alternativa e non sulla critica. Il gestore può rivendicare il privilegio e la riscossione esattoriale, e allora rinuncia alla garanzia; oppure può avvalersi della garanzia, e allora accetta il regime delle eccezioni proprio del credito o della garanzia in cui subentra. La scelta gli spetta, ma è una scelta, e nessuna delle due utilità è gratuita.
Avvertenza
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di approfondimento e riflette lo stato della giurisprudenza e della normativa alla data di pubblicazione. Non costituisce parere legale né consulenza professionale e non è idoneo a fondare alcuna decisione in ordine a situazioni concrete, che dipendono sempre dall'esame degli specifici atti e documenti. Su alcune delle questioni trattate è pendente la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374 c.p.c., e la disciplina applicabile varia in ragione della data delle operazioni e del regime transitorio. I termini per proporre opposizione avverso gli atti della riscossione sono perentori e la loro scadenza preclude la contestazione. La consultazione del contributo non instaura alcun rapporto professionale con lo scrivente Studio. Per la valutazione di una posizione individuale è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.