SOVRAINDEBITAMENTO

Finanziamento concesso senza verifiche: la banca non può contestare la convenienza del piano

Avv. Gladys Castellano16 settembre 2026 · 6 minuti di lettura

Il creditore che ha erogato senza valutare il merito creditizio del consumatore non può proporre opposizione né reclamo in sede di omologazione per contestare la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti.

Chi si rivolge a un professionista per uscire da una situazione di sovraindebitamento pone quasi sempre la stessa domanda: la banca potrà impedirlo? Il timore è comprensibile, perché nell'esperienza comune il creditore è la parte forte del rapporto e si presume che la sua opposizione sia decisiva. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contiene però una disposizione che ridimensiona sensibilmente questo timore quando il finanziamento è stato concesso senza le verifiche dovute, e che nella pratica viene valorizzata meno di quanto meriti.

L'obbligo di verificare il merito creditizio

Prima di concedere un finanziamento a un consumatore, l'intermediario è tenuto a valutare se il richiedente sia in grado di rimborsarlo. L'obbligo è previsto dall'articolo 124-bis del Testo unico bancario per il credito ai consumatori e dall'articolo 120-undecies per il credito immobiliare, in attuazione della disciplina europea.

Non si tratta di un adempimento formale né di una cautela rimessa alla discrezionalità commerciale dell'istituto. La valutazione ha una funzione precisa, che è quella di impedire l'erogazione di credito a chi non potrà sostenerlo, e risponde a un interesse che non appartiene soltanto al finanziatore. L'ordinamento considera la concessione di credito non sostenibile come un fatto che concorre a produrre l'insolvenza del debitore, e non come una scelta neutra di cui il solo finanziatore sopporti il rischio.

La preclusione prevista dal Codice della crisi

L'articolo 69, comma 2, del Codice della crisi, nel testo sostituito dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, stabilisce che il creditore il quale abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, oppure abbia violato i principi di cui all'articolo 124-bis del Testo unico bancario, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione per contestare la convenienza della proposta.

La portata della preclusione si comprende alla luce del meccanismo dell'omologazione. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non esprimono un voto. Quando uno di essi contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa comunque il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione controllata, secondo quanto dispone l'articolo 70, comma 7. La contestazione della convenienza è quindi lo strumento con cui il creditore fa valere il proprio interesse economico, ed è proprio questo strumento che la norma sottrae al finanziatore che ha erogato senza le verifiche dovute.

La norma opera sul piano processuale. Il creditore non viene privato del proprio credito, ma perde la possibilità di sostenere che il piano gli assicura meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore. La conseguenza pratica è rilevante: l'obiezione economica del finanziatore, che nella percezione del debitore rappresenta l'ostacolo principale, in questi casi non è proponibile.

Il richiamo testuale della seconda ipotesi è al solo articolo 124-bis, dettato per il credito ai consumatori. Nel credito immobiliare l'omessa verifica può venire in considerazione attraverso la prima ipotesi, quella del creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento.

Il ruolo della relazione dell'organismo di composizione della crisi

La disposizione non resta sulla carta, perché il Codice ne affida l'emersione alla relazione che accompagna la domanda. L'articolo 68, comma 3, impone infatti all'organismo di composizione della crisi di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Per individuare tale importo la norma considera idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare.

Il punto merita attenzione da parte di chi predispone la domanda. La relazione non si limita a descrivere la situazione debitoria, ma contiene una presa di posizione sulla condotta dei finanziatori, ed è in quella sede che emergono gli elementi sui quali la preclusione può fondarsi. Una relazione silenziosa sul punto priva il debitore di un argomento che la legge gli riconosce.

Che cosa la preclusione non comporta

Occorre essere precisi su ciò che la norma non dispone, perché su questo terreno circolano aspettative eccessive.

La violazione dell'obbligo di verifica non estingue il credito e non lo degrada. Il finanziatore resta creditore concorsuale e partecipa al piano secondo le regole ordinarie. La preclusione non ha natura risarcitoria e non attribuisce al debitore alcuna pretesa autonoma nei confronti dell'istituto, che andrebbe eventualmente fatta valere in una sede diversa e sulla base di presupposti propri.

La preclusione riguarda inoltre la sola convenienza. Il testo originario del Codice estendeva il divieto a ogni opposizione, anche del creditore dissenziente, e alle cause di inammissibilità non derivanti da comportamenti dolosi del debitore, ma quella formulazione è venuta meno con il correttivo del 2020. Restano quindi estranei alla preclusione i profili di ammissibilità della domanda e di fattibilità del piano, che il giudice è comunque tenuto a verificare prima di omologare. La norma limita le difese del creditore, non il controllo del tribunale.

Il riflesso sulla valutazione della condotta del debitore

Il primo comma dello stesso articolo 69 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, oltre che per chi sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. I due commi guardano alla medesima vicenda da prospettive opposte: il primo considera la condotta di chi ha chiesto il credito, il secondo quella di chi lo ha concesso.

In una lettura sistematica della disposizione è sostenibile che la condotta del finanziatore incida anche sul giudizio relativo a quella del debitore. Nella valutazione della colpa grave assume rilievo la sproporzione fra le obbligazioni assunte e la capacità di rimborso esistente al momento dell'erogazione. Quando quella sproporzione era rilevabile con le verifiche che l'intermediario avrebbe dovuto compiere, appare difficile addebitare al solo consumatore una negligenza alla quale ha concorso il professionista del credito, omettendo la valutazione che l'ordinamento gli impone.

Che cosa occorre per far valere la violazione

L'allegazione generica non è sufficiente. Serve la documentazione del rapporto nella sua fase genetica: la modulistica precontrattuale, le informazioni reddituali effettivamente acquisite dall'intermediario, l'eventuale consultazione delle banche dati creditizie, il rapporto fra la rata e il reddito disponibile all'epoca della concessione, la sequenza dei finanziamenti se l'indebitamento si è formato per accumulo successivo.

È materiale che il debitore quasi mai possiede nella sua interezza e che va ricostruito, in parte con l'accesso ai documenti previsto dalla disciplina bancaria, in parte attraverso le risultanze delle banche dati. La raccolta va impostata all'inizio, prima che la relazione dell'organismo venga redatta, perché è quella la sede nella quale la circostanza deve emergere.

Avvertenza

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e riflette lo stato della giurisprudenza alla data di pubblicazione. Non costituisce parere legale né consulenza professionale e non è idoneo a fondare alcuna decisione in ordine a situazioni concrete, che dipendono sempre dall'esame degli specifici atti e documenti. La consultazione del contributo non instaura alcun rapporto professionale con lo scrivente Studio. Per la valutazione di una posizione individuale è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.

L’AUTORE

Avv. Gladys Castellano

Avvocato del Foro di Bergamo, cassazionista

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