Ho fatto il presidente di una società sportiva: rispondo dei debiti?
Chi accetta di fare il presidente di una società sportiva dilettantistica lo fa quasi sempre per ragioni che con il denaro non hanno nulla a che vedere. C'è una squadra da iscrivere al campionato, un impianto da tenere aperto, dei ragazzi che devono giocare. La firma sui documenti sembra un passaggio burocratico.
Anni dopo può arrivare una richiesta di pagamento indirizzata non all'associazione, ma alla persona. Talvolta è un fornitore, talvolta è l'Agenzia delle Entrate. Spesso arriva quando quella persona ha già lasciato l'incarico da tempo.
Questo articolo spiega perché accade, entro quali limiti, e che cosa si può fare.
Perché risponde una persona e non solo l'associazione
Quasi tutte le associazioni sportive dilettantistiche sono associazioni non riconosciute, cioè prive di personalità giuridica. Non hanno quella separazione netta tra patrimonio dell'ente e patrimonio di chi la amministra che esiste, per esempio, in una società di capitali.
Lo dice l'art. 38 del codice civile: per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Personalmente significa con il proprio patrimonio. Solidalmente significa che il creditore può chiedere l'intero a una sola persona, senza dover prima escutere l'associazione.
Su questa base comune si aprono però due strade, che conviene tenere distinte perché le regole non coincidono: quella dei debiti nati da contratti e quella dei debiti verso il fisco.
Nei rapporti con i fornitori risponde chi ha firmato
Questo è il punto che più spesso viene frainteso, e conviene fissarlo.
Secondo un orientamento consolidato della Cassazione, la responsabilità dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni di fonte contrattuale non discende dalla semplice titolarità della carica di presidente o di legale rappresentante. Discende dall'attività concretamente svolta per conto dell'associazione, cioè dall'avere assunto quelle obbligazioni verso i terzi. Chi invoca quella responsabilità deve dimostrare l'attività svolta, non essendo sufficiente la prova della carica ricoperta.
Ne deriva una conseguenza in due direzioni. Chi ha ricoperto la carica solo formalmente, senza firmare né trattare nulla, ha argomenti per difendersi. Chi invece ha firmato risponde anche se non era presidente, e continua a rispondere di quei contratti anche dopo essersi dimesso: la responsabilità resta legata agli atti compiuti, non alla carica in corso.
Sono quindi le firme a dover essere ricostruite: l'affiliazione alla federazione, il contratto con il gestore dell'impianto, i finanziamenti per i lavori, le forniture, i contratti con i collaboratori.
Con il fisco la regola è diversa
Quanto precede vale per i debiti nati da contratti. Per i debiti d'imposta il criterio cambia, perché l'obbligazione tributaria non nasce da un accordo ma dalla legge, al verificarsi del presupposto.
Di imposte e sanzioni risponde in solido chi, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la gestione complessiva dell'ente. Per il presidente e legale rappresentante non occorre dimostrare un'ulteriore attività di gestione: è sufficiente la carica, presumendosi che abbia concorso alle decisioni da cui i rapporti con l'erario sono nati. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 5873 del 15 marzo 2026. La difesa fondata sull'assenza di firme, decisiva nei rapporti con i terzi, qui non basta, perché il rappresentante è tenuto per legge a presentare una dichiarazione fedele, a correggerla se inesatta e a versare le imposte.
Rimangono due limiti, e non sono di poco conto.
Il primo è temporale: la responsabilità copre le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui la carica è stata ricoperta.
Il secondo riguarda chi legale rappresentante non era. Per il vice presidente o per il semplice consigliere è l'Amministrazione finanziaria a dover provare l'attività concretamente svolta per conto dell'ente, e in mancanza di quella prova la pretesa non regge: così l'ordinanza n. 35186 del 30 novembre 2022, in un caso di accertamento a una società sportiva decaduta dal regime agevolato della legge n. 398 del 1991. Diverso è il caso del consigliere al quale lo statuto affida la gestione, perché lì l'assunzione della carica fa presumere il coinvolgimento nelle scelte e la prova contraria spetta a lui.
Il limite temporale, però, va inteso bene. Chi subentra non risponde della gestione precedente per il solo fatto di essere arrivato dopo, ma neppure ne va esente per il solo fatto di non essersi ingerito: deve avere verificato la posizione fiscale dell'associazione e, ove possibile, rettificato le dichiarazioni già presentate. Lo afferma l'ordinanza n. 9937 del 17 aprile 2026, che ha annullato una decisione fondata soltanto sulla carica rivestita al momento dell'accertamento e ha rimesso al giudice l'esame di quello che il nuovo presidente aveva effettivamente fatto.
Una notazione pratica, perché è l'equivoco più frequente. Chiudere la partita IVA non chiude i conti. La cessazione dell'attività rileva solo se effettiva, e in ogni caso il venir meno dell'associazione non libera chi risponde in solido dei suoi debiti d'imposta.
Che cosa succede quando i debiti superano le possibilità
Un'associazione sportiva dilettantistica che non svolge attività commerciale non è soggetta alla liquidazione giudiziale, cioè a quella che un tempo si chiamava fallimento. Non esiste quindi una procedura che chiuda i conti dell'ente e liberi chi vi ha operato.
La persona che si trova con quei debiti addosso non è però priva di rimedio. Il Codice della crisi, all'art. 2, comma 1, lett. c), definisce sovraindebitato anche ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali. È una formula di chiusura, pensata proprio perché nessuno resti fuori da ogni strumento.
L'ex presidente di un'associazione sportiva rientra in questa categoria.
Quale procedura
Le procedure di sovraindebitamento non sono tutte uguali, e la scelta dipende dalla natura dei debiti.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a chi ha contratto debiti per scopi estranei a qualsiasi attività. I debiti che gravano sul rappresentante ai sensi dell'art. 38 c.c. non hanno questa natura, perché nascono dall'attività associativa e non dalla vita privata di chi ha firmato.
Resta quindi il concordato minore, previsto dall'art. 74 del Codice della crisi, che consente di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Udine il 29 settembre 2023, ammettendo il legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica al concordato minore per i debiti del sodalizio che gravavano su di lui ai sensi dell'art. 38 c.c., ed escludendo che in quella veste potesse essere qualificato consumatore.
Se non vi è nulla da proporre, restano la liquidazione controllata e, per chi non è in grado di offrire alcunché ai creditori, l'esdebitazione del debitore incapiente prevista dall'art. 283.
L'ammontare del debito non è di per sé un ostacolo: la categoria residuale non pone soglie.
Che cosa fare
Il primo passo è ricostruire i documenti. Occorre recuperare ogni contratto, affidamento, finanziamento e fornitura riferibile all'associazione nel periodo in questione, verificando chi li ha sottoscritti. Accanto alle firme vanno ricostruite le annualità di carica, con le date di nomina e di cessazione, e la posizione dichiarativa dell'associazione in quegli anni. Da questi due ordini di elementi dipendono sia la responsabilità sia la difesa.
Il secondo è verificare la posizione dell'associazione: se sia riconosciuta o meno, se sia ancora operativa, quali debiti risultino ancora aperti. Va tenuto presente che né la chiusura della partita IVA né l'abbandono di fatto dell'attività producono l'effetto liberatorio che di solito si immagina.
Il terzo è collocare correttamente i propri debiti. Accanto a quelli derivanti dall'attività associativa possono esservene di personali, e la qualificazione complessiva incide sulla procedura applicabile.
Il quarto è considerare i termini. Se sono già stati notificati avvisi di accertamento, atti di riscossione o provvedimenti giudiziari, i tempi per contestarli sono brevi e la loro scadenza preclude ogni difesa nel merito.
Una precisazione
Nulla di quanto precede vale a colpevolizzare chi ha accettato un incarico gratuito per far funzionare una realtà sportiva. La responsabilità dell'art. 38 c.c. è una garanzia posta a tutela dei terzi che contrattano con un ente privo di personalità giuridica, e non presuppone alcuna cattiva gestione.
Il punto è un altro, e riguarda chi quell'incarico lo sta per accettare: prima di firmare conviene sapere che cosa comporta, verificare quale sia la forma giuridica dell'ente per cui si firma e accertarsi che gli adempimenti fiscali siano in ordine.
Per un'analisi tecnica della categoria residuale del sovraindebitamento, che dedica un paragrafo specifico al mondo dello sport dilettantistico e alla posizione dell'associazione stessa, si rinvia a E. M. Baluardi, «Ogni altro debitore»: la categoria residuale del sovraindebitamento (art. 2 CCII), in Diritto della Crisi, 9 settembre 2026.
Avvertenza. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e di approfondimento e non costituisce parere legale, né può sostituire la consulenza di un professionista. La qualificazione dei debiti, l'individuazione della procedura applicabile e la valutazione della responsabilità dipendono dalle circostanze del singolo caso, dal contenuto dei documenti e dall'evoluzione della giurisprudenza, che va verificata alla data della consultazione. Il provvedimento del Tribunale di Udine richiamato è una decisione di merito e non esprime un orientamento consolidato. I termini per contestare avvisi di accertamento, atti di riscossione e provvedimenti giudiziari sono perentori e la loro scadenza preclude la contestazione. Nessuna decisione relativa a una specifica posizione dovrebbe essere assunta sulla base del solo contenuto del presente articolo, senza l'esame della documentazione da parte di un avvocato.