Abusiva concessione del credito: quando la banca non riprende le somme erogate

Dall'ordinanza 13 luglio 2026, R.G. n. 6748/2023 alla linea Cass. n. 16706/2020, n. 4376/2024, n. 15866/2024, n. 3174/2026 e n. 7134/2026, con il distinguo di Cass. n. 19276/2026.

Quando una banca continua a finanziare un'impresa che è già insolvente, il problema non è solo il risarcimento del danno. In una linea giurisprudenziale ormai consolidata, la conseguenza è più radicale: il contratto è nullo e le somme erogate non sono ripetibili. La banca, in altre parole, perde il credito.

Su questo terreno si inserisce l'ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione del 13 luglio 2026 (R.G. n. 6748/2023, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo), che chiude un passaggio processuale rimasto a lungo incerto: chi accerta l'abuso, e con quali poteri, quando la questione si pone in sede di verifica dello stato passivo.

Il caso

Il curatore di un fallimento si trova davanti alla domanda di ammissione al passivo di una società cessionaria di un credito bancario, per oltre 4,3 milioni di euro, con richiesta di collocazione pignoratizia.

La curatela eccepisce che quel credito nasce da un'abusiva concessione di credito. Gli elementi sono documentali: dalla Centrale dei Rischi risultano sconfinamenti in fido accordato e revoche di affidamento fin dal gennaio 2008, oltre alla revoca di un'apertura di credito da 2,5 milioni per sconfinamento protratto oltre 180 giorni. La società, secondo la curatela, era insolvente almeno dal 2009 e avrebbe dovuto cessare l'attività.

Il Tribunale di Vicenza ammette il credito in chirografo, ma respinge l'eccezione della curatela, sulla base di tre argomenti: le condotte illecite prospettate non possono essere accertate nemmeno in via incidentale perché riguardano soggetti non presenti in giudizio, e cioè la banca che ha poi ceduto il credito, manca un titolo che accerti in via definitiva la condotta illecita, gli elementi offerti dalla curatela hanno valore meramente indiziario.

La Cassazione cassa il decreto con rinvio.

Cos'è l'abusiva concessione del credito

La definizione oggi corrente è quella di Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610: l'erogazione di credito è abusiva quando è effettuata, con dolo o colpa, a un'impresa che si trovi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria conclamata e priva di concrete prospettive di superamento della crisi. Il finanziatore viene meno ai propri doveri di prudente gestione e risponde del danno che ne consegue, se l'aggravamento del dissesto è favorito dalla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Il meccanismo dannoso è duplice. C'è un danno diretto al patrimonio della società finanziata, che si carica di ulteriore esposizione, e un danno indiretto alla massa dei creditori, pregiudicati dalla diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. L'impresa che avrebbe dovuto fermarsi resta artificialmente sul mercato, continua ad acquistare da fornitori che la ritengono solvibile e, quando il dissesto emerge, il passivo è molto più ampio di quello che sarebbe stato.

Sul piano della legittimazione, la stessa ordinanza n. 18610/2021, confermata da Cass. n. 24725 del 14 settembre 2021, riconosce al curatore la legittimazione ad agire contro la banca sia per il danno diretto alla fallita sia per quello indiretto alla massa, qualificando l'azione come azione di massa. È il superamento dell'orientamento restrittivo delle Sezioni Unite nn. 7029, 7030 e 7031 del 2006, poi seguito da Cass. n. 11798/2017, che riservava l'azione al singolo creditore danneggiato.

Dal risarcimento alla perdita del credito

La svolta sta nel passaggio dal piano risarcitorio a quello della nullità e della irripetibilità.

Cass. n. 16706/2020 è il precedente capostipite: l'erogazione a favore di un'impresa già in stato di decozione, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento incrementando l'esposizione debitoria, è contraria al buon costume e come tale irripetibile ex art. 2035 c.c., trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. È qui che il "buon costume" viene letto in senso estensivo, come insieme dei principi etici che regolano il mercato, e non come nozione di morale sessuale.

Cass. n. 4376/2024, nata proprio da un giudizio di opposizione allo stato passivo, e Cass. n. 15866/2024 confermano l'impostazione, richiedendo, in assenza di reato, l'intento funzionale predatorio del finanziatore.

Cass. n. 3174/2026 qualifica la concessione di credito a impresa già insolvente e priva di ragionevoli prospettive di risanamento, consapevolmente preordinata a ritardare l'emersione della crisi e ad aumentare l'esposizione in danno della massa, come reato-contratto nullo ex art. 1418 c.c., con erogazione contraria al buon costume.

Cass. n. 7134 del 25 marzo 2026 è oggi la pronuncia più radicale. La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo per due finanziamenti chirografari assistiti da garanzia pubblica ex L. n. 40/2020, erogati nel 2020. Il curatore ne aveva chiesto l'esclusione rilevando che il nuovo finanziamento era servito a ripianare integralmente un precedente credito chirografario della stessa banca derivante da scoperto di conto corrente, ritardando l'emersione dell'insolvenza e incrementando l'esposizione. La Corte dichiara il finanziamento nullo non solo per contrarietà a norma imperativa di carattere penale ex art. 1418 c.c., ma al contempo per contrarietà al buon costume, con conseguente irripetibilità del capitale ex art. 2035 c.c. Le norme penali la cui violazione determina la nullità sono individuate nelle disposizioni che puniscono i reati di bancarotta.

Gli indici sintomatici che emergono da questa linea sono ricorrenti: assenza di una effettiva istruttoria sul merito creditizio, impiego del nuovo credito per ripianare esposizioni pregresse verso la stessa banca, inosservanza dei requisiti di accesso alla garanzia pubblica, consapevolezza dello stato di insolvenza.

Il punto nuovo: chi accerta l'abuso, e come

L'ordinanza del 13 luglio 2026 interviene su un profilo diverso e, sul piano pratico, decisivo.

La Corte afferma che l'accertamento in via incidentale della illiceità, anche penale, della condotta dei funzionari della banca che ha erogato i finanziamenti non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più in generale, con il giudizio di verificazione dei crediti (artt. 93 e ss. l.fall.).

Il giudice delegato, al pari del tribunale fallimentare, ha tutti i poteri, prima istruttori e poi cognitori, per stabilire se l'erogazione dei finanziamenti costituisca un fatto illecito penale, con conseguente nullità dei contratti che ne siano stati espressione per violazione di norma imperativa, e se dunque la banca, o il cessionario del credito, abbia diritto alla restituzione delle somme erogate, oppure se quell'erogazione integri una prestazione eseguita in offesa al buon costume ai fini dell'art. 2035 c.c.

Tre corollari, tutti operativi.

Il primo: non serve chiamare in causa la banca. L'accertamento incidentale di una condotta abusiva della banca erogatrice non richiede la sua partecipazione al giudizio di opposizione.

Il secondo: bastano gli indizi, purché gravi, precisi e concordanti secondo le regole generali. Una condotta illecita, anche di rilievo penale, può sempre essere accertata incidentalmente dal giudice civile anche in via indiziaria. Non serve un titolo che accerti in via definitiva la condotta.

Il terzo: non pronunciarsi è omessa pronuncia. Il tribunale che ritenga di non potersi pronunciare sull'eccezione viola l'art. 112 c.p.c., perché il giudice, anche fallimentare, ha il dovere di decidere non solo sulla domanda di ammissione ma su tutte le eccezioni sollevate dalle parti, curatore compreso. Il dovere è stabilito, per il giudice delegato, dall'art. 95, comma 1, secondo periodo, e comma 3, primo periodo, l.fall., e per il tribunale dall'art. 99, comma 2, n. 4, e comma 7, l.fall.

La posizione del cessionario

Il profilo merita attenzione perché è quello che si incontra più spesso nella prassi, dove i crediti deteriorati circolano.

La Corte è netta: il cessionario acquista il credito come tale, con tutti gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo. La cessione non purga l'abuso a monte. Se il contratto da cui il credito nasce è nullo, o se l'erogazione è irripetibile ex art. 2035 c.c., la posizione del cessionario non è migliore di quella del cedente, e il fatto che la banca originaria non sia parte del giudizio non impedisce l'accertamento.

Il contro-orientamento

Il quadro non è univoco e va rappresentato.

Con Cass. n. 19276/2026 la Corte ha escluso che la sola violazione delle regole di sana e prudente gestione determini la nullità del finanziamento: la conseguenza resta sul piano risarcitorio. La nullità si produce quando la condotta integra un reato-contratto, e in quel caso, coerentemente con l'ordinanza di luglio 2026, il giudice di merito deve accertare incidentalmente, in sede di ammissione al passivo, il fatto delittuoso al quale il funzionario bancario abbia concorso come extraneus.

Il punto di equilibrio, allo stato, è questo: chi eccepisce l'abusiva concessione in sede concorsuale non può limitarsi a dedurre la violazione dell'art. 5 TUB, ma deve costruire la prospettazione sul terreno dell'illecito penale, tipicamente le fattispecie di bancarotta, allegando indici concreti e documentali.

La giurisprudenza di merito

La linea di legittimità è stata anticipata e viene oggi applicata dai giudici di merito, quasi sempre in sede di verifica del passivo e spesso su finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.

Il Tribunale di Napoli, richiamando espressamente Cass. n. 7134/2026, ha negato l'ammissione al passivo di un mutuo chirografario garantito dal Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale, affermando che finanziare un'impresa in stato di decozione irreversibile per scopi egoistici, e cioè per ottenere comunque la restituzione delle somme grazie alle garanzie pubbliche, offende il buon costume e determina l'irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c.

In un'altra decisione di merito, relativa a un finanziamento ex d.l. n. 41/2021, il tribunale ha confermato l'esclusione del credito dallo stato passivo dichiarando la nullità del contratto per violazione di norma imperativa e applicando l'art. 2035 c.c., sul rilievo che l'abusiva concessione aveva consentito l'aggravamento del dissesto integrando la bancarotta semplice ex art. 323, comma 1, lett. d), CCII, per la quale la banca risponde a titolo di concorso.

Il Tribunale di Asti, con le decisioni dell'8 gennaio 2024 e n. 105/2024, aveva già dichiarato nulli finanziamenti concessi in situazione di dissesto, per violazione del principio di sana e prudente gestione ex art. 5 TUB e, in aggiunta, ex art. 1418 c.c. per avere il finanziamento procrastinato la dichiarazione di fallimento, con doppio sbarramento alla pretesa della banca: nullità e, in ogni caso, irripetibilità ex art. 2035 c.c.

Cosa cambia in concreto

Per la curatela, l'eccezione di abusiva concessione del credito diventa uno strumento pienamente utilizzabile già in sede di verifica del passivo, senza dover instaurare un separato giudizio risarcitorio contro la banca e senza dover attendere un accertamento definitivo altrove. La prova può essere costruita per indizi, e la Centrale dei Rischi è spesso la fonte documentale decisiva, perché fotografa sconfinamenti, revoche di affidamento e continuità dell'esposizione con date certe.

Per l'impresa e per i suoi consulenti, la lettura è speculare. La documentazione dell'andamento dei rapporti bancari negli anni che precedono la crisi non serve solo a difendersi dalle pretese della banca: serve a ricostruire se e quando l'istituto abbia continuato a erogare pur avendo a disposizione, nei propri sistemi informativi, tutti gli elementi per sapere che l'impresa non era più in grado di rientrare.

Resta il monito che viene dal contro-orientamento. La formula secca "la banca perde il credito" è vera nella linea che va da Cass. n. 16706/2020 a Cass. n. 7134/2026, ma presuppone una prospettazione costruita su una condotta qualificabile come illecito penale e sorretta da indici concreti. Dove l'eccezione si limita a lamentare una istruttoria del merito creditizio superficiale, la risposta che il sistema offre torna a essere il risarcimento del danno.

Il presente contributo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le pronunce richiamate sono commentate nei limiti della loro portata generale e non esauriscono il quadro giurisprudenziale, che sul punto non è univoco. Ogni fattispecie concreta presenta elementi propri, di fatto e di diritto, che possono condurre a esiti diversi da quelli qui descritti. Per la valutazione di una situazione specifica è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.

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