Segnalazione in centrale rischi

Segnalazione in Centrale dei Rischi: come verificare se chi ti ha segnalato ha davvero le prove

La segnalazione in Centrale dei Rischi è un dato. Non è una prova.

È una distinzione che sembra sottile e invece decide l'esito di gran parte delle contestazioni. Chi ti ha segnalato ha comunicato a Banca d'Italia un importo, una classificazione e una data. Quel dato produce effetti immediati e pesanti — accesso al credito precluso, affidamenti revocati, garanzie escusse — ma resta un'affermazione unilaterale. Dietro deve esserci documentazione che la giustifichi.

Il debitore ha il diritto di chiedere quella documentazione. E ha il diritto di chiedere, separatamente, l'esatto contenuto di ciò che è stato comunicato.

Sono due richieste distinte, con due fondamenti normativi diversi e due termini di risposta diversi. Vanno fatte insieme, perché il valore sta nel confronto tra le due risposte.

Prima richiesta: la documentazione del rapporto (art. 119, comma 4, TUB)

L'articolo 119, comma 4, del Testo Unico Bancario riconosce al cliente — e a chi gli succede a qualunque titolo, compresi eredi e garanti — il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

È un diritto sostanziale, non subordinato a una lite in corso, e non condizionato alla motivazione della richiesta. L'intermediario deve provvedere entro novanta giorni e può chiedere soltanto il rimborso delle spese di produzione: non è previsto un corrispettivo per il servizio.

Cosa chiedere, in concreto:

  • il contratto e tutti i documenti di apertura del rapporto, comprese le condizioni economiche e le successive modifiche unilaterali comunicate;
  • gli estratti conto scalari e le contabili;
  • il piano di ammortamento originario e le eventuali rimodulazioni;
  • la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di revoca degli affidamenti, con la relativa prova di invio e di ricezione;
  • l'informativa preventiva alla prima segnalazione a sofferenza, con prova di invio;
  • l'estratto conto di chiusura e il conteggio estintivo aggiornato.

L'ultima voce dell'elenco è quella che più spesso resta senza risposta.

Seconda richiesta: i dati comunicati alla Centrale dei Rischi (art. 15 GDPR)

L'articolo 15 del Regolamento UE 2016/679 attribuisce all'interessato il diritto di accedere ai propri dati personali e di conoscere, tra l'altro, le finalità del trattamento, i destinatari cui i dati sono stati comunicati e il periodo di conservazione previsto.

Il termine ordinario è di trenta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta in casi di particolare complessità, con obbligo di informare l'interessato della proroga e delle relative ragioni. La prima copia è gratuita.

Applicato alla Centrale dei Rischi, il diritto di accesso serve a farsi dire con esattezza:

  • la data di prima segnalazione a sofferenza;
  • la classe di censimento utilizzata e le eventuali variazioni nel tempo;
  • gli importi segnalati per ciascuna rilevazione mensile, con la distinzione tra accordato e utilizzato;
  • l'eventuale segnalazione di garanti e coobbligati;
  • le rettifiche trasmesse successivamente alla prima segnalazione.

Va tenuto presente che questa richiesta va rivolta all'intermediario segnalante. È anche possibile chiedere direttamente a Banca d'Italia l'accesso alla propria posizione in Centrale dei Rischi, ma quell'accesso restituisce ciò che è stato caricato, non ciò che lo giustifica: serve a fotografare il dato, non a verificarlo.

Perché le due risposte vanno incrociate

La contestazione non nasce da una delle due risposte presa da sola. Nasce dal loro confronto.

Ecco cosa cercare quando arrivano entrambe.

L'importo segnalato non trova riscontro nei documenti. Il dato comunicato alla Centrale dei Rischi deve corrispondere a un'esposizione documentata. Se l'importo include voci che gli estratti conto non giustificano — interessi calcolati su basi non contrattuali, commissioni non pattuite, capitalizzazioni illegittime — la segnalazione riflette un debito che in quella misura non esiste.

La data di prima segnalazione a sofferenza non corrisponde a nulla. La classificazione a sofferenza deve poggiare su una valutazione documentabile e su un momento identificabile. Se nel fascicolo non c'è nulla che spieghi perché proprio quella data, il dato è privo di supporto.

Il preavviso non c'è. L'informativa preventiva alla prima segnalazione a sofferenza è un obbligo, non una cortesia. La sua assenza — o l'impossibilità per l'intermediario di provarne l'invio — è una delle contestazioni più ricorrenti e più difficili da sanare a posteriori.

La segnalazione a sofferenza segue un mero ritardo. La sofferenza presuppone lo stato di insolvenza del debitore, anche non accertato giudizialmente, o situazioni sostanzialmente equiparabili, valutato sulla base della complessiva situazione finanziaria. Non è la conseguenza automatica di alcune rate impagate. Se dai documenti emerge che alla segnalazione è seguito un semplice inadempimento, senza alcuna valutazione della situazione complessiva, manca il presupposto.

L'intermediario non risponde. Il silenzio protratto oltre i termini è a sua volta un elemento: se la documentazione non viene prodotta, resta indimostrato il fondamento del dato segnalato.

Se il credito è stato ceduto: cambia chi segnala

Questo è il punto che merita più attenzione, ed è anche quello più trascurato.

Quando un credito viene ceduto — tipicamente nell'ambito di una cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale secondo il meccanismo dell'art. 58 TUB — cambia il soggetto che segnala. La banca cedente esce, entra il nuovo titolare, che segnala tramite il servicer incaricato della riscossione.

E qui va detto con chiarezza: il nuovo titolare non eredita la segnalazione già esistente. Deve rifarla lui.

La classificazione a sofferenza non è un'etichetta che si trasferisce insieme al portafoglio. È il risultato di una valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore, che l'intermediario segnalante compie in proprio, sotto la propria responsabilità, sulla base della documentazione di cui dispone.

Il cessionario che acquista un portafoglio e prosegue la segnalazione ricopiando semplicemente il dato ricevuto insieme al file non ha compiuto alcuna valutazione. Sta segnalando senza presupposto. E dovrà dimostrare il contrario nel momento in cui gli si chiede conto — dovrà cioè spiegare quali documenti ha esaminato e in base a quali elementi ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza.

Nella pratica, l'esperienza dice che questa verifica autonoma spesso non c'è. I portafogli vengono acquistati in blocco, talvolta con documentazione incompleta, e la posizione viene gestita sulla base dei dati ricevuti dal cedente. È esattamente per questo che al cessionario va chiesta, oltre alle due richieste ordinarie, una terza cosa: la prova della titolarità del credito.

Non basta il rinvio all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'avviso dà notizia che una cessione in blocco è avvenuta e ne descrive i criteri, ma non identifica il singolo credito. Serve il contratto di cessione e l'allegato che contiene quello specifico rapporto, in modo che sia identificabile.

Chi pretende di segnalarti deve poter dimostrare, prima di ogni altra cosa, che il credito è suo.

Dove trovare la PEC a cui inviare la richiesta

È il passaggio pratico che blocca più persone di quanto si immagini.

Per banche, finanziarie e società di recupero: il registro pubblico INI-PEC (ini-pec.it), gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La ricerca si fa per denominazione o per partita IVA, è gratuita e non richiede registrazione. È la fonte da preferire perché l'indirizzo è quello ufficialmente dichiarato al Registro delle Imprese.

Se il credito è stato ceduto, servono due indirizzi. Quello della società veicolo, che è il titolare formale del credito, e quello del servicer, che è chi gestisce materialmente il rapporto. La società veicolo è spesso una struttura priva di personale operativo, domiciliata presso uno studio professionale, e la corrispondenza può restare senza riscontro. Inviare a entrambi evita di perdere tempo.

Il nome del servicer si trova nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale — che di norma indica espressamente a chi il debitore deve rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti — oppure nella prima comunicazione ricevuta dopo la cessione.

Per verificare che chi segnala sia autorizzato a farlo: gli albi ed elenchi di vigilanza sono consultabili sul sito di Banca d'Italia. La partecipazione alla Centrale dei Rischi è riservata agli intermediari sottoposti a vigilanza: un soggetto che non vi appartiene non può segnalare.

Un'avvertenza pratica: per scrivere a una PEC serve una PEC. Una email ordinaria inviata a un indirizzo certificato può non essere consegnata affatto. Chi non dispone di una casella certificata — il costo annuale è di pochi euro — può utilizzare la raccomandata con avviso di ricevimento, che conserva analogo valore probatorio ai fini della decorrenza dei termini.

Il testo della richiesta

Da inviare via PEC, conservando ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.

Oggetto: richiesta ex art. 119, comma 4, TUB e istanza di accesso ex art. 15 Reg. UE 2016/679 — rapporto n. [•]
Il sottoscritto [nome, cognome, codice fiscale], in relazione al rapporto in oggetto,
1) chiede, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 385/1993, copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, e in particolare: contratto e documentazione di apertura del rapporto con le condizioni economiche applicate e le successive modifiche unilaterali comunicate; estratti conto scalari e contabili; piano di ammortamento originario ed eventuali rimodulazioni; comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di revoca degli affidamenti, con prova di invio e ricezione; informativa preventiva alla prima segnalazione a sofferenza, con prova di invio; estratto conto di chiusura e conteggio estintivo aggiornato;
2) chiede, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 2016/679, l'estrazione completa dei dati comunicati alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, con indicazione della data di prima segnalazione a sofferenza, della classe di censimento e delle sue variazioni, degli importi segnalati per ciascuna rilevazione mensile con distinzione tra accordato e utilizzato, delle eventuali segnalazioni a carico di garanti e coobbligati e delle rettifiche successivamente trasmesse;
3) [se il credito è stato ceduto] chiede prova della titolarità del credito mediante copia del contratto di cessione e dell'allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti, non essendo sufficiente il richiamo all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; nonché indicazione degli elementi in base ai quali codesto intermediario ha autonomamente valutato la sussistenza dello stato di insolvenza ai fini della classificazione a sofferenza.
Si richiama il termine di novanta giorni per la richiesta sub 1) e di trenta giorni per l'istanza sub 2), con riserva di ogni azione in caso di mancato riscontro.
Luogo, data — Firma

Se emergono anomalie: a chi si chiede la rettifica

È il punto su cui si concentra l'equivoco più diffuso. La rettifica non si chiede a Banca d'Italia.

Banca d'Italia gestisce l'archivio della Centrale dei Rischi, ma non è responsabile del contenuto delle singole segnalazioni. Ogni intermediario risponde dei dati che trasmette ed è l'unico soggetto che può correggerli. Una richiesta indirizzata a Banca d'Italia perché modifichi la posizione non produce l'effetto desiderato.

L'istanza va quindi rivolta all'intermediario segnalante — che, se il credito è stato ceduto, è il nuovo titolare, non la banca originaria.

Il fondamento è l'articolo 16 del Regolamento UE 2016/679, che riconosce all'interessato il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e l'integrazione di quelli incompleti. Vale il termine ordinario di trenta giorni. Nei casi in cui la segnalazione risulti priva di fondamento, la richiesta è di cancellazione ai sensi dell'articolo 17.

L'istanza va motivata e documentata: non "la segnalazione è errata", ma l'indicazione puntuale dell'anomalia — l'importo che non riconcilia con gli estratti conto prodotti, la data di prima segnalazione a sofferenza priva di supporto documentale, l'assenza del preavviso, la classificazione a sofferenza operata dal cessionario senza alcuna valutazione autonoma.

Un effetto che conviene conoscere. La rettifica non opera solo per il futuro: l'intermediario trasmette la correzione e l'archivio storico viene aggiornato. Inoltre gli intermediari che avevano consultato il dato errato vengono informati della rettifica. È un aspetto rilevante, perché il pregiudizio di una segnalazione illegittima nasce proprio dalla sua circolazione presso gli altri operatori.

Nel frattempo. Finché è in corso la verifica sull'esattezza del dato, l'articolo 18 del Regolamento consente di chiedere la limitazione del trattamento. È uno strumento da valutare caso per caso, ma esiste e va tenuto presente.

Una precisazione necessaria. Né la contestazione stragiudiziale né la pendenza di un giudizio sospendono automaticamente la segnalazione. Finché non interviene la rettifica dell'intermediario o un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il dato resta visibile.

Se l'intermediario rifiuta o non risponde, le strade sono più d'una e possono essere percorse anche in parallelo:

  • esposto a Banca d'Italia, che nell'esercizio della vigilanza può sollecitare l'intermediario a verificare la posizione, pur non decidendo la singola controversia;
  • reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, con possibilità per l'Autorità di ordinare al titolare la rettifica o la cancellazione;
  • ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, previo reclamo all'intermediario, nei limiti della sua competenza;
  • ricorso all'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza quando il pregiudizio derivante dalla permanenza della segnalazione è imminente e non altrimenti evitabile.

Un ultimo controllo, spesso trascurato. Ottenuta la rettifica, verificarla. L'accesso alla propria posizione presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia è gratuito e può essere richiesto direttamente: serve a constatare che la correzione sia stata effettivamente trasmessa e recepita, e non soltanto promessa.

Se non rispondono nei termini

Il mancato riscontro non è un vicolo cieco. Al contrario, apre strade proprie.

Sul versante della documentazione bancaria, l'inerzia dell'intermediario può essere fatta valere in sede giudiziale, anche attraverso l'ordine di esibizione, e il silenzio pesa sulla prova del credito: se chi pretende non produce ciò che dovrebbe avere, la sua pretesa resta sfornita di supporto.

Sul versante dei dati, il mancato riscontro all'istanza di accesso consente il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oltre al ricorso all'autorità giudiziaria.

È possibile inoltre il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, previo reclamo all'intermediario, per le controversie che rientrano nei suoi limiti di competenza.

Quando dalla verifica emerge che la segnalazione è priva di fondamento, il rimedio non si esaurisce nella rettifica o cancellazione del dato: la segnalazione illegittima è fonte di responsabilità per i danni che ne siano derivati, patrimoniali e non patrimoniali.

In sintesi

Chi ti ha segnalato deve poter dimostrare tre cose: che il credito è suo, che l'importo è quello, e che la classificazione poggia su una valutazione effettiva della tua situazione.

Le due richieste servono a costringerlo a metterle per iscritto. Da lì in avanti, o i conti tornano, o la segnalazione è contestabile.

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Il contenuto di questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto. Ogni posizione presenta specificità che incidono sulla strategia da adottare

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