Sovraindebitamento

Fideiussore consumatore e liquidazione controllata: le clausole abusive si fanno valere anche dentro la procedura

Il Tribunale di Cuneo ammette alla liquidazione controllata la moglie garante dell'imprenditore. Perché la procedura non chiude la porta al codice del consumo, e dove quella porta si trova nell'art. 273 CCII.

La vicenda decisa dal Tribunale di Cuneo

Con sentenza del 4 settembre 2026 (n. 80-1/2026 P.U., Pres. rel. Bonaudi) il Tribunale di Cuneo ha aperto la liquidazione controllata nei confronti di una docente di scuola secondaria esposta per euro 646.686,17. La parte preponderante di quel passivo non nasce da debiti propri. La ricorrente aveva rilasciato, il 28 giugno 2024, due fideiussioni specifiche a garanzia di un mutuo chirografario e di un'apertura di credito in conto corrente accesi dal marito, imprenditore individuale, poi assoggettato a liquidazione giudiziale (n. 9/2026) dallo stesso Tribunale. La banca aveva ottenuto due decreti ingiuntivi, il secondo dei quali, n. 288/2026 del 24 marzo 2026, direttamente contro la garante per euro 310.093,64, e il 16 giugno 2026 aveva notificato pignoramento presso terzi sul conto corrente e sullo stipendio. L'insieme delle garanzie prestate superava euro 1.028.500, a fronte di un reddito netto di circa euro 1.700 mensili.

Il Collegio ha qualificato la ricorrente consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, ha ritenuto che le circostanze indizianti negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento non fondino un giudizio di non meritevolezza in sede di ammissione, potendo rilevare soltanto nella successiva fase di esdebitazione ex art. 280 CCII, e ha fissato in euro 700,00 netti mensili il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, a fronte dei 1.095,20 richiesti, destinando alla liquidazione tutto il reddito eccedente insieme alla quota del 50% dell'automezzo stimata euro 16.030,00.

La pronuncia è corretta nel suo impianto e utile per due ragioni. La prima è che riconosce senza esitazione la qualifica di consumatore a chi ha garantito debiti d'impresa altrui per importi largamente superiori ai propri. La seconda, che è quella su cui vorrei soffermarmi, è che mette in evidenza per contrasto ciò che la procedura non fa: il Tribunale ammette la debitrice al concorso sulla base di un passivo formatosi attorno a due titoli monitori, senza che nessuno, fino a quel momento, si sia domandato se le clausole di quelle fideiussioni reggessero al vaglio del codice del consumo. La domanda che pongo è se quel vaglio sia ormai precluso oppure se possa ancora trovare spazio all'interno della liquidazione controllata. La risposta, a mio avviso, è la seconda, e il fondamento sta in una sentenza della Corte di giustizia che nel dibattito italiano sul sovraindebitamento è citata meno di quanto meriterebbe.

Due nozioni di consumatore che convergono

Il Codice della crisi definisce consumatore, all'art. 2, comma 1, lett. e), la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società di persone, purché il sovraindebitamento riguardi esclusivamente debiti estranei a quelle attività. La definizione serve a selezionare il procedimento accessibile e va tenuta distinta da quella dell'art. 3, comma 1, lett. a), del codice del consumo, che serve invece a selezionare la disciplina sostanziale applicabile al contratto.

Sulla seconda nozione la Corte di giustizia ha detto una cosa che nel nostro ordinamento ha faticato ad affermarsi. Con l'ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău, confermata dall'ordinanza del 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitraș, la Corte ha stabilito che la direttiva 93/13/CEE può applicarsi al contratto di fideiussione stipulato fra una persona fisica e un ente creditizio a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale, quando il garante ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società garantita, quale l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale. La qualità di consumatore va verificata sulla persona del garante e non trasmessa per accessorietà dal rapporto garantito. La Cassazione ha abbandonato la tesi contraria, che ancorava la qualifica del fideiussore a quella del debitore principale, e oggi ragiona secondo il criterio funzionale indicato dalla Corte.

Nel caso deciso a Cuneo le due nozioni convergono su un piano di fatto semplice. Una docente di ruolo che garantisce l'impresa individuale del marito non ha con quell'impresa alcun collegamento funzionale, non ne è titolare né vi partecipa, e agisce per ragioni familiari che esulano da qualsiasi attività professionale propria. È consumatore ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata, come il Tribunale ha correttamente ritenuto, ed è consumatore ai fini della disciplina delle clausole vessatorie, come nessuno, a quanto risulta dalla sentenza, ha fino a oggi fatto valere.

Che cosa si apre quando il garante è consumatore

Riconosciuta la qualifica, il regolamento della garanzia entra nel perimetro degli artt. 33 e seguenti del codice del consumo. Le clausole che nella prassi bancaria compongono la fideiussione, la rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c., l'obbligo di pagamento a semplice richiesta con esclusione delle eccezioni opponibili dal debitore principale, la sopravvivenza della garanzia in caso di invalidità dell'obbligazione garantita, la deroga al foro, non sono più soltanto pattuizioni da leggere alla luce degli artt. 1341 e 1342 c.c. e della specifica approvazione per iscritto. Diventano clausole da valutare secondo il criterio del significativo squilibrio a danno del consumatore, con la presunzione di vessatorietà per quelle rientranti nell'elenco dell'art. 33, comma 2, e con la sanzione della nullità di protezione dell'art. 36, che opera soltanto a vantaggio del consumatore e che il giudice rileva d'ufficio.

Su quest'ultimo punto le Sezioni Unite del 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, hanno fissato la regola generale del rilievo officioso delle nullità, comprese quelle di protezione, e la Corte di giustizia, in una linea costante che risale a Pannon GSM del 4 giugno 2009, causa C-243/08, considera l'esame d'ufficio non una facoltà ma un obbligo del giudice nazionale, da esercitare non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari. La conseguenza pratica per il garante è che la pretesa della banca può ridursi in misura rilevante, per esempio quando la decadenza ex art. 1957 c.c. torna a operare una volta caduta la clausola che vi rinunciava, oppure quando ricompaiono le eccezioni relative al rapporto garantito che la clausola di pagamento a prima richiesta intendeva escludere.

Chi lavora sul contenzioso bancario conosce questa strada e la percorre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il problema che la sentenza di Cuneo pone è diverso: che ne è di questa tutela quando il garante, invece di opporsi, entra in una procedura concorsuale.

Il precedente che nessuno cita: Radlinger

La Corte di giustizia ha risposto a questa domanda dieci anni fa, in un caso che riguardava una procedura di insolvenza ceca aperta su istanza di due coniugi consumatori. Con la sentenza del 21 aprile 2016, causa C-377/14, Radlinger e Radlingerová, la Terza Sezione ha dichiarato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 osta a una normativa processuale nazionale la quale, in un procedimento per insolvenza, non consenta al giudice chiamato a pronunciarsi di esaminare d'ufficio la natura eventualmente abusiva delle clausole contrattuali da cui derivano i crediti dichiarati nel procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari (punti 54 e 59 e dispositivo, n. 1).

Il ragionamento della Corte merita di essere seguito nei suoi passaggi, perché è lì che si trovano gli argomenti utili per il nostro art. 273. Al punto 46 la Corte afferma che i mezzi adeguati ed efficaci richiesti dall'art. 7 devono comprendere disposizioni che garantiscano al consumatore una tutela giurisdizionale effettiva, offrendogli la possibilità di impugnare il contratto controverso anche nell'ambito di un procedimento per insolvenza, a condizioni processuali ragionevoli. Al punto 50 ricorda che le caratteristiche specifiche dei procedimenti giurisdizionali non possono pregiudicare la tutela che i consumatori devono ricevere in forza della direttiva. Al punto 52 riafferma l'obbligo del giudice nazionale di esaminare d'ufficio la natura abusiva della clausola, obbligo che al punto 77 la Corte qualifica come norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali e non sui singoli. Al punto 56, infine, trae dal diritto a un ricorso effettivo la conseguenza che il consumatore debba essere autorizzato a contestare davanti al giudice nazionale la fondatezza dei crediti derivanti da un contratto contenente clausole potenzialmente abusive, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano garantiti.

La normativa ceca censurata impediva al debitore consumatore di contestare i crediti insinuati se non per prescrizione o estinzione, e soltanto dopo l'approvazione del piano. La Corte ha ritenuto quel sistema incompatibile con la direttiva. Il principio è di portata generale e vale per qualsiasi procedura concorsuale a carico di un consumatore: l'ingresso nel concorso non consuma la tutela consumeristica, e il giudice della procedura eredita l'obbligo di esame officioso che grava su ogni altro giudice nazionale.

Dove il principio si innesta nell'art. 273 CCII

L'accertamento del passivo nella liquidazione controllata è costruito dall'art. 273 CCII in forma semplificata, sul modello della liquidazione coatta amministrativa. Scaduto il termine assegnato con la sentenza di apertura, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda. Entro quindici giorni dalla comunicazione gli interessati possono proporre osservazioni con le medesime modalità. In assenza di osservazioni il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria. Se le osservazioni sono proposte e il liquidatore le ritiene fondate, predispone nei quindici giorni successivi un nuovo progetto, che comunica a tutti. Se le contestazioni non sono superabili, rimette gli atti al giudice delegato, il quale forma lo stato passivo con decreto motivato, reclamabile davanti al collegio del quale il giudice delegato non fa parte.

Il vaglio di abusività della fideiussione trova quindi il suo spazio naturale nelle osservazioni al progetto di stato passivo. La finestra è breve e non è prorogabile: chi la lascia trascorrere consegna al passivo il credito della banca nella misura risultante dal titolo monitorio. Questa è la regola operativa che discende dalla lettura congiunta di Radlinger e dell'art. 273, e che vale la pena enunciare prima di affrontare le due frizioni che il sistema presenta.

La prima frizione riguarda il soggetto che compie l'accertamento. Radlinger ragiona sul giudice della procedura, mentre l'art. 273 affida l'accertamento in prima battuta al liquidatore, con intervento del giudice delegato soltanto eventuale e rimesso alla valutazione del liquidatore circa la superabilità delle contestazioni. Un'osservazione fondata sull'abusività delle clausole della garanzia non è, a mio avviso, una contestazione che il liquidatore possa dichiarare superata da sé, respingendola nel silenzio del nuovo progetto o confermando il primo. La nullità di protezione è materia riservata dall'ordinamento dell'Unione all'apprezzamento del giudice, e l'interpretazione conforme cui il giudice nazionale è tenuto, richiamata dalla stessa Radlinger al punto 79, impone di leggere la clausola dell'art. 273 sulle contestazioni non superabili come comprensiva di ogni contestazione che investa la validità del titolo del credito sotto il profilo consumeristico. Il liquidatore che riceva un'osservazione di questo tipo deve rimettere gli atti al giudice delegato, e il giudice delegato deve pronunciarsi con decreto motivato, con la garanzia ulteriore del reclamo al collegio. Una lettura diversa esporrebbe l'art. 273 alla stessa censura che la Corte ha rivolto alla legge ceca: un sistema che non consente al giudice della procedura di esaminare l'abusività delle clausole da cui derivano i crediti dichiarati.

Aggiungo che il liquidatore non è, in questa fase, un semplice destinatario passivo delle domande. È l'organo cui la legge affida l'esame delle insinuazioni, e quell'esame comprende la verifica del titolo. Il liquidatore che, disponendo degli elementi di fatto, cioè del testo della fideiussione allegato alla domanda della banca, ometta di considerare la vessatorietà delle clausole che fondano la pretesa, non compie un accertamento completo. Il rilievo può e deve venire anche da lui, prima e indipendentemente dall'osservazione del debitore.

La seconda frizione è più delicata e la segnalo come il varco che la banca proverà a chiudere. L'art. 273 parla di osservazioni degli interessati, senza precisare se fra questi rientri il debitore. Nella liquidazione giudiziale la tradizione tiene il debitore fuori dalla verifica: l'art. 206 CCII, come già l'art. 98 della legge fallimentare, riserva al curatore e ai creditori le impugnazioni dello stato passivo. Si potrebbe sostenere, per analogia, che anche nella liquidazione controllata il debitore non abbia titolo per contestare le domande di ammissione. Ritengo che l'argomento non regga, per tre ragioni. La prima è testuale: il legislatore del Codice, che nell'art. 206 ha nominato con precisione i legittimati, nell'art. 273 ha scelto una formula aperta, e la differenza di lettera in disposizioni coeve non può essere ritenuta casuale. La seconda è sistematica: nella liquidazione controllata il debitore ha un interesse qualificato alla corretta formazione del passivo che il fallito non aveva nella stessa misura, perché il concorso si alimenta per anni del suo reddito eccedente il limite dell'art. 268, comma 4, e perché la consistenza e la natura del passivo pesano nella valutazione che il tribunale compie in sede di esdebitazione. La terza è la più forte ed è di diritto dell'Unione: il punto 56 di Radlinger afferma che il consumatore deve essere autorizzato a contestare davanti al giudice nazionale la fondatezza dei crediti derivanti da un contratto che possa contenere clausole abusive. Una lettura dell'art. 273 che escludesse il debitore consumatore dal novero degli interessati sarebbe, per ciò solo, incompatibile con l'art. 7 della direttiva.

Il decreto ingiuntivo non opposto non chiude la questione

Resta il tema del titolo. Nel caso di Cuneo il credito della banca verso la garante è consacrato in un decreto ingiuntivo non opposto, e si potrebbe obiettare che il giudicato copra ogni questione sulla validità delle clausole della fideiussione. L'obiezione si scontra con Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479, che, dando seguito alle sentenze della Corte di giustizia del 17 maggio 2022, ha stabilito che il decreto ingiuntivo non opposto, emesso senza che il giudice del monitorio abbia svolto il controllo sull'abusività delle clausole e ne abbia dato atto con lo specifico avvertimento, non acquista efficacia di giudicato implicito sul punto. Le Sezioni Unite hanno disegnato il rimedio per la fase esecutiva individuale, con l'avviso del giudice dell'esecuzione e l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine di quaranta giorni.

Nella liquidazione controllata quel rimedio non è replicabile nella sua forma, perché l'apertura della procedura preclude l'inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive individuali. Il principio sostanziale, però, resta: il titolo monitorio privo del controllo di abusività non fa stato sulla validità delle clausole, e il credito che su quel titolo si fonda entra nel concorso soggetto allo stesso vaglio cui sarebbe soggetto un credito documentato dal solo contratto. La sede di quel vaglio, per le ragioni dette, è l'accertamento del passivo ex art. 273. Non mi risulta, allo stato, giurisprudenza edita che abbia affrontato il punto in una liquidazione controllata, e l'argomento va costruito nelle osservazioni con la consapevolezza che si tratta di un terreno nuovo.

Il doppio binario e la scelta del momento

La vicenda decisa a Cuneo insegna soprattutto una cosa sulla scelta fra i due binari. La procedura concorsuale e la tutela consumeristica non si escludono, ma hanno tempi diversi e il secondo binario rende molto di più se viene percorso prima di imboccare il primo. Il garante consumatore che riceve il decreto ingiuntivo ha nell'opposizione la sede piena per far valere la vessatorietà delle clausole, con un contraddittorio ordinario e un giudice che decide nel merito. Chi non lo ha fatto e si trova già nella procedura conserva la tutela, ma la esercita in una finestra di quindici giorni, davanti a un organo che non è un giudice, con la necessità di forzare la rimessione al giudice delegato e di difendere la propria legittimazione. È una tutela reale, ma è una tutela in salita.

Per questo ritengo che la liquidazione controllata non sia, per il fideiussore consumatore, la soluzione da cui partire. È il rimedio residuale per il passivo che sopravvive al vaglio delle clausole, non il sostituto di quel vaglio. Nel caso di Cuneo la ricorrente destinerà per anni alla procedura tutto ciò che eccede settecento euro mensili, per soddisfare in parte un credito la cui misura nessuno ha mai misurato con il metro del codice del consumo. La sentenza è corretta perché applica bene le norme che era chiamata ad applicare. Il punto è che quelle norme, da sole, non erano l'intera cassetta degli attrezzi disponibile.

Avvertenza

Il testo della sentenza di Cuneo è circolato in forma anonimizzata, con oscuramento dei dati e con alcune lacune nel testo: manca in particolare il numero dell'ordinanza della Prima Sezione della Cassazione che il Collegio richiama a sostegno del principio sulla non rilevanza della meritevolezza in sede di ammissione. La citazione va verificata sull'originale prima di essere ripresa. La legittimazione del debitore a proporre osservazioni ex art. 273 CCII e la sorte, durante la liquidazione controllata, dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo non opposto sono questioni sulle quali non constano precedenti editi, e le posizioni qui espresse sono argomentazioni difensive, non diritto vivente.

Il presente contributo ha finalità informativa e di approfondimento e non costituisce parere legale. Le soluzioni prospettate dipendono dalle circostanze del caso concreto, dal testo dei contratti e dallo stato della procedura, e vanno verificate con un professionista sulla documentazione completa. La giurisprudenza citata è riportata sulla base dei testi integrali disponibili alla data di redazione; ove indicato, alcuni riferimenti richiedono verifica sugli originali.

Altri articoli che potrebbero interessarti

Il fideiussore escusso dal Fondo di garanzia per le PMI: quale titolo, quali eccezioni

Il garante di una PMI riceve dal gestore del Fondo di garanzia una cartella per un credito privilegiato, senza avere mai contrattato con quell'ente. La Cassazione qualifica quel credito insieme come autonomo e come acquisito per surrogazione, e il contrasto è oggi all'esame del Primo Presidente. Il contributo sostiene che il gestore debba scegliere fra il privilegio e la garanzia, individua le eccezioni opponibili dal fideiussore, dalla nullità antitrust alla decadenza ex art. 1957 c.c. e alla tutela consumeristica, e ricostruisce il quadro dopo l'abrogazione del d.lgs. n. 123/1998 da parte del Codice degli incentivi.

Vai all'articolo completo >

Ho fatto il presidente di una società sportiva: rispondo dei debiti?

Nelle associazioni sportive dilettantistiche, quasi sempre prive di personalità giuridica, dei debiti risponde personalmente e in solido chi ha agito in nome dell'ente. Per i debiti verso i fornitori contano le firme apposte; per quelli verso il fisco è sufficiente avere rivestito la carica di legale rappresentante, sia pure nei limiti del periodo di investitura. L'articolo spiega chi risponde davvero nei due casi, che cosa verificare nei documenti e quali procedure di sovraindebitamento sono accessibili.

Vai all'articolo completo >

Cartella emessa da un ufficio di un'altra provincia: quando l'eccezione funziona e quando no

La Cassazione conferma che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resta vincolata agli ambiti territoriali, ma àncora la competenza al primo intestatario della partita iscritta a ruolo. Per chi riceve la cartella come coobbligato l'eccezione opera in un'area ristretta, e dallo stesso dato dipende il giudice davanti al quale impugnare. Il commento esamina le pronunce n. 1668/2025, n. 18523/2025, n. 34271/2025 e n. 23090/2026, l'onere di allegazione e le difese da esaminare per prime.

Vai all'articolo completo >

Fondo patrimoniale e fideiussioni prestate per la società: i limiti all'esecuzione sui beni e sui frutti

La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato impignorabili i canoni di locazione degli immobili conferiti in un fondo patrimoniale, pignorati per debiti derivanti da fideiussioni prestate alla società. Il commento esamina il criterio dell'inerenza diretta e immediata, la regola di esperienza sui debiti d'impresa, la prova dei presupposti e le verifiche preliminari.

Vai all'articolo completo >

Il debito che nasce dopo: perché le procedure di sovraindebitamento non salvano per i debiti vecchi

La riduzione ottenuta dal tribunale riguarda il passato. Le procedure di sovraindebitamento non saltano quasi mai per i debiti anteriori, che il giudice aveva già valutato, bensì per quelli che nascono durante l'esecuzione. Il debito nuovo non integra un atto in frode: rende inattuabile il piano, che è il secondo dei presupposti della revoca previsti dagli artt. 72 e 82 CCII.

Vai all'articolo completo >