Superbonus e cessionario estraneo alla frode: che cosa cambia nel contenzioso tributario dopo le Sezioni Unite penali n. 36525/2026
Le Sezioni Unite penali, nel collocare la consumazione della truffa sul Superbonus alla prima cessione accettata, leggono la disciplina dell'art. 121 d.l. 34/2020 come inopponibilità al cessionario estraneo dei vizi originari del credito: una lettura che il cessionario può spendere contro gli atti di recupero e, con esito ancora incerto, contro il sequestro dei crediti.
Avv. Gladys Castellano · Avv. Maria Giovanna Erroi
Un passaggio formulato in materia penale che attinge dal diritto tributario
La tesi di questo contributo è che le Sezioni Unite penali, per fondare la consumazione della truffa sul Superbonus, abbiano offerto due argomenti nuovi al cessionario estraneo alla frode, cioè a chi ha acquistato il credito senza avere concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La sentenza interessa quindi anzitutto chi ha acquistato crediti d'imposta e oggi riceve atti di recupero o subisce sequestri: banche, intermediari finanziari, imprese che hanno rilevato crediti in volume. Contro la contestazione della colpa grave il cessionario può invocare l'affidamento che la Corte riconosce all'Amministrazione sul compendio documentale (§ 6). Contro il sequestro dei crediti presenti nel cassetto fiscale può invocare il regime del credito ceduto, che la Corte descrive come inopponibilità al cessionario estraneo dei vizi originari del credito (§ 15). Al fornitore che ha applicato lo sconto gli stessi argomenti sono utili, ma richiedono una prova di estraneità più impegnativa. Per il committente beneficiario la decisione va invece in direzione opposta: l'Agenzia potrebbe servirsene per qualificare il credito come inesistente, con un regime sanzionatorio più severo e, quando il credito sia stato utilizzato in compensazione, con un termine di decadenza più lungo. L'effetto è più netto per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, alle quali si applica la definizione legale di credito inesistente.
La truffa si consuma quando la vittima subisce un danno patrimoniale effettivo. Per collocare la consumazione alla prima cessione accettata, cioè prima che il credito sia utilizzato in compensazione, le Sezioni Unite penali dovevano spiegare perché l'Erario è già danneggiato quando nessuna somma è ancora uscita dalle sue casse. La risposta passa anche per la disciplina tributaria della cessione. Con l'accettazione sulla Piattaforma il credito fittizio entra nel patrimonio del fornitore o del cessionario e «diviene fiscalmente spendibile». Se chi lo riceve è estraneo alla violazione, l'inesistenza dei presupposti della detrazione non basta, da sola, a neutralizzarlo: l'Amministrazione può recuperare l'importo dal beneficiario, ma il credito resta utilizzabile da chi lo ha acquistato. Al credito entrato nel patrimonio del cessionario corrisponde così, già in quel momento, una posta passiva a carico dell'Amministrazione. Ne deriva, nelle parole della sentenza, «nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale, una sostanziale inopponibilità al cessionario estraneo alla frode dei vizi originari del credito» (Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2026, dep. 16 ottobre 2026, n. 36525, § 15).
La Corte trae questa conclusione dai commi 5, 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 121 e la richiama a conferma del momento consumativo del reato. Il ragionamento, tuttavia, non dipende dalla materia penale: descrive come la legge tributaria tratti il credito una volta che sia uscito dalla sfera del beneficiario.
Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite
Dei due quesiti risolti, al tributarista interessano le ragioni più che le conclusioni. Sulla qualificazione, la Corte ha ricondotto il fatto alla truffa aggravata degli artt. 640 e 640-bis c.p., escludendo l'art. 316-ter c.p., perché il beneficio non consegue a una dichiarazione del richiedente ma a un compendio documentale di visti, asseverazioni e attestazioni sul quale l'Amministrazione è legittimata a fare affidamento (§§ 4 e 6). L'affermazione pesa nel contenzioso tributario su due fronti, con effetti di segno opposto. Al cessionario offre un argomento contro la contestazione della colpa grave, che svilupperemo più avanti. All'Agenzia offre invece un argomento per qualificare il credito del beneficiario come inesistente anziché come non spettante, con un regime sanzionatorio più severo e, quando il credito sia stato utilizzato in compensazione, con un termine di decadenza più lungo. Sul momento consumativo, la Corte ha collocato la truffa nel perfezionamento della prima cessione, cioè nella comunicazione dell'opzione all'Amministrazione e nell'accettazione del credito sulla Piattaforma da parte del fornitore o del cessionario (§ 18). Per giustificare questa scelta ha dovuto descrivere il regime del credito ceduto: da qui nasce la lettura dell'art. 121 esaminata nei paragrafi che seguono. La stessa scelta potrebbe incidere anche sul termine per il recupero nei confronti del beneficiario che abbia ceduto il credito senza utilizzarlo, questione che riprendiamo in chiusura.
Il regime del cessionario nell'art. 121
Il testo vigente dell'art. 121 d.l. 34/2020 distingue in modo netto la posizione del beneficiario da quella di chi riceve il credito.
Il comma 4, secondo periodo, stabilisce che i fornitori e i cessionari rispondono «solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto». Per il difetto dei presupposti della detrazione il comma 5 prevede il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi. Fino al d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 il comma richiamava anche le sanzioni dell'art. 13 d.lgs. 471/1997. Il comma 6 indirizza quel recupero nei confronti del beneficiario. Il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari ne rispondono in solido solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Su questa base il legislatore del 2023 ha costruito tre presidi a favore del cessionario. Il comma 6-bis esclude «in ogni caso» il concorso, salvo il dolo, per il cessionario che dimostri di avere acquisito il credito e di possedere la documentazione elencata nelle lettere da a) a i-ter): titolo edilizio, notifica preliminare, visura catastale, fatture e prove di pagamento, asseverazioni, delibera condominiale, visto di conformità, attestazione antiriciclaggio della controparte, contratto di appalto. Il comma 6-quater aggiunge che il mancato possesso di una parte di quella documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale. Il cessionario può provare con ogni mezzo la propria diligenza o la non gravità della negligenza, mentre l'onere di provare il dolo o la colpa grave grava sull'ente impositore. Il comma 6-ter estende l'esclusione a chi abbia acquistato da una banca, da una società del suo gruppo o da una società quotata, facendosi attestare il possesso dell'intera documentazione da parte del cedente.
I presidi hanno due limiti testuali. Il primo è il divieto dell'art. 122-bis, comma 4, che impone ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio di non acquisire il credito quando ricorrano i presupposti degli artt. 35 e 42 d.lgs. 231/2007. Il secondo è il richiamo, contenuto nel comma 6-quater, all'art. 14, comma 1-bis.1, d.l. 50/2022. Quella disposizione ha introdotto nel comma 6 la limitazione della responsabilità solidale ai casi di dolo o colpa grave e ne ha riservato l'applicazione ai crediti per i quali siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli artt. 119 e 121, comma 1-ter. Per i crediti privi di quei documenti la responsabilità solidale non è quindi circoscritta al dolo e alla colpa grave. Resta da chiarire se documenti falsi possano dirsi acquisiti «nel rispetto delle previsioni di legge», che è proprio l'ipotesi della frode. La verifica della posizione di un cessionario parte quindi da una ricostruzione documentale riferita alla data dell'acquisto, non a quella del controllo.
La lettura delle Sezioni Unite non aggiunge nulla al testo di queste norme. Ne chiarisce però la funzione: il recupero contro il beneficiario e la responsabilità solidale limitata al dolo e alla colpa grave non sono un trattamento di favore, ma il riflesso di un credito che, con la cessione, è entrato nel patrimonio di un altro soggetto (§ 15). L'Amministrazione, secondo la Corte, può neutralizzarne gli effetti soltanto attraverso gli strumenti di recupero previsti dalla legge, come accade nei confronti dello stesso contribuente (§ 17).
La colpa grave: la tesi dell'Agenzia e il suo limite
Il contenzioso si concentra sulla colpa grave. Nella prospettiva dell'Amministrazione, il cessionario professionale, sia esso una banca, un intermediario o un'impresa che abbia acquistato crediti in volume, opera con strumenti di verifica superiori a quelli del committente e gli è richiesta una diligenza qualificata. L'Agenzia ha individuato, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 (par. 5.3), richiamata e precisata dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (par. 3), alcuni indici di anomalia che il cessionario dovrebbe considerare prima dell'acquisto: l'incoerenza reddituale e patrimoniale del committente, la sproporzione fra l'ammontare dei crediti e il valore dell'immobile, l'incoerenza fra il valore del credito e il profilo del cedente che non sia il primo beneficiario, la mancata esecuzione dei lavori. Secondo la circolare n. 33/E (par. 2), la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia acquistato il credito in assenza della documentazione a supporto o in presenza di documenti palesemente contraddittori. Sul piano penale, la Corte di cassazione ha ritenuto «difficilmente qualificabile», ai fini del sequestro e della confisca, come persona estranea al reato il cessionario che tragga un vantaggio consistente dall'acquisto a un valore inferiore al nominale, indicando al giudice del rinvio di valutare anche la tempestività dei controlli antiriciclaggio. Il cessionario era, in quel caso, un'impresa pubblica soggetta agli obblighi del d.lgs. 231/2007 (Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2022, dep. 1° dicembre 2022, n. 45558, § 15). Anche il giudice civile, in una controversia contrattuale fra cedente e cessionario, ha misurato in termini particolarmente elevati la diligenza esigibile dal cessionario professionale, proprio in ragione della responsabilità solidale cui è esposto (Trib. Milano, 19 dicembre 2024, n. 10939).
La tesi si scontra, tuttavia, con tre ostacoli. Il primo è il testo del comma 6-quater, che pone sull'ente impositore l'onere di provare l'elemento soggettivo: gli indici di anomalia devono essere allegati e provati come circostanze concrete della singola operazione, conosciute o conoscibili dal cessionario al momento dell'acquisto, non dedotti da un modello astratto di frode. La circolare n. 33/E, nella nota 5, riteneva che la colpa si presumesse fino alla prova della sua assenza, a carico del contribuente. Il comma 6-quater, inserito dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, ha rovesciato quell'impostazione: sul punto la prassi anteriore non può più essere invocata nei confronti del cessionario. Il secondo ostacolo è il comma 6-bis, che rende irrilevante la valutazione della diligenza quando la documentazione sia completa, salvo il dolo.
Il terzo ostacolo viene dalla sentenza. Per affermare la truffa, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'Amministrazione sia legittimata a fare affidamento sul compendio documentale, «proprio perché le asseverazioni [...] provengono (rectius: dovrebbero provenire) da professionisti terzi, tecnicamente qualificati» (§ 6). La documentazione falsa altera la rappresentazione dei presupposti sulla quale opera l'Amministrazione e, sotto un ulteriore profilo, svia il sistema dei controlli. Riteniamo difficilmente sostenibile che lo stesso compendio documentale, idoneo a ingannare l'Agenzia che ne è il destinatario istituzionale e dispone dei controlli preventivi dell'art. 122-bis, renda gravemente colposo l'affidamento del cessionario che su quei documenti abbia fondato l'acquisto. L'argomento ha due limiti. La Corte ha precisato che la responsabilità penale resta collegata alla capacità decettiva della condotta, «non alla maggiore o minore diligenza della vittima» (§ 6): la sentenza non contiene quindi un giudizio sulla diligenza di chi è stato ingannato. L'argomento cade, inoltre, quando il cessionario disponga di informazioni che l'Agenzia non aveva, come i rapporti con il cedente, le condizioni economiche dell'operazione o segnalazioni ricevute prima dell'accettazione. In assenza di elementi di questo tipo, la coerenza fra il giudizio penale sull'induzione in errore dell'ente e il giudizio tributario sulla colpa del cessionario resta un argomento che le difese possono porre al centro del ricorso.
Resta fuori da questo discorso il cessionario che abbia partecipato alla frode. In una materia diversa, relativa alle eccedenze d'imposta cedute ai sensi degli artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. 602/1973, la Corte di cassazione ha cassato la decisione che aveva limitato la responsabilità delle cessionarie all'importo dei crediti ceduti, rinviando al giudice di merito l'accertamento della loro partecipazione al disegno fraudolento. Secondo la Corte, in quell'ipotesi sarebbe applicabile la solidarietà passiva ex delicto dell'art. 1292 c.c. (Cass. civ., Sez. trib., 16 ottobre 2024, dep. 30 gennaio 2025, ord. n. 2238). Il principio non è stato affermato con riguardo all'art. 121 e, nelle decisioni di merito che abbiamo esaminato, l'Amministrazione non lo ha invocato nei confronti dei cessionari di crediti edilizi. Non è escluso che lo faccia in futuro, quando contesti al cessionario non la colpa grave ma la partecipazione dolosa alla frode.
Il fornitore che ha applicato lo sconto
La posizione del fornitore è meno protetta. Il comma 6 lo accomuna al cessionario quanto alla responsabilità solidale per dolo o colpa grave, ma i commi 6-bis e 6-quater si riferiscono testualmente ai soli cessionari. Il presidio documentale e la regola espressa sull'onere della prova non sono quindi scritti per lui.
L'asimmetria ha già prodotto effetti nella giurisprudenza di merito. In una serie di decisioni relative a un'unica impresa appaltatrice, che aveva incluso nel primo SAL del 30% materiali consegnati in cantiere ma non ancora installati alla data del 30 settembre 2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari ha confermato la responsabilità solidale del fornitore (CGT I grado Cagliari, Sez. IV, 29 luglio 2026, n. 517; nello stesso senso le sentenze n. 304 e n. 305 del 13 maggio 2026, n. 336 del 25 maggio 2026, n. 514 del 28 luglio 2026 e n. 518 del 29 luglio 2026). La Corte ha ricostruito il concorso nella violazione secondo i principi generali degli artt. 5 e 9 d.lgs. 472/1997, compresa la presunzione di colpa a carico di chi abbia posto in essere l'atto vietato, con onere della prova contraria a carico del contribuente, richiamando Cass. civ., Sez. V, 25 luglio 2024, n. 20697 e 31 luglio 2024, n. 21546. Ha quindi ravvisato la colpa grave in una «macroscopica deviazione dai doveri di diligenza esigibili dall'operatore professionale chiamato ad attestare l'avanzamento dell'intervento». Nella motivazione il comma 6-quater non compare. Alla committente, invece, la stessa Corte ha annullato le sanzioni in ragione della complessità del quadro applicativo, ferma restando la debenza dell'importo recuperato. Allo stesso esito è giunta, nei confronti della medesima impresa, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, che ha desunto dal processo verbale di constatazione la consapevolezza della società e ha richiamato i criteri di diligenza indicati per i cessionari dalla circolare n. 23/E (CGT I grado Salerno, Sez. V, 10 aprile 2026, n. 1780; nello stesso senso le sentenze n. 2369 del 15 maggio 2026 e n. 2756 del 4 giugno 2026).
Le Sezioni Unite trattano invece in modo unitario il fornitore che ha applicato lo sconto e il terzo cessionario quanto al procedimento di acquisizione del credito, che per entrambi si perfeziona con l'accettazione sulla Piattaforma (§ 13). Anche la regola sulla sorte del credito è riferita a entrambi: «Quando il fornitore o il cessionario è estraneo alla violazione, l'originaria insussistenza dei presupposti della detrazione non determina, per ciò solo, la caducazione del credito acquisito» (§ 15). Ne traiamo un argomento per sostenere che il fornitore estraneo alla frode goda dello stesso regime del cessionario, compreso il riparto dell'onere della prova del comma 6-quater, benché la Corte lo riferisca al solo cessionario. Il fornitore, tuttavia, è spesso il soggetto che ha emesso le fatture contestate, come nelle vicende decise a Cagliari e a Salerno. La sua estraneità alla violazione richiede perciò una prova assai più impegnativa di quella del cessionario finanziario.
Il beneficiario: credito inesistente o non spettante
Per il committente la decisione ha un effetto di segno opposto. Dalla qualificazione del credito come inesistente o come non spettante dipendono il regime sanzionatorio e, per i crediti utilizzati in compensazione, il termine di decadenza. La nozione di credito inesistente compare nell'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008, che non la definiva. L'art. 13, comma 5, d.lgs. 471/1997, nel testo introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la definiva con due requisiti: la mancanza, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la non riscontrabilità dell'inesistenza mediante i controlli automatizzati o formali degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972. Secondo le Sezioni Unite civili entrambi i requisiti erano già desumibili dall'art. 27, comma 16. Le Sezioni Unite li hanno ritenuti necessari e ne hanno esteso la rilevanza al termine di decadenza: per applicare il termine di otto anni non basta che il credito manchi del presupposto costitutivo, ma occorre anche che la sua inesistenza non sia riscontrabile con i controlli automatizzati o formali. Hanno precisato, inoltre, che il primo requisito ricorre anche quando il credito sia il risultato di un'artificiosa rappresentazione (Cass. civ., Sez. Un., 12 settembre 2023, dep. 11 dicembre 2023, n. 34419, § 20; nello stesso senso Cass. civ., Sez. Un., 12 settembre 2023, dep. 11 dicembre 2023, n. 34452). Il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha riscritto le definizioni, introducendo nell'art. 1, comma 1, d.lgs. 74/2000 le lettere g-quater) e g-quinquies), alle quali rinviano l'art. 13, comma 4, d.lgs. 471/1997 e, attraverso di esso, l'art. 38-bis, lett. c), d.P.R. 600/1973. Sono inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento. Lo sono anche quelli i cui requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Sono non spettanti, fra gli altri, i crediti fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o qualità richiesti. La nuova definizione conserva il primo requisito, compresa la rappresentazione fraudolenta, ma abbandona il secondo. Le nuove regole sanzionatorie, compreso il rinvio alle definizioni contenuto nell'art. 13, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5 d.lgs. 87/2024). Per l'utilizzo in compensazione di un credito inesistente la sanzione è oggi pari al settanta per cento del credito, aumentata dalla metà al doppio quando i requisiti siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, mentre per un credito non spettante è pari al venticinque per cento. Per le violazioni anteriori, alle quali la norma transitoria non estende le nuove misure, le sanzioni previste erano dal cento al duecento per cento per i crediti inesistenti e del trenta per cento per quelli non spettanti. Dal 1° gennaio 2027 definizioni e sanzioni saranno collocate, con identico contenuto, nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, art. 38 e art. 73, comma 1, lett. l) e m)). Quanto ai termini, per i crediti utilizzati in compensazione l'art. 38-bis, lett. c), d.P.R. 600/1973 fissa il termine di notifica dell'atto di recupero, a pena di decadenza, al 31 dicembre del quinto anno successivo all'utilizzo per i crediti non spettanti e dell'ottavo per quelli inesistenti. Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola sarà contenuta nell'art. 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, che abroga l'art. 38-bis da quella data.
L'accertamento penale di artifici e raggiri fondati su fatture false e asseverazioni mendaci coincide quasi alla lettera con la seconda ipotesi di credito inesistente della definizione legale. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sentenza delle Sezioni Unite penali rafforza quindi la posizione dell'Agenzia: nei casi di frode documentale la qualificazione come inesistente appare difficilmente contestabile. Per le violazioni anteriori la qualificazione resta, a nostro avviso, affidata alla definizione del 2015 come interpretata dalle Sezioni Unite civili. Il secondo requisito conserva quindi rilievo, ma anche su questo terreno il rischio per il beneficiario è concreto. Già nel 2022 la Corte di cassazione ha ritenuto inesistente il credito del Superbonus nato da fatture per operazioni inesistenti, osservando che, proprio per il meccanismo fraudolento con cui si era originato, l'inesistenza «non sarebbe stata riscontrabile mediante i controlli automatizzati o formali» (Cass. pen. n. 45558/2022, cit., § 10). La sovrapposizione con il giudizio penale non è comunque automatica. I controlli considerati dalle Sezioni Unite penali sono quelli propri del procedimento di opzione (la presa in carico o lo scarto della comunicazione, la sospensione dell'art. 122-bis), i poteri di accertamento richiamati dal comma 4 dell'art. 121 e le verifiche tecniche affidate all'ENEA e ai Comuni (§ 4). La sentenza non si occupa invece dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, ai quali si riferisce il secondo requisito, che resta perciò un accertamento da condurre sul singolo credito. Nelle decisioni di merito che abbiamo esaminato l'Agenzia non ha finora invocato l'accertamento penale a questo fine, ma potrebbe farlo d'ora in avanti.
Nella giurisprudenza di merito la qualificazione non è uniforme. Su una vicenda analoga, relativa al primo SAL del 30% non raggiunto entro il 30 settembre 2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha confermato nei confronti del committente il recupero del credito ceduto all'impresa esecutrice e utilizzato in compensazione negli anni 2023 e 2024, qualificato dall'Ufficio come inesistente (CGT I grado Napoli, Sez. XX, 15 giugno 2026, n. 9707). La Corte di Salerno ha invece qualificato come non spettanti i crediti ceduti in assenza del SAL, richiamando le definizioni introdotte dal d.lgs. 87/2024, benché i fatti risalissero al 2022 e la norma transitoria limiti le nuove regole alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (CGT I grado Salerno, n. 1780/2026, cit.). Per i crediti utilizzati in compensazione, la diversa qualificazione si traduce in una differenza di tre anni nel termine di decadenza (cinque anni per i crediti non spettanti, otto per quelli inesistenti: art. 38-bis, lett. c), d.P.R. 600/1973).
Il sequestro dei crediti presso il cessionario: una questione che la sentenza riapre
Le ricadute più rilevanti della decisione potrebbero riguardare una questione che essa non ha esaminato. Il caso deciso riguardava un sequestro finalizzato alla confisca disposto nei confronti dell'indagato che aveva costituito e ceduto il credito: la posizione del cessionario non era in discussione.
La giurisprudenza penale di legittimità ammette da tempo il sequestro preventivo impeditivo dei crediti presenti nel cassetto fiscale del cessionario in buona fede. La premessa di questo orientamento risale al 2022. Secondo la Corte di cassazione, il credito ceduto non sorge a titolo originario in capo al cessionario, ma costituisce l'evoluzione del diritto alla detrazione del beneficiario, senza alcuna vicenda estintivo-costitutiva o novativa. Il credito rimane quindi esposto ai vizi, anche radicali, del diritto originario (Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2022, dep. 28 ottobre 2022, nn. 40865, 40866 e 40868). Due pronunce di poco successive lo hanno qualificato come inesistente quando derivi da fatture per operazioni inesistenti o da detrazioni del tutto fittizie (Cass. pen., Sez. II, 6 ottobre 2022, dep. 23 novembre 2022, n. 44647, in materia di bonus facciate; Cass. pen. n. 45558/2022, cit.).
Su questa premessa la giurisprudenza ha costruito il resto del ragionamento. Il sequestro impeditivo esige un collegamento fra il reato e la cosa, non fra il reato e il suo autore (Cass. pen. n. 40865/2022, cit.; Cass. pen., Sez. II, 29 novembre 2023, dep. 24 gennaio 2024, n. 3108; Cass. pen., Sez. II, 30 maggio 2024, dep. 12 luglio 2024, n. 28064; Cass. pen., Sez. II, 21 gennaio 2026, dep. 17 febbraio 2026, n. 6532; Cass. pen., Sez. II, 20 maggio 2026, dep. 5 giugno 2026, n. 20926, in materia di bonus facciate). Inesistente il diritto alla detrazione, è inesistente anche il credito che ne deriva, il quale «non può né circolare né essere compensato» (Cass. pen. n. 6532/2026, cit., che riprende Cass. pen. n. 28064/2024, cit.). La protezione accordata al cessionario dall'art. 121, comma 4, è limitata al settore tributario (Cass. pen. n. 28064/2024, cit.). La buona fede del cessionario rileva soltanto quando il sequestro sia funzionale alla confisca, non quando sia impeditivo (Cass. pen. n. 44647/2022, cit.; Cass. pen. n. 28064/2024, cit.; Cass. pen. n. 6532/2026, cit.). Da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2026, dep. 25 settembre 2026, n. 34459 ha confermato il sequestro presso una banca cessionaria, ritenendo estranea al periculum la questione del momento consumativo. Quella pronuncia è stata decisa quando la motivazione delle Sezioni Unite non era ancora stata depositata.
Quelle decisioni si fondano dunque sulla natura derivativa di un credito che conserva i vizi del diritto alla detrazione. Le Sezioni Unite, nella motivazione depositata il 16 ottobre 2026, tre settimane dopo la sentenza n. 34459, ne descrivono il regime in termini diversi: il credito è entrato nel patrimonio del cessionario ed è divenuto «spendibile nei confronti dell'Erario». L'inesistenza dei presupposti della detrazione legittima il recupero nei confronti del beneficiario originario, ma «non consente, per ciò solo, di neutralizzare il credito ormai acquisito dal cessionario estraneo alla violazione» (§ 15).
Le due linee interpretative muovono dalle stesse disposizioni. La giurisprudenza del 2022 ha tratto proprio dalla responsabilità solidale del comma 6 la conferma della natura derivativa del credito: la possibilità che il fornitore e il cessionario siano chiamati a rispondere in caso di concorso «evidenzia ulteriormente il nesso derivativo che il credito ceduto ha rispetto all'originario diritto alla detrazione» (Cass. pen. n. 40865/2022, cit., § 14). La sentenza n. 28064/2024 ha letto la disciplina del recupero come riferita alle sole «anomalie non fraudolente, dunque non penalmente rilevanti», dalla quale si ricaverebbe che, «assente il diritto alla detrazione, viene meno qualunque credito fiscale». Le Sezioni Unite traggono dai commi 5 e 6, letti insieme ai commi 6-bis e 6-quater, la conclusione opposta: il recupero è previsto unicamente nei confronti del beneficiario e la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario richiede il concorso nella violazione con dolo o colpa grave, sicché i vizi originari del credito non sono opponibili al cessionario estraneo (§ 15). È, a nostro avviso, l'argomento più solido per sostenere che la questione del sequestro presso il cessionario sia stata riaperta.
Non mancano argomenti in senso contrario. Le Sezioni Unite hanno ragionato sul danno, non sulle misure cautelari. Il sequestro impeditivo guarda alla pericolosità della cosa e non alla titolarità del diritto. L'inopponibilità è affermata «nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale», che riguarda il rapporto tributario. Già nel 2022 la Corte di cassazione aveva distinto i due piani: il comma 6 esclude le azioni di recupero nei confronti del cessionario in buona fede che non abbia concorso nella violazione, «ma non legittima lo stesso a detenere e utilizzare crediti d'imposta inesistenti» (Cass. pen. n. 44647/2022, cit.). La stessa pronuncia ha condiviso la tesi secondo cui i commi 5 e 6 si riferiscono a lavori realmente eseguiti con spese giudicate in parte non agevolabili, non alle ipotesi «del tutto patologiche» in cui i crediti derivano «da detrazioni d'imposta oggetto di pura invenzione». Se questa distinzione fosse confermata, l'inopponibilità non si estenderebbe ai crediti interamente fittizi. Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno riferito il loro ragionamento proprio al credito fittizio (§ 15), costituito nel caso deciso mediante false asseverazioni sul completamento delle opere. La regola secondo cui l'Amministrazione può neutralizzare gli effetti del credito soltanto con gli strumenti di recupero previsti dalla legge è formulata, inoltre, anche per il contribuente autore della frode (§ 17), nei cui confronti il sequestro e la confisca restano ammessi. Cass. pen. n. 34459/2026 ha infine letto l'art. 28-ter d.l. 4/2022, che regola l'utilizzo dei crediti dopo la cessazione del sequestro, come conferma legislativa della loro sequestrabilità.
Riteniamo tuttavia che, dopo la sentenza n. 36525, l'argomento difensivo non debba più fondarsi sul momento consumativo, già respinto come estraneo al periculum, ma sul regime giuridico del credito in capo al cessionario estraneo. Se le Sezioni Unite hanno escluso che l'inesistenza dei presupposti basti, da sola, a neutralizzare il credito acquisito dal cessionario estraneo alla violazione, la sua qualificazione come cosa intrinsecamente inidonea a circolare richiede una nuova giustificazione. Dovrà confrontarsi, inoltre, con un'affermazione incidentale della stessa giurisprudenza penale. Nel respingere l'argomento dell'arricchimento senza causa dell'Erario, Cass. pen. n. 45558/2022 ha osservato che, se l'Erario non riesce a recuperare l'importo dal beneficiario e il cessionario non ha concorso nella violazione, quest'ultimo «ben potrebbe opporre in compensazione all'Erario il credito oggetto di cessione (comma 6) quando cessino gli effetti del sequestro penale» (§ 11). L'affermazione è in tensione con il resto della motivazione, che qualifica il credito come inesistente. La Corte, inoltre, ne traeva soltanto un differimento dell'utilizzo, non l'esclusione del sequestro. Riconosce però che, nel rapporto con l'Erario, il credito acquisito dal cessionario estraneo conserva una sua spendibilità. Stabilire se questa giustificazione esista spetterà al giudice del riesame e, verosimilmente, di nuovo alla Corte di cassazione.
Il profilo che resta da chiarire
Le Sezioni Unite collocano alla prima cessione accettata il momento in cui si verifica la lesione patrimoniale dell'Amministrazione. Sui termini di decadenza la regola penale non si trasferisce automaticamente, perché l'art. 38-bis d.P.R. 600/1973 distingue due ipotesi. Quando il credito sia stato utilizzato in compensazione, la lett. c) collega il termine all'utilizzo: cinque anni per i crediti non spettanti, otto per quelli inesistenti. In questi casi il momento consumativo individuato dalle Sezioni Unite non sposta la decorrenza. La lett. g), riferita all'ipotesi residuale del recupero di importi relativi a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, fissa invece un termine quinquennale che decorre dall'anno in cui è avvenuta la violazione. Si applica, infatti, soltanto «in assenza di specifiche disposizioni» e fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 dell'art. 121 richiama, a sua volta, i termini dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 27, commi da 16 a 20, d.l. 185/2008. I commi 16, 17, 19 e 20 sono stati abrogati dal d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (il comma 18 già nel 2015). La disciplina del termine per i crediti utilizzati in compensazione è oggi contenuta nell'art. 38-bis, lett. c). Il rinvio non è stato aggiornato neppure nel testo applicabile dal 1° gennaio 2027, quando l'art. 43 e l'art. 38-bis lasceranno il posto agli artt. 293 e 247 del testo unico adempimenti e accertamento.
Resta quindi da stabilire quale termine si applichi al recupero nei confronti del beneficiario che abbia ceduto il credito senza mai utilizzarlo e da quale evento decorra. Le soluzioni possibili sono tre. La prima è il termine della lett. c), misurato sulla compensazione eseguita dal cessionario, come nella vicenda decisa a Napoli. La seconda è il termine dell'art. 43, che il comma 4 dell'art. 121 richiama come disposizione specifica. La terza è il termine della lett. g). Solo in quest'ultimo caso l'individuazione della violazione nella prima cessione accettata avrebbe un rilievo diretto: il termine sarebbe già scaduto il 31 dicembre 2025 per le cessioni perfezionate nel 2020, scadrebbe il 31 dicembre 2026 per quelle del 2021 e il 31 dicembre 2027 per quelle del 2022. La sentenza non affronta la questione, che si porrà nei ricorsi contro gli atti di recupero relativi a quelle annualità.
Le principali norme richiamate e la loro sede dal 1° gennaio 2027
Le principali disposizioni tributarie richiamate nell'articolo sono vigenti alla data di pubblicazione. Dal 1° gennaio 2027 confluiscono nei testi unici della riforma fiscale, secondo lo schema seguente.
- Definizioni di credito inesistente e non spettante
- fino al 31 dicembre 2026: art. 1, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), d.lgs. 74/2000
- dal 1° gennaio 2027: art. 73, comma 1, lett. l) e m), d.lgs. 173/2024
- Sanzioni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti
- fino al 31 dicembre 2026: art. 13, commi da 4 a 5-bis, d.lgs. 471/1997
- dal 1° gennaio 2027: art. 38, commi da 4 a 8, d.lgs. 173/2024
- Colpevolezza e concorso nelle violazioni
- fino al 31 dicembre 2026: artt. 5 e 9 d.lgs. 472/1997
- dal 1° gennaio 2027: artt. 4 e 9 d.lgs. 173/2024
- Termini dell'atto di recupero dei crediti
- fino al 31 dicembre 2026: art. 38-bis, lett. c) e g), d.P.R. 600/1973
- dal 1° gennaio 2027: art. 247, lett. c) e g), d.lgs. 141/2026
- Termini richiamati dall'art. 121, comma 4, d.l. 34/2020
- fino al 31 dicembre 2026: art. 43 d.P.R. 600/1973; art. 27, commi da 16 a 20, d.l. 185/2008, abrogati (oggi art. 38-bis, lett. c), d.P.R. 600/1973)
- dal 1° gennaio 2027: art. 293 e art. 247, lett. c), d.lgs. 141/2026, per corrispondenza: il rinvio dell'art. 121 non è stato aggiornato
- Controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni
- fino al 31 dicembre 2026: artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973; art. 54-bis d.P.R. 633/1972
- dal 1° gennaio 2027: artt. 243, 245 e 276 d.lgs. 141/2026
Avvertenza
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e riflette lo stato della giurisprudenza alla data di pubblicazione. Non costituisce parere legale né consulenza professionale e non è idoneo a fondare alcuna decisione in ordine a situazioni concrete, che dipendono sempre dall'esame degli specifici atti e documenti. La consultazione del contributo non instaura alcun rapporto professionale con lo scrivente Studio. Per la valutazione di una posizione individuale è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.