Sospensione legale della riscossione: come si blocca una cartella senza andare dal giudice, e perché i sessanta giorni non vanno consumati aspettando
Chi riceve una cartella che ritiene non dovuta dispone di uno strumento poco conosciuto e potenzialmente decisivo, introdotto dall'art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta della sospensione legale della riscossione, che opera su semplice dichiarazione del contribuente, senza alcun provvedimento del giudice, e che produce due effetti: il blocco immediato delle iniziative di riscossione e, in caso di silenzio dell'ente creditore, l'annullamento di diritto della partita.
Prima di descrivere il funzionamento, va detto ciò che nella divulgazione corrente viene quasi sempre omesso, e che è il motivo per cui molte dichiarazioni non producono alcun effetto: la sospensione non si ottiene affermando genericamente di non dover nulla.
Il termine e la sua insidia
La dichiarazione va presentata all'agente della riscossione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile oppure di un atto della procedura cautelare o esecutiva.
Quel termine coincide, per le cartelle di natura tributaria, con quello previsto per proporre ricorso davanti alla corte di giustizia tributaria. La presentazione della dichiarazione non lo sospende e non lo interrompe, poiché si tratta di un rimedio amministrativo che si svolge interamente fuori dal processo. Il contribuente che presenta l'istanza e si limita ad attendere la risposta, dunque, vede il termine per impugnare consumarsi mentre aspetta, e se la risposta arriva ed è di conferma della pretesa si ritrova con la cartella intatta e con la via giudiziale ormai preclusa.
La conseguenza operativa è che le due strade vanno valutate contestualmente e non in sequenza. La dichiarazione di sospensione ha senso quando la causa di non esigibilità è documentale ed evidente, mentre nei casi controversi la scelta di affidarsi soltanto a essa espone a un rischio sproporzionato rispetto al vantaggio.
Va aggiunto che i termini, il rimedio e il giudice competente cambiano secondo la natura del credito iscritto a ruolo e secondo il vizio che si intende far valere, poiché la prescrizione maturata prima della notifica della cartella e quella maturata successivamente seguono percorsi distinti. Chi riceve una cartella che contiene voci di natura eterogenea, ipotesi tutt'altro che rara, deve quindi verificare quale termine si applichi a ciascuna di esse. Il quadro completo del riparto è ricostruito nello schema operativo su a chi fare ricorso e quando per le cartelle prescritte, al quale si rinvia.
I casi in cui la sospensione può essere chiesta
La legge non rimette al contribuente la scelta del motivo. Il comma 538 elenca le circostanze che possono essere dedotte, e la dichiarazione deve indicarne una e documentarla.
Le circostanze sono la prescrizione o la decadenza del diritto di credito, intervenute prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo; il provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; la sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; la sospensione giudiziale, oppure la sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa, pronunciate in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte; il pagamento riconducibile al ruolo, effettuato prima della formazione del ruolo stesso; infine, qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Due precisazioni si impongono. La prima riguarda i riferimenti temporali, che non sono una formula di stile: la prescrizione contemplata dalla lettera a) è quella maturata prima che il ruolo sia reso esecutivo, così come il pagamento rilevante è quello anteriore alla formazione del ruolo. Le vicende successive, prima fra tutte la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella per inerzia dell'agente della riscossione, vengono ricondotte nella prassi alla clausola di chiusura sulle altre cause di non esigibilità, con soluzioni applicative non uniformi. La seconda riguarda l'onere documentale: la dichiarazione va accompagnata dalla documentazione che dimostra la circostanza dedotta, e una dichiarazione priva di documenti, o fondata su una contestazione di merito della pretesa, non integra i presupposti dell'istituto. La giurisprudenza tributaria di merito lo ha ribadito anche di recente.
Che cosa accade dopo la presentazione
Ricevuta la dichiarazione, l'agente della riscossione sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme, comprese quelle cautelari ed esecutive, e trasmette la dichiarazione all'ente creditore entro dieci giorni.
L'ente creditore esamina la documentazione e comunica al contribuente l'esito, dandone notizia all'agente della riscossione. Se conferma le proprie ragioni, la riscossione riprende. Se riconosce la fondatezza della dichiarazione, dispone lo sgravio o l'annullamento dell'atto.
Il meccanismo che rende l'istituto interessante è quello del comma 540. In caso di mancato invio della comunicazione e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi all'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, le partite sono annullate di diritto e l'agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli, con eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. L'annullamento, va sottolineato, discende dal silenzio e non richiede alcuna ulteriore iniziativa del contribuente.
L'effetto opera però soltanto rispetto alle circostanze che la legge contempla. Una dichiarazione fondata su motivi diversi, o non documentata, non attiva il meccanismo, e il silenzio dell'ente in quel caso non produce alcun annullamento.
Il comma 541 prevede infine che, ove il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applichi la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di duecentocinquantotto euro. È una previsione che raramente compare nei contenuti divulgativi e che merita di essere conosciuta prima di allegare documenti alla leggera.
Che cosa questo strumento non è
La sospensione legale della riscossione non va confusa con la sospensione giudiziale dell'atto impugnato, che si chiede al giudice tributario nell'ambito del ricorso, né con la sospensione concessa in autotutela dall'ente creditore.
Opera inoltre sulla riscossione e non sull'atto: finché l'ente non provvede allo sgravio o all'annullamento, la cartella resta esistente e i termini per contestarla restano quelli ordinari. È esattamente il motivo per cui la scelta fra i due rimedi, o la decisione di attivarli entrambi, va compiuta nei primi giorni successivi alla notifica e non alla fine del periodo di attesa.
Contenuto a finalità informativa, non costituisce parere legale. Ogni caso va valutato singolarmente.