Successione di amministratori nella carica e distribuzione delle responsabilità: Cass. civ., sez. I, 1° agosto 2025, n. 22219
L’ordinanza della Prima Sezione civile 1° agosto 2025, n. 22219, resa su ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 389/2021, non esclude la responsabilità solidale degli amministratori nella causazione del danno, ma precisa che la solidarietà può operare soltanto dopo che siano stati individuati il fatto dannoso comune e il contributo causale di ciascuno.
La precisazione assume rilievo particolare quando gli amministratori si siano succeduti nel tempo: l’amministratore subentrante non risponde in modo automatico dei danni già prodotti dal predecessore, così come, specularmente, quello cessato non risponde degli effetti di condotte successive alla cessazione dall’incarico.
La vicenda
Una società appaltatrice aveva convenuto in giudizio i due amministratori della società committente, chiedendone la condanna in solido al pagamento del credito rimasto insoddisfatto per i lavori di ristrutturazione e ampliamento di un immobile, a titolo di responsabilità omissiva e commissiva ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.
La committente aveva registrato, già con l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, una perdita tale da azzerare il capitale sociale; gli esercizi successivi si erano chiusi con perdite via via maggiori, senza che l’assemblea provvedesse mai ad adottare le determinazioni di cui all’art. 2482-ter c.c. Nonostante ciò, la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. non era stata accertata dagli amministratori né iscritta nel registro delle imprese, e l’attività era proseguita con la stipulazione del contratto di appalto, avvenuta il 3 settembre 2007, e con ulteriori operazioni di rilievo, fra cui l’accensione di mutui fondiari e la successiva alienazione dell’immobile ristrutturato.
Il primo amministratore aveva ricoperto la carica fino al 2009; la seconda era subentrata nel corso di quell’anno. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che la creditrice avesse consapevolmente accettato il rischio dell’aggravamento dell’inadempimento, essendo la perdita conoscibile dal bilancio pubblicato. La Corte di appello di Venezia aveva riformato la decisione e condannato entrambi gli amministratori, in solido, all’intero, reputando irrilevante la più o meno breve permanenza di ciascuno nell’organo amministrativo, circostanza destinata a operare, secondo quel giudice, nei soli rapporti interni fra condebitori solidali.
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e cassato la sentenza con rinvio proprio su questo punto: il giudice di merito aveva ascritto indistintamente a entrambi un pregiudizio maturato attraverso condotte collocate in periodi diversi, senza stabilire quali conseguenze fossero riferibili all’uno e quali all’altra. Gli ulteriori motivi sono stati respinti, con affermazioni che meritano autonoma considerazione.
Il duplice inadempimento degli amministratori in presenza di una causa di scioglimento
La ricostruzione della fattispecie muove dal rilievo che, verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale. Da un lato rispondono dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi a seguito del ritardo o dell’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione presso il registro delle imprese; dall’altro rispondono dei danni arrecati ai medesimi soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi. Il principio, già affermato da Cass. 17 aprile 2024, n. 10413, è espressamente richiamato nell’ordinanza in commento.
Il fondamento normativo del primo inadempimento risiede nel combinato disposto degli artt. 2484, comma 3, e 2485, comma 1, c.c.: gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari, poiché è dalla data di iscrizione della dichiarazione di accertamento che lo scioglimento produce i propri effetti. In caso di ritardo od omissione essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. La Corte sottolinea come la riforma del 2003 abbia inteso escludere che lo scioglimento operi di diritto, separando nettamente il verificarsi della causa dalla determinazione del momento in cui essa ha effetto, al fine dichiarato di eliminare l’incertezza sul momento in cui lo scioglimento si determina.
Il deposito del bilancio non surroga l’accertamento e l’iscrizione della causa di scioglimento
Il rigetto dei motivi dal secondo al quinto veicola un’affermazione di rilievo sistematico, sulla quale conviene soffermarsi perché ribalta l’impostazione seguita dal giudice di primo grado e ricorrente nella prassi difensiva.
I ricorrenti avevano sostenuto che, essendo il bilancio dell’esercizio 2006 stato pubblicato prima della conclusione del contratto, la controparte era stata posta nella condizione di scegliere, previa visione del bilancio, se contrarre o meno, e che su di essa gravava il corrispondente onere di consultazione, in forza della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.
La Corte ha disatteso l’assunto. Gli obblighi di accertamento e di iscrizione hanno natura diversa da quello di ostensione del bilancio, essendo diretti a dar conto del verificarsi del fatto produttivo dello scioglimento e quindi dell’apertura di una fase che proietta l’ente verso l’attività liquidatoria e la successiva estinzione. Negare quegli obblighi in presenza di un bilancio che documenti la perdita del patrimonio al di sotto del minimo legale equivarrebbe a privare di rilievo l’attività accertativa e pubblicitaria che la legge pone a carico degli amministratori, funzionale a conferire evidenza giuridica al mutamento di stato della società. La disciplina mira a fornire un quadro conoscitivo più avanzato di quello offerto dal bilancio, consentendo ai terzi l’immediata percezione della mutata condizione dell’ente e la valutazione consapevole dell’opportunità di intrattenere rapporti con esso.
Ne discende che l’eventuale omessa consultazione del bilancio da parte del terzo non incide sulla responsabilità degli amministratori per il mancato accertamento e per la mancata pubblicità della causa di scioglimento; a maggior ragione la pubblicazione del bilancio non esime dall’ulteriore obbligo di astenersi dal compimento di atti eccedenti la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, trattandosi di obbligo di condotta gestionale privo di qualsiasi attinenza con l’adempimento pubblicitario relativo al bilancio.
La qualificazione dell’azione e i suoi riflessi sulla misura del danno
Il passaggio decisivo dell’ordinanza, ai fini che qui interessano, è la qualificazione della responsabilità azionata. La Corte osserva che l’art. 2485, comma 1, c.c. replica la regola generale della responsabilità degli amministratori per i danni derivanti da violazione di legge o di statuto contemplata dagli artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 c.c., e riconduce la posizione del terzo contraente ai presupposti dell’art. 2395 c.c., che postula la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale fra questa e il pregiudizio patito dal terzo.
La precisazione non è di dettaglio. Si discorre qui di danno direttamente cagionato al terzo contraente, non di azione a tutela dell’integrità del patrimonio sociale: ne consegue che non trova applicazione il criterio presuntivo dei patrimoni netti di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., il quale opera nelle azioni ivi contemplate e presuppone la delimitazione temporale del differenziale fra la data in cui si è verificata la causa di scioglimento e quella di apertura della procedura concorsuale. Nell’azione del singolo terzo il criterio di imputazione resta integralmente causale, e l’onere probatorio grava su chi agisce.
Solidarietà e successione nella carica
Sul terreno dei principi generali, ove più amministratori operino contemporaneamente e concorrano nella medesima condotta dannosa, la responsabilità solidale può riguardare l’intero danno prodotto in comune: è quanto accade, esemplificativamente, quando più amministratori partecipino alla decisione lesiva o omettano di impedirla pur avendone il dovere.
Diverso è il caso della successione nel tempo. La Corte afferma che è escluso che chi sia subentrato nella qualità di amministratore debba rispondere di danni imputabili a chi lo ha preceduto nella carica e che, allo stesso modo, il precedente amministratore non può essere ritenuto responsabile del pregiudizio patrimoniale discendente da una condotta illecita posta in atto dal nuovo. La regola, dettata in via generale per la responsabilità verso i terzi, vale anche per la fattispecie di cui all’art. 2485, comma 1, c.c.
Occorre pertanto distinguere il danno già prodotto anteriormente alla nomina, l’eventuale aggravamento verificatosi durante la gestione successiva e gli effetti delle condotte compiute dopo la cessazione dalla carica. L’amministratore subentrante risponde delle omissioni e delle operazioni riferibili al proprio mandato, non delle perdite già maturate prima del suo ingresso, salvo che abbia causalmente contribuito ad aggravarle. La solidarietà non è dunque esclusa in astratto e può riguardare la porzione di danno comune effettivamente riconducibile alle condotte concorrenti, ma non può essere affermata prima di avere scomposto il pregiudizio e individuato il contributo causale di ciascuno. Il difetto della sentenza cassata è consistito precisamente nell’avere omesso di considerare la diversità dei danni riferibili alle distinte condotte omissive e, di riflesso, la necessità di stabilire il nesso di causa fra il comportamento illecito di ciascun amministratore e le conseguenze pregiudizievoli in concreto accertate.
Il rilievo processuale dell’eccezione
Un profilo che merita di essere segnalato ai fini operativi riguarda il regime processuale della questione. La Corte osserva che il tema della diversa riferibilità temporale delle condotte era stato oggetto di precisa eccezione in appello e soggiunge che si tratta di eccezione rilevabile d’ufficio, come tale suscettibile di essere presa in esame ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c. indipendentemente dalla sua proposizione in primo grado.
La difesa dell’amministratore che non abbia articolato il rilievo davanti al giudice di prime cure non incontra pertanto la preclusione che si sarebbe altrimenti prodotta, e la questione può essere introdotta in sede di gravame.
Il credito insoddisfatto non coincide con il danno
Il mancato pagamento del credito del terzo non dimostra, di per sé, che l’intero importo costituisca danno solidalmente imputabile a ciascuno degli amministratori. Devono essere accertati il momento di insorgenza del credito, la situazione patrimoniale della società a quella data, le operazioni compiute successivamente al verificarsi della causa di scioglimento, l’eventuale aggravamento del dissesto, la porzione di pregiudizio riferibile a ciascun periodo di gestione e l’eventuale incidenza di cause alternative sul mancato pagamento.
Ove il credito fosse già sorto, o la società fosse già incapiente, anteriormente alla nomina del nuovo amministratore, quest’ultimo non è automaticamente esonerato da responsabilità; chi lo evoca in giudizio è però tenuto a dimostrare quale ulteriore pregiudizio sia derivato dalla gestione successiva. Non è sufficiente, in altri termini, domandarne la condanna per l’intero credito senza una specifica ricostruzione dell’aggravamento patrimoniale.
La linea difensiva dell’amministratore subentrato
La difesa si costruisce ricostruendo la situazione amministrativa e contabile della società nel periodo di mandato e ponendola a raffronto con quella anteriore alla propria reggenza: la data di nomina e di accettazione della carica, la situazione patrimoniale ricevuta, le operazioni già compiute dal predecessore, la data di formazione dei crediti dei terzi, le iniziative adottate dopo l’ingresso e la natura conservativa o eccedente dei singoli atti. Sul piano documentale assumono rilievo i verbali di consegna, le comunicazioni fra amministratori, le situazioni contabili alla data di ingresso e di uscita, i bilanci intermedi, gli atti di nomina e di cessazione, nonché la cronologia dei contratti e dei pagamenti contestati.
La contestazione deve investire anche la quantificazione, poiché l’attore non può cumulare l’intero passivo o il credito insoddisfatto senza dimostrare quale parte derivi dalla gestione del convenuto. Nei giudizi promossi dalla società o dal curatore della liquidazione giudiziale è utile la costruzione di una linea temporale della gestione, che impedisca l’imputazione indistinta del passivo finale a tutti gli amministratori per la sola difficoltà di distinguere le rispettive condotte. Per l’amministratore cessato la verifica riguarda gli atti compiuti nel periodo di carica e l’eventuale incidenza eziologica della propria gestione sulle perdite successive: non è sufficiente che il dissesto sia emerso dopo la cessazione per imputargli l’intero passivo, occorrendo la dimostrazione del nesso fra la sua condotta e il pregiudizio lamentato. L’amministratore non dovrebbe limitarsi alla negazione generica della responsabilità, ma fornire al giudice una ricostruzione alternativa del danno per periodi e operazioni determinati.
Conclusioni
La solidarietà opera a valle dell’accertamento: presuppone un danno comune e condotte causalmente concorrenti, e non costituisce il titolo per imputare a ciascun amministratore ogni perdita maturata nella vita della società. L’ordinanza n. 22219/2025 non afferma che gli amministratori succedutisi nel tempo non possano mai rispondere in solido; afferma che il vincolo solidale può riguardare soltanto il danno comune concretamente riferibile alle rispettive condotte e che ciascuno risponde dei pregiudizi causalmente riconducibili al proprio periodo di carica e ai poteri concretamente esercitati.
Resta fermo, sul versante opposto, che la regolarità degli adempimenti relativi al bilancio non offre agli amministratori alcuno schermo: l’obbligo di accertare la causa di scioglimento e di darne pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese sopravvive al deposito di un bilancio che pure dia conto della perdita, e la sua omissione è fonte di responsabilità verso il terzo che, per effetto della distorsione del quadro informativo, abbia contrattato con una società ormai in stato di scioglimento.