Fondo patrimoniale e fideiussioni prestate per la società: i limiti all'esecuzione sui beni e sui frutti
Corte d'Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 18 marzo 2026, n. 756
L'imprenditore che garantisce personalmente gli affidamenti della propria società e che ha costituito con il coniuge un fondo patrimoniale si trova spesso di fronte a una domanda precisa: il creditore può soddisfarsi sui beni del fondo e sui loro frutti per i debiti nati da quelle garanzie?
La sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 756 del 18 marzo 2026 affronta la questione. Una società cessionaria dei crediti, per il tramite della propria mandataria, aveva notificato all'imprenditore un pignoramento presso terzi fino a concorrenza di € 4.906.391,44. Il pignoramento aveva ad oggetto i canoni di locazione di immobili conferiti in un fondo patrimoniale costituito nel gennaio 2013. Il credito derivava da fideiussioni prestate a garanzia di aperture di credito concesse alla società.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9114/2024, aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. La Corte d'Appello ha riformato la decisione, ha dichiarato l'impignorabilità dei beni e dei frutti confluiti nel fondo e ha posto a carico della creditrice le spese di entrambi i gradi. L'appello verteva su un unico motivo, relativo all'impignorabilità; la contestazione della legittimazione della cessionaria, proposta in primo grado, non è stata riproposta.
Il limite posto dall'art. 170 c.c.
Il fondo patrimoniale, costituito ai sensi dell'art. 167 c.c., imprime su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia. L'art. 170 c.c. ne trae la conseguenza sul piano della responsabilità patrimoniale: l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma richiede due presupposti: l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Il limite riguarda anche i frutti, e quindi i canoni di locazione degli immobili conferiti.
La nozione di bisogni della famiglia e il criterio dell'inerenza
La Corte richiama l'ordinanza della Cassazione n. 2904/2021, che accoglie una nozione non restrittiva di bisogni della famiglia. Vi rientrano non soltanto le necessità essenziali, ma quanto risulti necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare e al miglioramento del suo benessere, anche economico. La stessa pronuncia precisa tuttavia che, perché un debito possa dirsi contratto per il soddisfacimento di tali bisogni, la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio devono avere inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia.
L'ampiezza della nozione non attenua il criterio di collegamento. Ciò che rileva non è la destinazione finale dei proventi di un'attività, ma la relazione tra il fatto generatore del debito e le esigenze familiari, da accertare con riguardo alle circostanze del caso concreto.
I debiti d'impresa e la regola di esperienza
Secondo la Corte, le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale hanno di norma un'inerenza diretta e immediata con le esigenze dell'attività medesima. Possono assolvere ai bisogni della famiglia soltanto in via indiretta e mediata, se e nella misura in cui il coniuge, adempiendo ai doveri previsti dall'art. 143 c.c., vi faccia fronte con i proventi dell'attività. Il rilievo è argomentato anche dagli artt. 178 e 179, lett. d), c.c.
La regola non è assoluta. Nei passaggi riportati dalla sentenza, la Cassazione ha precisato che la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa non basta a escludere che sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. n. 15886/2014; Cass. n. 15862/2009), così come non basta a dimostrarlo (Cass. n. 12998/2006). Allo stesso modo, la Corte osserva che il fatto che l'obbligazione derivi da una fideiussione prestata a favore di una società non ne comporta automaticamente l'estraneità ai bisogni familiari, ma non può neppure costituire prova presuntiva del contrario. Resta salva la prova che, nel caso concreto e diversamente da quanto accade di regola, l'assunzione del debito fosse volta a soddisfare in modo diretto e immediato i bisogni della famiglia.
Le ragioni della riforma
Il Tribunale aveva ritenuto non provata l'estraneità del debito, osservando che la società garantita costituiva per il debitore il principale sostentamento della famiglia. In mancanza di prova o di allegazione di una diversa fonte di sostentamento, aveva presunto che le obbligazioni fideiussorie collegate a quella società fossero state assunte nell'interesse della famiglia.
La Corte ha censurato questo ragionamento sotto più profili. Un'interpretazione così estesa finirebbe per svuotare l'art. 170 c.c., perché qualsiasi obbligazione sorta nell'attività lavorativa potrebbe dirsi funzionale ai bisogni della famiglia per il solo fatto che l'attività ne assicura il mantenimento. Il Tribunale aveva inoltre omesso di valutare l'inerenza delle fideiussioni con specifico riguardo alla causa concreta dei contratti di garanzia, ossia alla loro funzione rispetto alle aperture di credito concesse alla società. La prova presuntiva posta a fondamento della decisione non indicava il fatto noto da cui muoveva e contrastava con la regola di esperienza, che è di segno opposto. Infine, era stato posto a carico del debitore un onere di prova o di allegazione di fonti alternative di sostentamento che la Corte ha giudicato privo di fondamento.
La prova dei presupposti
Chi invoca il limite dell'art. 170 c.c. deve dimostrarne i presupposti, e la prova può essere fornita anche per presunzioni semplici. La sentenza chiarisce che al debitore non può essere richiesto di dimostrare l'esistenza di fonti di sostentamento diverse dall'attività d'impresa.
La motivazione si concentra sull'estraneità del debito e non dedica un esame autonomo alla conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Nelle garanzie prestate a fronte di affidamenti bancari concessi a una società, la destinazione del credito all'attività d'impresa emerge di regola dalla struttura stessa dell'operazione, ma la circostanza va comunque allegata e provata nel singolo giudizio.
Le verifiche preliminari
Il limite dell'art. 170 c.c. presuppone un fondo validamente costituito e opponibile al creditore. Il fondo è costituito dai coniugi per atto pubblico, o da un terzo anche per testamento. Secondo Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2009, n. 21658, l'opponibilità ai terzi dipende dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione nei registri immobiliari ha funzione di mera pubblicità-notizia.
Occorre inoltre considerare il rapporto temporale tra la costituzione del fondo e il sorgere del credito. L'atto di costituzione può essere oggetto di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., che si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto secondo l'art. 2903 c.c. Per gli atti a titolo gratuito compiuti dopo il sorgere del credito, l'art. 2929-bis c.c. consente inoltre al creditore munito di titolo esecutivo di procedere direttamente a esecuzione forzata, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto.
Per l'imprenditore che ha prestato garanzie per la propria società e ha costituito un fondo patrimoniale, la difesa si costruisce quindi su più elementi. Il primo è la regolarità della costituzione e dell'annotazione del fondo. Il secondo è la ricostruzione della causa concreta delle garanzie, cioè della loro funzione rispetto ai finanziamenti concessi all'impresa. Il terzo sono gli elementi da cui risulti che il creditore conosceva tale destinazione. Lo strumento per far valere il limite, a esecuzione iniziata, è l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.
Avvertenza. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e di approfondimento e non costituisce parere legale, né può sostituire la consulenza di un professionista. La sentenza commentata è una pronuncia di merito e l'accertamento del collegamento tra il debito e i bisogni della famiglia è rimesso dalla giurisprudenza al giudice di merito, sulla base delle circostanze del caso concreto; gli esiti non sono uniformi. L'applicabilità dei principi richiamati dipende dalle caratteristiche del singolo rapporto, dal contenuto delle garanzie e dall'evoluzione della giurisprudenza, che va verificata alla data della consultazione. Nessuna decisione relativa a una specifica posizione dovrebbe essere assunta sulla base del solo contenuto del presente articolo, senza l'esame della documentazione da parte di un avvocato.