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Circolare 5/E del 16 luglio 2026: la falcidia dell'IVA nella composizione negoziata e i paletti dell'Agenzia delle Entrate

1. Il primo documento di prassi organico sul Codice della crisi

Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Parte I di un progetto interpretativo articolato in quattro sezioni, dedicato al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. È il primo intervento di prassi che affronta in modo sistematico il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, e già questo basterebbe a giustificarne l'attenzione.

Vale però sottolineare un dato di metodo, perché non è consueto: la circolare è stata sottoposta a consultazione pubblica dal 15 aprile al 20 maggio 2026, e la versione definitiva dichiara di tenere conto dei contributi pervenuti. L'Agenzia ha inoltre recepito gli orientamenti espressi dal Ministero della Giustizia in sede di aggiornamento del decreto dirigenziale 28 settembre 2021, attuato con il decreto ministeriale 23 aprile 2026.

La Parte I riguarda gli istituti di maggiore discontinuità rispetto alla legge fallimentare: la composizione negoziata della crisi (Titolo II, Capo I), il concordato semplificato (art. 25-sexies), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) e la disciplina dei gruppi di imprese (Titolo VI). Le Parti II, III e IV, annunciate per i mesi successivi, riguarderanno rispettivamente il sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali.

Il baricentro pratico del documento, tuttavia, è uno solo: l'accordo transattivo con le agenzie fiscali nella composizione negoziata.

2. L'accordo transattivo dell'art. 23, comma 2-bis, CCII

L'istituto è stato introdotto dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024, e si applica alle composizioni negoziate avviate con istanza presentata successivamente a tale data.

La norma consente all'imprenditore, nel corso delle trattative, di formulare alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di accordo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori.

Prima del Correttivo-ter la composizione negoziata era, sotto questo profilo, uno strumento monco. Il debitore poteva accedere alle misure premiali dell'art. 25-bis, che incidono su sanzioni e interessi e ampliano l'accesso alla rateazione, ma non poteva in alcun modo ridurre il tributo. Chi aveva un'esposizione erariale rilevante era di fatto costretto a transitare verso un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo per poter utilizzare gli artt. 63 e 88 CCII, con tutto ciò che ne consegue in termini di tempi, costi e visibilità esterna della crisi.

Il comma 2-bis chiude questa lacuna. La circolare 5/E ne definisce il perimetro operativo.

3. Il perimetro oggettivo: cosa entra e cosa resta fuori

Il primo chiarimento riguarda l'ambito. Restano estranei all'accordo transattivo:

I tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, per i quali l'indisponibilità discende direttamente dal diritto sovranazionale.

I contributi previdenziali e assicurativi. Si tratta di un'asimmetria significativa e, va detto, poco coerente sul piano sistematico: i crediti di INPS e INAIL possono essere oggetto di trattamento negli accordi di ristrutturazione ex art. 63 CCII, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis e nel concordato preventivo ex art. 88, ma non nella composizione negoziata. Un'impresa con forte esposizione contributiva trova quindi nel comma 2-bis uno strumento parziale, che non risolve il problema.

I tributi regionali e locali. IMU e TARI, per limitarsi ai più frequenti, non rientrano nel perimetro dell'istituto, che riguarda i soli tributi di competenza delle agenzie fiscali. È il profilo più spesso trascurato nella pianificazione, e quello che più facilmente fa saltare i conti di un piano costruito a tavolino.

4. La falcidia dell'IVA

Il passaggio di maggiore rilievo è l'apertura sull'IVA.

La circolare conferma che il credito IVA può essere oggetto di stralcio nell'accordo transattivo, non costituendo risorsa propria dell'Unione europea. L'Agenzia richiama a sostegno la sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti, che aveva ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la falcidia dell'IVA nel concordato preventivo, a condizione che risulti attestato il migliore soddisfacimento del credito erariale rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il rilievo non è meramente ricognitivo. Il testo dell'art. 23, comma 2-bis, non contiene alcuna esclusione espressa dell'IVA, ma la memoria del regime previgente all'art. 182-ter legge fallimentare, che imponeva l'integrale pagamento dell'imposta, ha continuato per anni a operare come vincolo di fatto nella prassi negoziale. La presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria, che è la controparte dell'accordo, ha qui un valore che nessun contributo dottrinale poteva avere.

Resta fermo che la falcidia non è un esito automatico. È una proposta, che l'Agenzia valuta caso per caso e che deve superare il confronto con lo scenario liquidatorio.

5. Falcidia e dilazione non sono alternative

Il dato letterale del comma 2-bis, che parla di pagamento "parziale o dilazionato", si prestava a una lettura disgiuntiva: o si riduce, o si rateizza.

La circolare scioglie il dubbio in senso cumulativo. Le due misure possono convivere nella medesima proposta: è ammesso lo stralcio parziale del debito con contestuale rateizzazione della quota residua.

È il chiarimento con la maggiore ricaduta pratica dell'intero documento. Nella quasi totalità dei casi concreti la sostenibilità del piano dipende proprio dalla combinazione dei due effetti, perché la sola riduzione lascia spesso un residuo non pagabile in unica soluzione e la sola dilazione non incide sulla dimensione complessiva dell'esposizione.

La circolare precisa inoltre che l'esistenza di piani di rateazione già in corso non preclude l'accordo. La proposta può conservarne l'ammortamento oppure sostituirlo con nuove modalità; fino all'efficacia dell'accordo le rate restano dovute, dopo di che, salvo diversa pattuizione, la precedente dilazione cessa.

6. Il limite temporale: solo i debiti sorti fino alla proposta

L'art. 23 non fissa un termine di riferimento per l'individuazione dei debiti transigibili. L'Agenzia colma il silenzio in via analogica, estendendo alla composizione negoziata il criterio dell'art. 63, comma 1, CCII, dettato per la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione: la proposta può avere a oggetto soltanto i debiti sorti fino alla data della sua presentazione.

La conseguenza operativa è immediata e va detta ai clienti in termini espliciti: ogni mese di attesa amplia la quota di debito che resterà fuori dall'accordo. Il tempo, in questo istituto, non è neutro.

7. Le due attestazioni e la tesi dello sdoppiamento

Alla proposta devono essere allegate due relazioni. La prima, redatta da un professionista indipendente, attesta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico. La seconda ha a oggetto la completezza e la veridicità dei dati aziendali.

Su questo punto la circolare assume una posizione netta: le due relazioni non possono essere redatte dal medesimo soggetto, in nome dei principi di imparzialità e indipendenza. Il revisore legale della società, ancorché iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, non può attestare anche la convenienza, difettando del requisito di indipendenza. E anche laddove la società non abbia un revisore, l'Agenzia ritiene che il professionista incaricato dell'attestazione di convenienza non possa esprimersi sulla veridicità dei dati, con conseguente necessità di un secondo incarico.

L'impatto sulle imprese di dimensioni contenute è evidente: due incarichi significano due compensi e due tempi di istruttoria, in una fase in cui liquidità e tempo sono precisamente le risorse che mancano.

Va chiarito il perimetro di questa regola, perché la circolare non la generalizza. Essa riguarda l'accordo transattivo dell'art. 23, comma 2-bis. Negli altri strumenti di regolazione della crisi la relazione del professionista indipendente, purché ne ricorrano i requisiti soggettivi, sembra poter coprire tanto la veridicità dei dati quanto il trattamento non deteriore dei crediti tributari e contributivi, senza obbligo di sdoppiamento.

8. La posizione difforme del Tribunale di Milano

La lettura dell'Agenzia non è pacifica in giurisprudenza.

Con decreto 21 maggio 2026 il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'impresa (giudice Laura De Simone), ha ritenuto che l'art. 23 CCII non precluda che le due attestazioni siano rilasciate dal medesimo professionista, purché ne sussistano i requisiti di indipendenza.

Lo stesso decreto delimita il sindacato del tribunale in sede di autorizzazione all'esecuzione dell'accordo: il controllo attiene alla regolarità del procedimento e della documentazione, e non si estende alla convenienza economica dell'intesa. Ciò non lo riduce però a una verifica di mera presenza degli allegati. Il giudice deve vagliare il contenuto effettivo dell'attestazione, che non può risolversi in enunciazioni meramente assertive e deve risultare logicamente argomentata, coerente con il piano e con il percorso negoziale, e idonea a rendere verificabile il processo valutativo seguito dal professionista.

La cronologia merita attenzione. Il decreto è del 21 maggio 2026, la consultazione pubblica si è chiusa il 20 maggio, la circolare definitiva è stata pubblicata il 16 luglio. L'Agenzia ha dunque licenziato il testo finale confermando la tesi dello sdoppiamento in presenza di un orientamento giurisdizionale di segno contrario già noto.

Sul piano pratico il professionista deve fare i conti con entrambe le posizioni. L'accordo si conclude con l'Agenzia, che applicherà la propria circolare in sede di valutazione della proposta; l'autorizzazione la rilascia il tribunale, che alla circolare non è vincolato. Ridurre l'istruttoria a un solo attestatore, confidando nell'orientamento milanese, significa esporsi al rifiuto della controparte prima ancora di arrivare davanti al giudice.

9. Il ruolo degli uffici, il ruolo dell'esperto

Due ulteriori indicazioni completano il quadro.

Gli uffici, una volta appresa la pendenza della composizione negoziata, devono procedere con tempestività alla ricognizione del debito tributario complessivo e collaborare lealmente con imprenditore ed esperto. Questa collaborazione, però, non si traduce in disponibilità anticipata del credito: nessun impegno su stralcio o dilazione può essere assunto prima della presentazione di una formale istanza ex art. 23, comma 2-bis. Le aperture informali raccolte in sede di incontro, in altri termini, non valgono nulla.

L'esperto, dal canto suo, resta estraneo alla figura dell'attestatore e non rilascia attestazioni di fattibilità del piano. Il suo compito è di facilitazione delle trattative.

Va infine ricordato che le misure protettive non impediscono all'Amministrazione finanziaria di proseguire l'attività di controllo, accertamento e riscossione nella fase antecedente all'esecuzione forzata.

10. Considerazioni operative

La circolare 5/E restituisce un istituto più utilizzabile di quanto la lettera della norma lasciasse intendere, ma non semplificato. L'accordo transattivo endo-negoziale richiede un piano solido, dati aziendali difendibili, una quantificazione rigorosa del confronto con lo scenario liquidatorio e una gestione anticipata degli incarichi professionali.

Tre indicazioni concentrano il senso pratico del documento.

La proposta va formulata il prima possibile, sia perché il perimetro dei debiti transigibili si cristallizza alla data di presentazione, sia perché le agenzie fiscali hanno bisogno di tempi fisiologici per pronunciarsi e le trattative hanno una durata definita.

Gli incarichi vanno pianificati all'avvio del percorso, non quando la proposta è già scritta: individuare due professionisti distinti a valle significa fermare l'istruttoria in un momento in cui non si può permettere.

L'esposizione contributiva e quella verso gli enti locali vanno quantificate a parte fin dal primo momento, perché non entrano nell'accordo e vanno gestite con strumenti diversi. Un piano che le tratti implicitamente come assorbite non regge il confronto con l'alternativa liquidatoria.

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