Azione di responsabilità e revocatoria: quanto la curatela ha già incassato riduce il danno risarcibile dall’amministratore
Corte di cassazione, Sezione I civile, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20550. L’accertamento della mala gestio e la liquidazione del danno si collocano su piani distinti: le somme percepite dalla curatela in esito a una revocatoria vittoriosa incidono sulla misura del pregiudizio risarcibile, non sulla sussistenza della responsabilità.
Con l’ordinanza 18 giugno 2026, n. 20550, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, l’avvenuta percezione da parte della curatela di somme conseguite in esito a un’azione revocatoria promossa nei confronti di un terzo. La pronuncia, resa in sede di legittimità su ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 889/2022, si segnala per la nitidezza con cui ricostruisce il rapporto tra i due momenti del giudizio di responsabilità, quello dell’an debeatur e quello del quantum debeatur, e per l’indicazione, di immediato rilievo difensivo, circa il regime di allegazione e prova della circostanza sopravvenuta.
La vicenda
Il socio, amministratore e liquidatore di una s.r.l. era stato condannato dal Tribunale, previo accertamento della mala gestio, a risarcire alla curatela del fallimento della società la somma di euro 250.650,00, oltre accessori. La Corte di appello aveva confermato la decisione.
Due addebiti vengono in rilievo nel giudizio di legittimità. Il primo attiene alla vendita di automezzi effettuata il 9 dicembre 2017, rispetto alla quale la curatela aveva agito in revocatoria nei confronti della società acquirente, ottenendo dal Tribunale di Messina la dichiarazione di inefficacia dell’atto e la condanna al pagamento. Il secondo riguarda il mancato incasso del prezzo di euro 70.000,00 pattuito per la cessione dell’azienda a una società estera, prezzo che il primo giudice ha accertato non essere mai stato corrisposto.
In sede di precisazione delle conclusioni in appello l’amministratore aveva dedotto l’esito favorevole del giudizio revocatorio e l’avvenuta percezione delle somme da parte della curatela. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la deduzione, ritenendola priva di specifica censura e risolta nella mera critica alla possibilità che la curatela incassasse più volte il medesimo importo per lo stesso titolo, osservando in ogni caso che l’esito positivo di un’azione revocatoria promossa dalla curatela non esclude la responsabilità dell’amministratore per il compimento dell’atto di mala gestio oggetto della revocatoria.
An debeatur e quantum debeatur: la distinzione dei piani
La Corte censura entrambe le rationes poste a fondamento della reiezione.
Quanto alla prima, la declaratoria di inammissibilità è ritenuta errata perché la stessa sentenza impugnata dimostra di avere compreso i termini dell’allegazione difensiva, riferendola alla necessità di verificare l’esatto importo del pregiudizio economico recato alla società, mentre il motivo di ricorso, nel trascrivere le conclusioni rassegnate in appello, documenta la specificità della deduzione, avente a oggetto il quantum del danno risarcibile.
Quanto alla seconda, l’affermazione secondo cui l’esito positivo della revocatoria non escluderebbe in ogni caso la responsabilità da mala gestio rende evidente, secondo la Corte, la confusione tra due piani della disciplina della responsabilità degli amministratori di società, diversi sul terreno concettuale prima che su quello giuridico. Sul piano dell’an debeatur vengono esaminate le condotte ascritte a mala gestio, se ne verifica l’effettiva sussistenza e la relativa illegittimità. Sul piano del quantum debeatur si verifica la misura del danno risarcibile quale diretto collegamento tra la condotta accertata e il depauperamento del patrimonio della società. Altro è identificare la condotta dannosa, altro è stimare il danno che da quella condotta è stato prodotto.
Nel secondo momento, precisa la Corte, non si discute in alcun modo di responsabilità, ma di identificazione dell’importo risarcibile, e il giudice deve valutare il depauperamento del patrimonio sociale alla luce di tutte le allegazioni e delle prove ritualmente dedotte dalle parti nel giudizio. Ne consegue che la proposizione della Corte territoriale è esatta se riferita all’an, poiché la restituzione ottenuta dal terzo non elide l’illegittimità dell’atto gestorio, ma inconferente se riferita al quantum, poiché il patrimonio sociale, nella misura di quanto restituito, risulta reintegrato.
La circostanza sopravvenuta e il divieto di duplicazione
Trasponendo tali principi al caso concreto, la Corte osserva che l’accertata responsabilità per la mala gestio inerente alla vicenda dell’acquirente degli automezzi non poteva avere alcuna rilevanza sulla diversa e distinta questione della sopravvenuta riduzione del danno arrecato al patrimonio sociale, conseguente all’incasso da parte della curatela in esito a una sentenza favorevole emessa in altro giudizio, secondo il ricorrente nelle more divenuta irretrattabile.
L’allegazione, se ammissibile in quanto circostanza sopravvenuta nel corso del giudizio, andava verificata nel merito dalla Corte territoriale con un supplemento di istruttoria, al fine di pervenire a quantificare il danno nella sua effettiva dimensione, scongiurando duplicazioni che, con ogni evidenza, sono da escludere, giacché andrebbero a costituire un’indebita locupletazione per il creditore. La Corte valorizza inoltre la circostanza che il fallimento controricorrente non abbia negato, né nel controricorso né nella memoria, il fatto storico della percezione dell’importo in conseguenza del vittorioso esito del giudizio revocatorio, essendosi limitato a considerazioni giuridiche sull’inammissibilità e sull’irrilevanza della questione, giudicate infondate. L’omesso accertamento del fatto si mostra pertanto decisivo ai fini del decidere.
Il secondo motivo e l’onere della prova del fatto impeditivo
Il secondo motivo, relativo al mancato incasso del prezzo della cessione dell’azienda, è stato invece rigettato. La motivazione della sentenza impugnata, per quanto estremamente sintetica, si esauriva nel rilievo che l’appellante non aveva formulato alcuna istanza istruttoria al fine di documentare i pagamenti, pur potendo chiedere un ordine di esibizione anche nei confronti della banca per la copia dei bonifici.
Siffatta affermazione, osserva la Corte, va interpretata nel senso che la ratio della reiezione si individua nell’accertata carenza di prova del fatto impeditivo dedotto per confutare l’allegazione avversaria, ovvero che i pagamenti fossero stati incassati e non omessi. Trattandosi di fatto impeditivo all’accoglimento della domanda di inadempimento, l’onere di provare tale circostanza incombeva sull’amministratore. Il motivo, lungi dal documentare di avere richiesto tempestivamente e reiterato in appello le istanze istruttorie necessarie a provare il proprio assunto, si limitava a un riferimento astratto e inconferente al regime generale della responsabilità.
Fra i due motivi corre allora una simmetria che merita di essere segnalata: sia la riduzione del danno per effetto dell’incasso conseguito dalla curatela, sia la dimostrazione dell’avvenuta percezione del prezzo di cessione, sono circostanze che l’amministratore ha l’onere di dedurre e di provare, con allegazione specifica e con istanze istruttorie tempestive.
Riflessi sulla difesa dell’amministratore
Nell’assistenza dell’amministratore convenuto in azione di responsabilità esercitata dalla curatela, la ricognizione delle iniziative recuperatorie già intraprese dalla procedura mi pare oggi un passaggio non rinviabile, da svolgere prima ancora di articolare le difese sul merito degli addebiti. Occorre verificare quali azioni revocatorie siano state proposte, quali si siano definite, e soprattutto quali importi siano stati effettivamente introitati, poiché è su questo dato, e non sulla mera pendenza dell’azione, che si misura la reintegrazione del patrimonio sociale.
L’esperienza suggerisce che il punto sia spesso trascurato per una ragione di ordine processuale: le due vicende si svolgono in giudizi distinti, e l’incasso della curatela matura frequentemente quando il giudizio di responsabilità è già in fase avanzata. Proprio per questo l’allegazione va formulata con precisione, riferendola all’esatto importo percepito e alla sua incidenza sul quantum, poiché il rilievo generico sulla possibilità di un doppio incasso, come la vicenda decisa dimostra, espone alla declaratoria di inammissibilità. Il secondo motivo rigettato completa l’insegnamento, ricordando che l’allegazione non sorretta da istanze istruttorie tempestive e reiterate in appello resta priva di efficacia difensiva.
Nota 1. La sentenza di appello, nella parte trascritta nell’ordinanza, descrive come oggetto di revocatoria i pagamenti eseguiti dalla società acquirente, mentre l’atto dichiarato inefficace dal Tribunale di Messina risulta essere la vendita degli automezzi. L’imprecisione non incide sulla decisione di legittimità, che si colloca interamente sul piano della quantificazione del danno.
Nota 2. La fattispecie è regolata dalla legge fallimentare, ratione temporis applicabile. I principi affermati conservano rilievo nel vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che disciplina agli artt. 255 e seguenti le azioni di responsabilità esercitate dal curatore e all’art. 166 la revocatoria fallimentare.
Contenuto a finalità informativa, non costituisce parere legale. Ogni caso va valutato singolarmente.